Professioni e mestieri – Concorso – Componente esterno della p.A –  Collaborazione coordinata a continuativa – Commissione esaminatrice – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Fattispecie

àˆ ammissibile un ricorso articolato con censure che impingano nel merito della  procedura di valutazione seguita dalla Commissione esaminatrice  al solo fine di evidenziare le illogicità  e i macroscopici errori che potrebbero viziarne la valutazione finale per irragionevolezza e illogicità  manifesta, non trattandosi di domanda di merito rivolta al giudice amministrativo perchè si sostituisca alla Commissione nel suo giudizio discrezionale:  i motivi di ricorso, quindi, a tal fine, devono essere vagliati dal G.A. (salvo a dichiararli infondati quando non risultino idonei  a dimostrare tale manifesta illogicità  nella valutazione, come è accaduto nel caso di specie).
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Il giudizio proviene da un annullamento di precedente sentenza con la quale il giudice amministrativo in primo grado aveva declinato dalla propria giurisdizione: TAR Puglia Bari, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 219 – 2012 riformata da Cons. St., sez. V, sentenza 31 maggio 2012, n. 3274 – 2012
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N. 00818/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2011, proposto da Raffaele Parlangeli, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Gaetano, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Giuseppe Moro, Corrado Lo Storto, Angelo Santo Luongo, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27; 
Laura Tagle, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Saggiomo ed Enrico Tagle, con domicilio eletto presso l’avv. Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, 12/A; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma n. 29 del 5 luglio 2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 111 del 14.7.2011, con la quale è stata approvata la graduatoria finale definitiva dell’area tematica “Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità ” di cui all’art. 1, lettera b), dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la funzione di componente esterno all’Amministrazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (B.U.R.P. n. 187 del 16 dicembre 2010);
– di ogni altro atto presupposto e consequenziale, tra cui, in particolare, degli atti e dei verbali della commissione di selezione relativi all’Area tematica di riferimento, l’atto di nomina della commissione giudicatrice, nonchè la delibera di Giunta Regionale n. 1821 del 2.8.2011 di nomina dei componenti del Nucleo di valutazione in esito alla selezione di cui sopra.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Moro, di Corrado Lo Storto, di Angelo Santo Luongo e di Laura Tagle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani, avv. Lucrezia Gaetano e avv. Filippo Panizzolo, anche su delega dell’avv. Alberto Saggiomo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Parlangeli, componente uscente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP), ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’individuazione, nell’ambito dell’area tematica “Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità “, di 4 esperti esterni. La procedura è stata indetta con avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 187 del 16 novembre 2010, in applicazione della deliberazione G.R. n. 2445/2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le Direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), individuando, tra le altre figure, 4 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità , e prevedendo al contempo le modalità  della loro selezione.
Dopo i colloqui con i candidati, svoltisi in data 7 giugno 2011, la graduatoria finale è risultata essere la seguente:
1) Lo Storto Corrado punteggio titoli 62 + punteggio colloquio 26 = punteggio finale 88;
2) Moro Giuseppe punteggio titoli 58 + punteggio colloquio 30 = punteggio finale 88
3) Luongo Angelo punteggio titoli 57 + punteggio colloquio 28 = punteggio finale 85
4) Tagle Laura punteggio titoli 59 + punteggio colloquio 26 = punteggio finale 85
5) Parlangeli Raffaele punteggio titoli 61 + punteggio colloquio 23 = punteggio finale 84.
Quest’ultimo avanzava inutilmente richiesta di riesame. Con determinazione n. 29 del 5 luglio 2011, pubblicata su B.U.R.P. n. 111 del 14 luglio 2011, veniva approvata la graduatoria finale definitiva per la nomina dei quattro componenti.
Il dott. Parlangeli allora impugnava gli atti della procedura dinanzi a questo Tribunale.
All’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2011 veniva emessa la sentenza 20 gennaio 2012 n. 219, che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia spettante al giudice ordinario. In appello il Consiglio di Stato con sentenza n. 3274/2012, annullava la pronuncia di primo grado, riconoscendo la giurisdizione amministrativa.
