Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Controinteressato – Notificazione – Carenza – Inammissibilità  – Fattispecie

A norma dell’art. 41 c.p.a., la nozione di controinteressato si radica non sul ricorso ma sull’atto con la conseguenza che deve ritenersi controinteressato solo colui il quale abbia  interesse contrario alla rimozione del provvedimento impugnato con l’azione di annullamento (nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata impugnata la graduatoria per l’iscrizione alla facoltà  di Medicina e Chirurgia, notificato oltre il termine di decadenza a soggetto non controinteressato, nonostante la comprovata tempestiva conoscenza da parte del ricorrente degli effettivi controinteressati al corso di laurea e alla specifica sede di interesse della ricorrente).

N. 00820/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2012, proposto da Cristina Masi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruscigno e Giovanni Laterza, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via De Rossi n. 16; 

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto n. 1 presso l’Avvocatura dell’Università ;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Federica Longo, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 

per l’annullamento
-della graduatoria di merito unica, stilata all’esito dell’espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, presso le sedi universitarie aggregate di Bari, Foggia e Molise, per l’a.a. 2012/2013, pubblicata il 14.9.2012 nell’area del sito M.I.U.R. “accesso programmato”, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente fra gli ammessi al predetto corso di laurea;
– dell’art. 6 del decreto del Rettore dell’Università  di Bari Aldo Moro, n. 3489 del 6.7.2012, soltanto ove interpretato e applicato nei termini illustrati infra e nei limiti della tutela della posizione della ricorrente;
-di ogni eventuale altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè ignoto, compresi il provvedimento di “assegnazione” degli studenti ammessi al corso e alla sede da essi indicata e il relativo “elenco”, ove lesivi e ove necessario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università , del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e di Federica Longo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giovanni Laterza, Giuseppe Ruscigno, Bianca Massarelli e Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La sig. Cristina Masi, dopo aver superato i relativi test d’ingresso, ha impugnato la graduatoria delle Università  di Bari, Foggia e Molise del 14 settembre 2012 per l’iscrizione alla facoltà  di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2012/2013, pubblicata sul sito “Accesso Programmato” del M.I.U.R. in pari data, nella parte in cui non l’ha ricompresa tra gli ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro.
Secondo la prospettazione della parte, tale esclusione sarebbe imputabile tra l’altro al decreto 6 luglio 2012 n. 3489 del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro (decreto che viene impugnato in via subordinata) e in particolare all’art. 6, laddove ha introdotto adempimenti, a carico dei partecipanti, che, secondo la tesi attorea, sarebbero ridondanti, pleonastici e contraddittori, eludendo così il principio del favor partecipationis.
In concreto, per motivi di salute, l’istante non è riuscita a perfezionare la propria iscrizione, che doveva essere necessariamente effettuata dal 6 al 10 settembre, ore 15, accedendo con le proprie credenziali al sito Accesso Programmato del M.I.U.R.
Si è costituita l’Università , che ha sottolineato come la procedura si sia attenuta alle disposizioni del Ministero, che ha direttamente gestito l’iter insieme con il CINECA (Consorzio universitario per il calcolo matematico).
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 8 novembre 2012 n. 841, con la seguente motivazione:
“-considerato che, pur in disparte il comprovato impedimento soggettivo della ricorrente, la previsione di cui all’art.6 del decreto del Rettore gravato che impone ai candidati l’onere -a pena di decadenza- di dichiarare l’interesse all’immatricolazione e di indicare le sedi universitarie dei corsi prescelti prima ancora di conoscere l’esito della prova pre-selettiva ed entro un termine eccessivamente gravoso, si appalesa esorbitante dai margini di discrezionalità  consentiti all’Amministrazione, la quale deve viceversa esercitarla secondo criteri di logicità , razionalità  e proporzionalità  tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; tanto più che di recente il Consiglio di Stato ha posto in dubbio la legittimità  costituzionale della stessa previsione di graduatorie plurime a fronte di prove selettive unitarie su scala nazionale;
-ritenuto sussistere il periculum in mora per l’imminente avvio dei corsi universitari;
-ritenuto altresì di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’art.27, comma 2, c.p.a., previa individuazione puntuale da parte dell’Università  resistente del soggetto controinteressato che viene escluso dal novero dei posti utili in dipendenza dell’ammissione della ricorrente”.
