Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Concorsi pubblici – Approvazione graduatoria – Impugnazione – Ordinanza del G.A ai fini del riesame – Inottemperanza – Intervenuta soppressione dell’organo già  preposto al riesame – Irrilevanza – Tutela cautelare – Accoglimento

Nell’ipotesi in cui, avendo il G.A. ordinato all’Amministrazione di riesaminare le ragioni e gli elementi addotti dal ricorrente all’esito di accertamento istruttorio, risulti che la stessa p.A. abbia omesso di ottemperare a tale ordine, deve accogliersi l’istanza cautelare nei limiti dell’obbligo del riesame in parola, a nulla rilevando l’intervenuta soppressione dell’Ufficio destinatario dell’ordine di riesame, nella specie, la Commissione alloggi, ben potendo provvedervi l’Ente comunale a cui sono state trasferite le relative competenze.

N. 00259/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00325/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012, proposto da:

Pasquale Raffaele Santoro, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Romanazzi, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;

contro
Comune di Isole Tremiti, Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia, Regione Puglia; 

nei confronti di
Vincenzo Gargiulo, Alberto Montò; Flavio Attanasio, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Mercadante, Gianvito Giannelli, con domicilio eletto presso Gianvito Giannelli in Bari, via Melo 198; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica redatto dalla Commissione per la Mobilità  e Formazione delle graduatorie della Provincia di Foggia in relazione al bando di concorso generale n. 1 – comune di isole tremiti ” pubblicato all’albo informatico dell’ente in data 5.1.2012,
– di ogni altro provvedimento ad esso connesso, presupposto e prodromico, coevo e conseguenziale, ancorchè non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti rispetto a provvedimenti non conosciuti, nè resi conoscibili dalle amministrazioni resistenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Flavio Attanasio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Filippo Panizzolo e Olstenio Checchia;
 

Considerato che l’Amministrazione onerata non ha dato esecuzione alle precedenti ordinanze ordinanze adottate da Questo tribunale nn. 251/12, 1040/12, 1379/12, 57/2013, atteso che all’accertamento istruttorio in ordine alle circostanze evidenziate dal ricorrente avrebbe dovuto far seguito un riesame da parte della Commissione, sulla base dell’esito degli accertamenti eseguiti;
Considerato che, pertanto, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente appare allo stato meritevole di considerazione nei limiti dell’obbligo di riesame sulla base dell’esito degli eseguiti accertamenti di cui alla relazione a firma del Comandante dell P.M. del Comune di Isole tremiti prot. 197-11/2012 del 29/12/2012;
Considerato che, ancorchè la sopravvenuta soppressione della Commissione Alloggi e il trasferimento delle relative competenze al comune non costituisca oggettivo impedimento al disposto riesame da parte della Commissione medesima (trattandosi di adempimento ora per allora), appare tuttavia opportuno disporre che a tale adempimento provveda il Comune di Tremiti, ci sono state trasferite le relative competenze per effetto dell’art.9 della L.R. n.8/12;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari- Sezione Terza – accoglie l’istanza cautelare di che trattasi nei limiti dell’obbligo di riesame da parte del Comune di Tremiti nei termini di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)