La causa veniva rinviata al T.A.R., per l’esame della domanda attorea fondata sulla contestazione dell’operato della commissione che, di fronte ai curriculaprodotti dai candidati, oggettivamente disomogenei (per mole dell’esperienza maturata e per lo specifico ambito di pertinenza della medesima), avrebbe reso giudizi incomprensibilmente omogenei, così da risultare contraddittori ed irrazionali.
In particolare il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. A, punto A.1) dell’avviso di selezione, nonchè dei sottocriteri della commissione di selezione; falsa ed erronea presupposizione; carenza istruttoria e motivazionale; travisamento; illogicità  manifesta, contraddittorietà , ingiustificata disparità  di trattamento; ingiustizia manifesta;
2) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. A, punto A.2) dell’avviso di selezione, nonchè dei sottocriteri della commissione di selezione, falsa ed erronea presupposizione, carenza istruttoria e motivazionale, travisamento, illogicità  manifesta, contraddittorietà , ingiustificata disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta;
3) eccesso di potere; violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri di valutazione dei titoli per la categoria A.3; erronea presupposizione in fatto; irragionevolezza e disparità  di trattamento;
4) eccesso di potere; violazione del bando di concorso; violazione dei criteri di valutazione; violazione del principio di imparzialità  e trasparenza; irragionevolezza manifesta; disparità  di trattamento;
5) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea presupposizione in relazione al difetto di specifica esperienza professionale e competenza in materia di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in capo ai componenti della commissione giudicatrice;
6) illegittimità  derivata con riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 1821 del 2 agosto 2011, di nomina dei componenti del nucleo di valutazione.
La Regione Puglia e i contro interessati, dottori Tagle Laura, Moro Giuseppe, Lo Storto Corrado e Luongo Angelo Santo, si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità  del gravame, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti, sviluppate anche in memoria, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 26 marzo 2013.
2.a. Innanzi tutto dev’essere respinta l’eccezione d’inammissibilità  del ricorso sollevata dalla Regione e dai controinteressati.
Per quanto riguarda il rilievo secondo il quale la domanda, come articolata, comporterebbe la sostituzione del giudizio del Tribunale a quello della commissione, attraverso una valutazione nel merito (preclusa in sede di giurisdizione di legittimità ), occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, le valutazioni delle commissioni di concorso, pur non qualificabili come ponderazione di interessi, rappresentano pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità  finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità  tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà  ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità  tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità  (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037).
L’eccezione dev’essere allora letta alla luce di questo pacifico orientamento: di conseguenza, si deve ritenere che le censure formulate dal ricorrente, attraverso l’esposizione di tutta una serie di circostanze riguardanti i curricula dei partecipanti alla selezione, siano dirette in definitiva non tanto a provocare un’inammissibile ripetizione delle valutazioni da parte del giudice, quanto finalizzate ad evidenziare l’illogicità  e i macroscopici errori nei quali sarebbe incorsa la commissione; per tale ragione e nei suddetti limiti, le contestazioni mosse quindi possono e debbono essere vagliate dal Tribunale.
2.b. Per inquadrare la vicenda, occorre premettere che i concorrenti Lo Storto, Moro, Luongo e Parlangeli hanno fatto tutti parte del Nucleo di valutazione costituito presso la Regione Puglia per l’investimento di fondi pubblici dall’ottobre 2006. Lo Storto ne è stato presidente, Luongo vice-presidente.
In questo contesto, non avendo peraltro l’istante segnalato particolari eccellenze che rendano la sua attività  dal 2006 in poi degna di un’attenzione diversa da quella rivolta agli altri componenti del Nucleo di valutazione, è sufficiente soffermarsi sul periodo precedente (ovvero dal 2000 al 2006), per verificare se le esperienze maturate in quel periodo si presentino, nella loro varietà , di valore tale da rendere ingiustificato il giudizio positivo espresso per gli altri concorrenti e da far ritenere sottovalutati i precedenti professionali del dott. Parlangeli.