A seguito della misura, con nota 3 dicembre 2012 prot. 75358, l’Università  di Bari ha fatto presente che l’unica disponibilità  per l’immatricolazione era costituita dalla facoltà  di odontoiatria di Bari (non avendo per questa sede il punteggio utile per l’iscrizione a medicina). Da tale circostanza la stessa Università  trae l’argomento che sarebbe così venuto meno l’interesse dell’istante (come evidenziato dalla stessa in data 4 marzo 2013).
La sig. Masi ha invece insistito perchè il ricorso venga deciso, sottolineando di non aspirare alla facoltà  di odontoiatria, ma solo a quella di Medicina e Chirurgia; perciò si è attivata, senza ottenere un risultato definitivo, per l’immatricolazione presso l’Università  del Molise. Essa ha infatti risposto all’istante in data 20 dicembre 2012, comunicandole che il punteggio conseguito al test la rendeva idonea all’immatricolazione a Medicina e Chirurgia e che doveva ritenersi contro interessata la sig. Federica Longo, la quale, a seguito della notificazione del ricorso il 27 dicembre 2012, si è costituita e ha eccepito l’inammissibilità  del gravame, oltre a contestare nel merito le tesi attoree.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del giorno 11 aprile 2013.
2. Il ricorso è inammissibile.
La sig. Masi, la quale aveva già  manifestato le proprie opzioni, utilizzando lo stesso modello che avrebbe dovuto trasmettere in via informatica e che invece ha consegnato direttamente alla commissione il 4 settembre, giorno della prova selettiva, era risultata idonea ai test di ammissione ed era a conoscenza del proprio punteggio (39,75), visibile nell’apposito sito dal giorno 11 settembre 2012 utilizzando la chiave d’accesso personale (ex art. 6, quarto capoverso, del decreto del Rettore 6 luglio 2012 n. 3489). La conoscenza di tale punteggio risale in effetti sicuramente almeno al 19 settembre 2012, quando l’interessata ha estratto dal sito e stampato la pagina che la riguardava e che conteneva anche il numero dei posti disponibili nelle tre Università . Ciò emerge dall’allegazione della detta pagina (individuata con il n. 4) al ricorso depositato il 24 ottobre 2012.
àˆ incontestato peraltro che abbia potuto visionare, in data 14 settembre 2012, tramite la pubblicazione sul sito “Accesso Programmato” del M.I.U.R., la graduatoria per l’iscrizione alla facoltà  di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2012/2013, graduatoria che fornisce un quadro chiaro e completo della situazione, in quanto, per ogni nome, viene posta la dicitura “assegnato”, “prenotato”, “immatricolato”, “fine posti”, “rinuncia” accanto ai corsi e alle sedi opzionate. Incidentalmente deve osservarsi al riguardo, anche a chiarimento dell’attività  dell’Università  di Bari dopo la misura cautelare, che il punteggio ottenuto dall’istante non era sufficiente per l’iscrizione a Medicina presso quest’Università , visto che le disponibilità  si era esaurite già  con gli studenti con p. 40,00.
L’istante quindi era in condizione di conoscere i soggetti ivi collocati con un punteggio uguale o inferiore al proprio e quindi d’individuare, in quel momento e in quella situazione, i possibili controinteressati anche rispetto ad un determinato e specifico corso di laurea e ad una determinata e specifica sede. Ciò nonostante non ha provveduto ad alcuna notifica nei confronti per lo meno di un soggetto, nè allora, nè successivamente quando (in data 3 dicembre 2012) l’Università  di Bari le ha comunicato il nominativo (Bellarte Bartolomeo Alessio) del controinteressato rispetto all’iscrizione alla facoltà  di odontoiatria.
Solo in data 27 dicembre 2012, la ricorrente ha ritenuto di effettuare la notifica alla sig. Federica Longo (che peraltro non era controinteressata rispetto alle pretese originariamente azionate), in violazione quindi delle garanzie del contraddittorio processuale, presidiate dall’art. dell’art. 41 del codice del processo amministrativo, per il quale, “qualora sia proposta azione di annullamento”, sorge l’obbligo di notifica al controinteressato, a pena di decadenza. Ciò significa che, a fini dell’ammissibilità , deve ritenersi che “il controinteressato dell’azione di annullamento cui il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità  dell’azione non può essere colui che genericamente è controinteressato all’accoglimento dello stesso (altrimenti un simile obbligo sarebbe stato previsto anche nelle azioni di accertamento e condanna), ma colui che è controinteressato alla rimozione del provvedimento impugnato con l’azione di annullamento.
La nozione di controinteressato ex art. 41, co. 2, pertanto si radica sull’atto, e non sul ricorso” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 628).
Di conseguenza l’individuazione del controinteressato e la doverosa, connessa attività  di comunicazione iniziale non potevano che avere a riferimento i soggetti individuati o individuabili nel contesto e al momento dell’atto gravato, ovvero della graduatoria del 14 settembre 2012.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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