1. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ristrutturazione edilizia – Organismo in tutto o in parte diverso – Pergolati – Ampliamento e sostituzione copertura in tela con legno e tegole – Permesso di costruire – Necessità
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordine di demolizione- Precedente valutazione della conservazione della parte conforme – Non occorre – Ragioni
3. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordine di demolizione- Garanzie partecipative – Motivazione circostanziata – Non occorrono – Ragioni
1. La modifica di due pergolati a suo tempo autorizzati con copertura in tela, mediante l’ampliamento dell’uno e la sostituzione per entrambi della copertura con legno e tegole è qualificabile come ristrutturazione, dunque abbisogna di permesso di costruire o SCIA sostitutiva.
2. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/01, unico requisito richiesto ai fini dell’emanazione dell’ordine di demolizione è dato dalla realizzazione di costruzione in assenza ovvero totale difformità di titolo abilitativo, mentre detta norma non prevede che l’ordine di demolizione sia preceduto dall’accertamento dell’assenza di pregiudizio per la parte eseguita in conformità , e men che meno che debba esserlo a pena di validità dell’ordine demolitorio (infatti, secondo il TAR, tale accertamento è di tipo soltanto successivo, ai sensi dell’art. 33 TUE, venendo in rilievo soltanto nel caso in cui l’amministrazione debba operare in sostituzione del privato che rifiuti di eseguire spontaneamente l’ordine di demolizione).
3. Poichè l’ordine di demolizione ha natura e consistenza di atto vincolato, è sufficientemente motivato laddove rechi compiute indicazioni del tipo di abuso realizzato e non soggiace alle garanzie partecipative di cui alla L.n. 241/1990.
N. 00834/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01602/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2008, proposto da:
Luigi Foglia, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Pio Foglia, con domicilio eletto presso Vittorio Brattelli in Bari, corso Cairoli n.126;
contro
Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco;
per l’annullamento
– della determina n. 69/08, recante “ingiunzione per la demolizione di opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di concessione o in totale difformità “, prot. n. 52727/07, pratica n. 1421/07, resa dal Dirigente del VII Settore del Comune di Manfredonia e notificata in data 11.7.2008;
– del rapporto di Polizia Municipale n. 142 del 15.11.2007;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuto, per il quale ci si riserva di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Stefano Pio Foglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Manfredonia ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere da lui eseguite in assenza di concessione edilizia.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: 1) violazione degli artt. 3, 6, 10, 31, 33 e 37 d.P.R. n. 380/01; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore, ingiustizia manifesta, contraddittorietà , sviamento; 3) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; 4) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere; 5) violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere.
All’udienza del 10.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, avendo egli eseguito un’opera non comportante nè alterazione dei volumi, nè mutamento della originaria destinazione del bene, assoggettabile come tale a semplice denuncia di inizio attività .
Il motivo è infondato.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, ai sensi dell’art. 10 lett. c) d.P.R. n. 380/01 (TUE), rientrano nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, come tali implicanti il previo rilascio di permesso di costruire, ovvero SCIA sostitutiva, ex art. 22 co. 3 TUE, tutti quegli interventi “¦ che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ¦”.
2.2. Tanto premesso, e venendo ora al caso in esame, emerge dall’impugnato provvedimento che l’abuso in esame consiste in: “1) copertura rigida dei pergolati in legno con soprastanti tegole canadesi, autorizzati in telo giusta autorizzazione edilizia n. 86-1987; 2) ampliamento di uno dei due pergolati di circa mt 1.50 portandolo da una lunghezza di mt 3,00 a mt 4,50”.
Orbene, alla luce di tale descrizione delle opere realizzate dal ricorrente, comportanti sia la creazione di un organismo edilizio diverso dal precedente (nella parte relativa alla sostituzione della copertura in telo con una copertura rigida, sormontata da tegole), e sia l’aumento di superficie originariamente assentita, è evidente che il relativo intervento si qualifica in termini di ristrutturazione edilizia, come tale necessitante di permesso di costruire, ovvero di SCIA sostitutiva.
E poichè il ricorrente non si è in precedenza munito di titolo edilizio, del tutto legittimamente l’amministrazione gli ha ingiunto la demolizione.
2.3. Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo di gravame, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, non avendo l’amministrazione fatto precedere l’ordine di demolizione dall’accertamento che lo stesso poteva avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità .
Il motivo è infondato.
3.1. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/01, unico requisito richiesto ai fini dell’emanazione dell’ordine di demolizione è dato dalla realizzazione di costruzione in assenza ovvero totale difformità di titolo abilitativo. Viceversa, detta norma non impone in alcun modo che l’ordine di demolizione venga preceduto dall’accertamento dell’assenza di pregiudizio per la parte eseguita in conformità , e men che meno che debba esserlo a pena di validità dell’ordine demolitorio. Piuttosto, tale accertamento è di tipo soltanto successivo, ai sensi dell’art. 33 TUE, venendo in rilievo soltanto nel caso in cui l’amministrazione debba operare in sostituzione del privato che rifiuti di eseguire spontaneamente l’ordine di demolizione,
àˆ evidente, pertanto, per questa via, l’infondatezza del relativo motivo di gravame, pretendendo il ricorrente di dedurre un vizio del provvedimento in assenza di violazione, da parte dell’amministrazione, di alcuna previsione normativa.
3.2. Ne discende il rigetto del relativo motivo di gravame.
4. Con i restanti motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente la violazione delle previsioni di cui agli artt. 3- 7 l. n. 241/90, nonchè 97 Cost, non avendo l’amministrazione congruamente motivato in ordine alla sussistenza dell’abuso, e non essendo egli stato ritualmente compulsato nel relativo procedimento.
I motivi sono infondati.
4.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “nell’attività repressiva in tema di opere edilizie abusive non è necessaria la previa comunicazione dell’ avvio procedimentale di cui all’art. 7 l. 241/1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato; sicchè l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera edilizia e, proprio in quanto atto vincolato, l’ordinanza medesima non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico nè una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati nè una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione” (TAR Campania, Salerno, II, 28.11.2012, n. 2161. In senso confermativo, cfr. altresì, ex multis, TAR Campania, Napoli, III, 4.12.2012, n. 4913; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 20.12.2012, n. 498; TAR Lazio, II, 5.9.2012, n. 7570; TAR Liguria, I, 24.7.2012, n. 1073; TAR Sardegna, II, 23.7.2012, n. 747).
4.2. Tanto chiarito, e venendo ora al caso di specie, reputa il Collegio che, avuto riguardo alla natura tipicamente vincolata dell’ordine di demolizione in esame, non soltanto l’amministrazione comunale non era tenuta ad attivare gli istituti di partecipazione procedimentale, ma l’impugnato provvedimento non necessitava neanche di una particolare motivazione, diversa da quella consistente nell’indicazione del tipo di abuso realizzato dal ricorrente. E poichè l’impugnata ordinanza reca compiute indicazioni in tal senso, essa si sottrae senz’altro alle censure lamentate in parte qua dal ricorrente.
4.3. Ne discende il rigetto dei relativi motivi di gravame.
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)