Le censure si concentrano sull’attribuzione dei 36 punti che, alla stregua dell’art. 8 dell’avviso e dei criteri fissati dalla commissione nella seduta n. 1 del 31 marzo 2011, erano assegnabili ai “A) Titoli di servizio ed esperienze professionali riconducibili all’Area tematica prescelta”, attraverso la “Valutazione delcurriculum vitae in base alle esperienze professionali svolte negli ultimi 10 anni dal presente Avviso”.
In particolare, la commissione aveva specificato tale voce suddividendola in
“A.1. Esperienza professionale, con particolare riferimento agli ultimi dieci anni di attività  (max 12 punti);
A.2. Profilo specialistico per il quale si valuta l’attinenza o meno con i settori di interesse per le missioni del Nucleo di Valutazione (max 12 punti);
A.3. Interesse del curriculum dal punto di vista delle missioni del Nucleo di Valutazione, misurato dall’esperienza professionale all’interno di Istituzioni, Enti o Soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e valutazione di politiche di sviluppo locale (max 12 punti)”.
Veniva ulteriormente puntualizzato rispetto a quest’ultima voce:
“Si è stabilito di ripartire l’attribuzione del punteggio disponibile (12 punti) in relazione ai seguenti argomenti:
– livello istituzionale (sovranazionale, nazionale, regionale o locale) a cui è riferibile l’esperienza professionale svolta, tenendo altresì presente per detto argomento si farà  riferimento non solo al criterio della committenza, ma anche della rilevanza (sopranazionale, nazionale, regionale e locale) dell’attività  professionale svolta = max 8 punti;
– ruolo svolto nell’esercizio dell’attività  professionale, con particolare riferimento al grado di autonomia e responsabilità  = max 4 punti;
Per entrambe le categorie di attribuzione di punteggio, la Commissione concorda l’applicazione dei seguenti moltiplicatori:
– scarsamente attinente = moltiplicatore 0,40
– mediamente attinente = moltiplicatore 0,70
– pienamente attinente = moltiplicatore 1.
Più dettagliatamente detti moltiplicatori saranno utilizzati per graduare sia l’attinenza che con le funzioni del Nucleo in relazione alle attività  da svolgere ed alle modalità  di svolgimento previste dall’art.2 dell’avviso di selezione, sia il ruolo ricoperto dal candidato nell’esercizio dell’attività  professionale in funzione del grado di autonomia e responsabilità “.
L’esame dei curricula ha prodotto per quel che interessa i seguenti risultati (verbale n. 3 del 23 maggio 2011):
1 – Lo Storto Corrado A.1: 12,00; A.2: 12,00; A.3: 8,00 (interesse istituzionale) + 4,00 = 36 Totale A; 12,00 Totale B; 14,00 Totale C. Totale Titoli = 62,00
2 – Parlangeli Raffaele A.1: 12,00; A.2: 12,00; A.3: 6,00 (interesse istituzionale) + 4,00 = 34 Totale A; 13,00 Totale B; 14,00 Totale C.
Totale Titoli = 61,00
3 – Luongo Angelo A.1: 12,00; A.2: 12,00; A.3: 7,00 (interesse istituzionale) + 4,00 = 35 Totale A; 11,00 Totale B; 14,00 Totale C.
Totale Titoli = 60,00
4 – Tagle Laura A.1: 12,00; A.2: 12,00; A.3: 8,00 (interesse istituzionale) + 4,00 = 36 Totale A; 9,00 Totale B; 14,00 Totale C.
Totale Titoli = 59,00
5 – Moro Giuseppe A.1: 12,00; A.2: 12,00; A.3: 8,00 (interesse istituzionale) + 4,00 = 36 Totale A; 8,00 Totale B; 14,00 Totale C.
Totale Titoli = 58,00.
