Giurisdizione – Enti e organi della p.A. – Regione – Realizzazione di alloggio pubblico – Da parte di cooperativa –  Contributo regionale –  Revoca del contributo per superamento del reddito – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Nell’ambito di una controversia riguardante la revoca da parte della Regione del contributo per la realizzazione di un alloggio da parte di una cooperativa, ove siano in gioco le misure relative all’esistenza e quantificazione dell’obbligo di restituzione del contributo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00840/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2008, proposto da: 
Alberto Cannone, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia Conidi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Grandaliano in Bari, Corso Cavour, n. 60; 

contro
Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Morelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, Corso Cavour, n. 97; 

per l’annullamento,
“dell’ordinanza ingiuntiva di pagamento del 7/01/2008 notificata ex art. 140 c.p.c. in data 27/3/2008, con avviso notificato al diretto destinatario dalla Corte di Appello di Roma Ufficio Unico Notificazioni in data 29/4/2008 – Prot. n. 95 Reg.Gen. n. 50/RV/97-.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 44 del 14 gennaio 2013, ex articolo 73, comma 3, c.p.a., e la memoria conseguentemente depositata;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte resistente il difensore, l’avv. Francesco Morelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 16 giugno 2008 e depositato in data 16 luglio 2008, il sig. Alberto Cannone ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento prot. n. 95 Reg. Gen. n. 50/RV/97 del 7 gennaio 2008 emessa dalla Regione Puglia – Settore Contenzioso Amministrativo – nei confronti del ricorrente e della Cooperativa Circolo Metalmeccanici di Rutigliano, con cui è stato ingiunto ai destinatari, in forma singola o solidale, il pagamento della somma totale di € 14.492,83, notificata all’interessato ex art. 140 c.p.c. in data 27 marzo 2008, con avviso notificato al diretto destinatario dalla Corte d’appello di Roma – UNEP – in data 29 aprile 2008.
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 44 del 14 gennaio 2013, questa Sezione, nutrendo dubbi su quale fosse l’autorità  giudiziaria che dovesse pronunciarsi sulla controversia, ha ritenuto di porre a fondamento della decisione la questione, rilevata d’ufficio ex articolo 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie in ordine alla questione di giurisdizione prospettata; con la medesima ordinanza è stata fissata per la discussione della causa l’udienza del 18 aprile 2013.
La Regione Puglia in data 12 febbraio 2013 ha presentato una memoria nella quale ha rappresentato di aderire all’orientamento espresso con la suddetta ordinanza.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento assunto da questa Sezione nell’ordinanza 44 del 14 gennaio 2013, condiviso anche da parte resistente.
Ed invero il sig. Cannone ha impugnato l’ordinanza di ingiunzione di pagamento prot. n. 95 Reg. Gen. n. 50/RV/97 del 7 gennaio 2008 con la quale la Regione Puglia ha ingiunto nei confronti del ricorrente e della Cooperativa Circolo Metalmeccanici di Rutigliano, in forma singola o solidale, il pagamento della somma totale di € 14.492,83.
Tale atto è teso al recupero del beneficio (di accollo parziale del mutuo per un alloggio pubblico, realizzato dalla Cooperativa Circolo Metalmeccanici) revocato al sig. Cannone per superamento del reddito, circostanza quest’ultima che ha comportato la decadenza dell’istante dal contributo in conto interessi (deliberazione G.R. 3 dicembre 1996 n. 6282) e la revoca parziale del beneficio nei confronti della cooperativa edilizia (deliberazione G.R. 11 febbraio 1997 n. 322).
Il ricorrente aveva anticipatamente estinto tutto il debito nei confronti della banca già  nel 1987 e, anche sulla scorta di tale circostanza, eccepisce sia la prescrizione del credito sia, in ogni caso, la sua insussistenza, data l’estinzione del debito bancario per adempimento.
Occorre notare che la contestazione sui requisiti soggettivi del signor Cannone era stata avanzata dalla Regione con nota 27 luglio 1987, indirizzata alla Cooperativa Circolo Metalmeccanici, e che comunque la decadenza e la revoca parziale del beneficio risultano consolidatesi per mancata impugnazione.
Di conseguenza, il nucleo della controversia è costituito da questioni che riguardano solo le misure meramente esecutive conseguenti, ovvero quelle relative all’esistenza e alla quantificazione dell’obbligo di restituzione del contributo, estranee all’ambito della giurisdizione amministrativa, come delineato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204 del 2004).
A tal proposito occorre aggiungere che l’Amministrazione afferma di calcolare l’importo sulla base dei conteggi trasmessi dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con note del 25 gennaio 1993 (le quali invero contengono due prospetti, tra i quali solo uno si occupa specificamente della situazione debitoria dell’interessato, imputandogli somme assai inferiori a quelle poi pretese dalla Regione), mentre il ricorrente contrappone un diverso conto pur esso elaborato dal medesimo istituto bancario nel 1988.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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