Commercio, industria, turismo – Concessione demaniale – All’interno dell’area portuale – Associazione concessionaria non svolgente attività  con finalità  turistico-ricreative e sportive – Istanza di proroga della concessione – Diniego  – Ragioni 

Non appare fondata, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, la domanda ex art. 55 c.p.a. avanzata incidentalmente nel ricorso proposto avverso il diniego della proroga ex lege di cui all’art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 della concessione demaniale in area portuale, laddove l’attività  esercitata dal concessionario non abbia finalità  turistico-ricreativa o sportiva.
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Vedi Cons. St. sez. V, sentenza di ottemperanza dell’ordinanza 11 dicembre 2013, n. 5949 – 2013ordinanza 19 luglio 2013, n. 2760 – 2013; ric. n. 4166 – 2013
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N. 00256/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00348/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2013, proposto da:

Mistral Associazione Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Mazzini, n. 134/B;

contro
Autorità  Portuale del Levante di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, Piazzale C. Colombo, n. 1; 
Guardia Costiera – Direzione Marittima di Bari – Capitaneria di Porto; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota dell’Autorità  Portuale del Levante prot. 1838/2013 del 12.02.2013 con la quale si disponeva di non procedere a1 rilascio a favore della Associazione ricorrente della licenza suppletiva di cui al foglio 900 del 21.01.2013, avente ad oggetto la varizione del posizionamento del pontile, ex art. 24 regolamento del Codice della Navigazione, autorizzato con la licenza 62/10, della successiva nota¢ prot. 2147/13 de119.02.2013, della nota prot 1299/2013 del 29/01/2013 dell’Autorità  portuale del Levante con la quale era respinta la richiesta di proroga della licenza 21/2008 sino al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 1 comma 18 del d.l. 30.12.2009 n. 194 convertito con la 1. 25/2010 e successive modificazioni, e in parte qua del medesimo foglio 900 del 21.01.2013 ad oggetto lo spostamento di un pontile galleggiante già  autorizzato con licenza suppletiva n. 62/2010, della nota del 28.02.2013 prot. 2582/2013 della A.P. con la quale si ribadiva l’intenzione di non rilasciare la licenza suppletiva di cui al foglio 900/2013 ed era pertanto rifiutata la consegna dell’appendice assicurativa, ove occorra del decreto della Autorità  Portuale del Levante n.18/2012, pubblicato il 09.01.2013, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della associazione ricorrente ad ottenere il rilascio della licenza suppletiva di cui al foglio 900/2013, quale atto dovuto ai sensi dell’art. 24 del regolamento al codice della navigazione, per il pieno esercizio della licenza 21/08 e successive modificazioni e integrazioni, della sua validità  sino al 31.12.2020 ai sensi del dl 30.12.2009 n. 194 e successive modificazioni e integrazioni, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi dagli atti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità  Portuale del Levante di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 al dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Salvatore Basso e Fulvio Ignazio Mezzina;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, sembrerebbe sussistere la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla determinazione del canone demaniale (cfr. TAR Bari, Sezione II, n. 1846/2012, confermata da Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6587/2012) ed emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso relativamente alla proroga ex lege del termine di durata della concessione, non rientrando l’attività  della associazione ricorrente fra quelle previste dall’art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dall’art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25, dall’ art. 34-duodecies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 547, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)