La documentazione procedimentale e processuale evidenzia come le esperienze dei componenti del precedente Nucleo di valutazione siano ricche, variegate e denotanti una solida professionalità  che si è espressa a vari livelli istituzionali, compreso quello accademico. Da questo punto di vista, in effetti, proprio quella del ricorrente presenta un profilo maggiormente caratterizzato da rapporti con enti locali o con realtà  del territorio, soprattutto negli anni precedenti al 2006. Ne consegue che i giudizi formulati non presentano discrasie logiche o altri sintomi di eccesso di potere, nè risultano un’applicazione infedele degli specifici criteri di valutazione, stabiliti negli atti d’indizione e dalla stessa commissione.
Le censure proposte dal dott. Parlangeli allora tentano anche un diverso percorso argomentativo, laddove cercano di attribuire al complesso processo di “valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità “, campo al quale l’attività  dei concorrenti deve mostrarsi attinente, un significato assai ristretto e specifico, per lo più – ma non sempre nei vari scritti – coincidente con il solo “monitoraggio”, in modo tale da poter dimostrare l’estraneità  dei precedenti professionali degli altri aspiranti all’incarico e quindi la sopravvalutazione dei relativi curricula.
Il ragionamento però non convince, visto che non emergono elementi di carattere testuale negli atti del procedimento o teleologici che attestino la volontà  della Regione di voler prendere in considerazione solo tale ristretto aspetto del bagaglio dei concorrenti; anzi l’assunto è in radice smentito dal quadro delineato dall’art. 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 e dal punto B.1 delle direttive per il rinnovo del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), approvate con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2010, n. 2445, che individuano l’ampiezza e la complessità  dei compiti affidati al medesimo. Ancor di più tali argomenti appaiono pretestuosi nei confronti della dott.ssa Tagle, la quale presenta uno spettro di attività  a livello governativo ed europeo, tali da potersi reputare di sicuro rilievo per le attribuzioni e per gli scopi del Nucleo di valutazione.
In conclusione, l’insieme delle risultanze processuali non consentono d’individuare i vizi che il ricorrente denuncia con le sue censure, con la conseguenza che i motivi sub 1, 2, 3 e 4 risultano infondati.
Ugualmente privi di pregio si rivelano i rilievi relativi ad una supposta mancanza di specifica esperienza dei componenti della commissione giudicatrice. Infatti, già  le informazioni fornite su tali commissari dallo stesso dott. Parlangeli (v. ricorso, pagg. 30-32) evidenziano le loro competenze professionali in materia, di cui però il deducente sminuisce la valenza attraverso un’operazione, simile a quella già  sopra registrata, che tende a restringere arbitrariamente l’ambito dell’area d’interesse del Nucleo al “monitoraggio” e nello stesso tempo suggerisce che i programmi e progetti complessi da valutare o verificare siano altri rispetto a quelli di cui si sono occupati i membri della commissione, ma poi ben si guarda dall’indicare quali essi siano.
Anche le modalità  di espletamento del colloquio vengono contestate, lamentando che questo sia consistito solo in mere domande, senza consentire al candidato di esporre le proprie particolari esperienze e senza sottoporgli casi e questioni concrete da risolvere.
La censura è del tutto generica e astratta. Il fatto che, come si esprime l’istante, siano state poste mere domande, se non viene specificato il contenuto delle stesse e se non è conosciuta la modalità  d’interazione in concreto tra chi giudica e chi viene esaminato, infatti, non è idoneo a denotare alcuna particolare illegittimità  della procedura; considerato che, in linea di massima, le scelte sulle modalità  di conduzione e di svolgimento delle prove orali rientrano nell’autonomia dell’organo collegiale, l’elemento viziante invero sarebbe ravvisabile solo laddove tali concrete modalità  finiscano per falsare le risultanze, come può avvenire, ad esempio, in caso di domande scorrettamente impostate, o non pertinenti all’oggetto dell’esame, o in presenza di erronea trascrizione dei voti riportati nelle singole prove. Simili circostanze, tuttavia, non sono state rappresentate nel caso di specie e non emergono dalla documentazione prodotta in giudizio.
Il ricorso dunque va respinto.
Peraltro il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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