Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Area per i servizi della residenza – Vincolo espropriativo – Non sussiste – Conseguenze

La destinazione urbanistica denominata  “Area per servizi della residenza – Aree per le attrezzature sportive a livello urbano regionale”, consentendo la realizzazione d’interventi di carattere edilizio, dunque non avendo natura espropriativa, non decade trascorso il quinquennio dalla sua emanazione e non può dar luogo a ritipizzazione.

N. 00833/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2010, proposto da: 
Antonia D’Amico, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Ursini, con domicilio eletto presso Michele Ursini in Bari, piazza Umberto I, 32; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Bari ” Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 98976 del 21 .4.2010, notificata a mezzo del servizio postale in data 26.4.2010, con la quale è stata rigettata l’istanza di ritipizzazione del suolo contraddistinto in catasto al foglio 18 di Ceglie del Campo, particelle 128 e 307.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Michele Ursini e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
àˆ impugnata la nota in epigrafe, con la quale il Comune di Bari ha respinto l’istanza della ricorrente, volta alla ritipizzazione del suolo di sua proprietà  sito in Bari-Ceglie del Campo, in catasto al fg. 18, p.lle 128 e 307.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: eccesso di potere per illogicità , falsa presupposizione, contraddittorietà , disparità  di trattamento, difetto di istruttoria, sviamento.
All’udienza del 10.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con l’unico motivo di ricorso, deduce la ricorrente l’illegittimità  dell’impugnato provvedimento, in quanto il diniego di ritipizzazione della propria area si tradurrebbe, di fatto, in una ingiustificata limitazione del diritto di proprietà , assimilabile ad una espropriazione di fatto del bene.
Il motivo è infondato.
Costituisce circostanza pacifica l’inclusione del suolo di proprietà  della ricorrente nell’ambito delle: “Aree per i servizi della residenza – Aree per le attrezzature sportive a livello urbano e regionale” (cfr. nota Comune di Bari n. 4993/98). Di conseguenza, la relativa destinazione d’uso è disciplinata dagli artt. 32-52 NTA del PRG, nella versione modificata a seguito di D.G.R. n. 2415/08.
In particolare, recita l’art. 32 u.c. NTA del vigente PRG che, con riferimento alle aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano, “E’ consentito l’intervento diretto nelle maglie di superficie inferiore a 10.000 mq come individuate negli elaborati del P.R.G., o residui inedificati di maglie aventi comunque superficie inferiore a 10.000 mq, purchè esteso all’intera area disponibile e previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Circoscrizione territorialmente competente”.
Analoga previsione è poi dettata dell’art. 52 co. 7 NTA con riferimento alle aree per i servizi della residenza.
Orbene, alla luce di tali previsioni pianificatorie, è evidente che la ricorrente – il cui terreno presenta una superficie inferiore a mq 10.000 – è libera di edificare sul suolo di sua proprietà , previa compatibilità  del progettato intervento con la destinazione d’uso dell’area in esame (Aree per i servizi della residenza – Aree per le attrezzature sportive a livello urbano e regionale), e con le modalità  tecniche e procedurali (estensione dell’intervento a tutta l’area; acquisizione del parere della circoscrizione territorialmente competente) descritte nei suddetti artt. 32-52.
Di conseguenza, lungi dal determinare una espropriazione di fatto, la destinazione impressa all’area dal locale strumento urbanistico lascia salve le potenzialità  edificatorie del bene, nel rispetto dei limiti suddetti. Ed è appena il caso di precisare che nessun rilievo assume la circostanza – pure evidenziata dalla ricorrente – che le aree circostanti sono già  state edificate, in violazione dello strumento urbanistico, e di poi condonate. Ciò in quanto una situazione siffatta non determina in alcun modo il sorgere di un legittimo affidamento alla protrazione di violazioni urbanistiche, dovendo piuttosto la valutazione dell’amministrazione essere particolarmente prudente in ipotesi siffatte, al fine di evitare l’aggravarsi delle situazioni di conclamato abuso.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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