1. Sanità e farmacie – Servizio sanitario regionale – Piano di rientro – Rideterminazione criteri prestazioni sanitarie case di cura – Adozione criterio indice valorizzazione posto letto – Legittimità
2. Sanità e farmacie – Servizio sanitario regionale – Piano di rientro – Obiettivo di contenimento della spesa – Redistribuzione risorse pubbliche – Criterio della maggiore incidenza su salute pubblica – Legittimità
1. àˆ legittimo il criterio dell’indice di valorizzazione del posto letto (adottato con delibera della A.S.L. in sede di rideterminazione dei criteri di ripartizione del fondo unico per le prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario delle case di cura) poichè consente di mediare il valore finanziario del posto letto pubblico con quello privato, al fine di evitare che costi sproporzionati praticati dalle strutture private possano incidere sull’acquisto di prestazioni sanitarie da parte delle A.S.L..
2. àˆ legittima la scelta dell’Amministrazione di redistribuire risorse pubbliche verso specialità con maggiore incidenza sulla salute pubblica per le quali l’azienda sanitaria non riusciva a riscontrare efficacemente la domanda sanitaria, in un momento in cui la Regione ha l’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa sanitaria pugliese ed è, dunque, vincolata ad adottare stringenti misure di contrasto al dissesto finanziario.
N. 00740/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2012, proposto da:
So.Ge.Mi. S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso Agostino Meale in Bari, via Piccinni N.150;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6;
nei confronti di
C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A.;
per l’annullamento
a) della deliberazione del direttore generale della Asl-Ba n. 720 del 16.4.2012, comunicata alla società ricorrente a mezzo posta in data 16.5.2012, ad oggetto “determinazione e criteri di ripartizione per l’anno 2012 del fondo unico da destinare alla remunerazione per le prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario dalle case di cura¦”, ivi compresi gli allegati, nella parte di interesse;
b) della relativa nota di comunicazione dell’asl-ba, a firma del direttore generale e del direttore amministrativo, n. 73283/uor 01 del 3.5.2012, trasmessa a mezzo del servizio postale e ricevuta dalla ricorrente in data 16.5.2012;
c) di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;
per l’accertamento
e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione intimata a provvedere alla ridefinizione, in ampliamento, del tetto di spesa 2012 assegnato alla casa di cura monte imperatore (di proprietà della società ricorrente) con conseguente rimodulazione del contenuto del relativo contratto e ciò ai fini del rispetto effettivo delle modalità e dei criteri sanciti dal “piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale della puglia 2010-12”, di cui alla dgr n. 2624/2010, che, approvato con l.r. n. 2 del 2011, ha assunto forza di legge;
di conseguenza, per l’accertamento
e la declaratoria del diritto della società ricorrente, nelle more della suddetta ridefinizione correttiva del tetto di spesa 2012, a vedersi remunerare le prestazioni rese dalla casa di cura monte imperatore entro il tetto su cui essa può fare legittimo affidamento che ai sensi della decisione dell’a.p. del consiglio di stato nn. 3 e 4/2012 si quantifica nel tetto di spesa sancito per l’anno precedente ridotto dalla percentuale di decurtazione del fondo da ripartire che tra il 2011 e il 2012 è fissato nel 5%;
nonchè per la condanna
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi che gli atti gravati hanno ingiustamente causato alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Agostino Meale, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria denominata casa di cura Monte Imperatore, accreditata per l’erogazione di prestazioni di assistenza in regime di ricovero per la specialità – tra l’altro – di RIABILITAZIONE.
Contesta la deliberazione della Asl-Ba n. 720 del 16.4.2012, con cui il Direttore generale ha suddiviso, per l’anno 2012, il fondo unico aziendale da destinare alla remunerazione per le prestazioni sanitarie erogate dalle case di cura private in regime di ricovero ordinario, così determinando il “budget” di spesa assegnato alla ricorrente la quale evidenzia, nella parte introduttiva del ricorso, l’evidente “travaso” di risorse in favore di altre branche, con sensibile riduzione per la disciplina specialistica della riabilitazione.
Si duole, in particolare, della eccessiva esiguità delle risorse pubbliche destinate alla sua struttura, concentrando le doglianze, essenzialmente sugli effetti prodotti nella branca della riabilitazione.
Con tre motivi di ricorso deduce che la deliberazione impugnata si porrebbe in contrasto con la programmazione della spesa sanitaria operata dalla regione – ed ancor prima – a livello nazionale che individua la riabilitazione come disciplina “in sofferenza”, in Puglia, a causa della carenza assistenziale.
Non a caso il Piano di rientro, legificato con L.R. 2/2011, afferma la insufficienza dei posti letto per riabilitazione rispetto agli standard di riferimento.
Contesta, inoltre, la erroneità dei criteri seguiti per la determinazione dei tetti di spesa da attribuire alle singole strutture, quantificati attraverso la preventiva individuazione di un indice di valorizzazione del posto letto.
Nel difetto di ulteriori atti difensionali diversi, rispettivamente, dal ricorso introduttivo e dalla memoria di costituzione dell’Azienda, all’udienza del 14.3.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Le censure articolate si sostanziano, nella dedotta lamentela di irragionevole riduzione delle risorse finanziarie destinate alla riabilitazione in degenza. Tanto violerebbe sia la normativa si settore, sia un criterio di ragionevolezza e sufficienza motivazionale della delibera impugnata.
In contrario deve tuttavia, rilevarsi, che la difesa aziendale ha in primo luogo chiarito che l’indice di valorizzazione del posto letto è un criterio ponderale elaborato dall’amministrazione per mediare il valore finanziario del posto letto pubblico con quello privato, al fine di evitare che costi sproporzionati praticati (per inefficienze gestionali o per interessi imprenditoriali) dalle strutture private possano incidere sull’acquisto di prestazioni sanitarie da parte delle ASL, condizionando il “mercato” del fabbisogno sanitario.
Dunque, convince l’utilizzo del contestato criterio.
Tanto premesso, deve poi rilevarsi che l’assunto di parte ricorrente sembra tralasciare un dato fondamentale che connota il quadro sanitario pugliese: l’obiettivo di necessario contenimento e riduzione della spesa sanitaria che ha portato la Regione da un lato ad impegnarsi con l’amministrazione statale ad adottare stringenti misure di contrasto dell’imminente ed inevitabile dissesto finanziario (assolutamente prossimo, laddove si fosse continuato a gestire la spesa sanitaria senza congrui tagli); dall’altro a contrarre sensibilmente le risorse disponibili.
Questo quadro di riferimento dell’azione amministrativa, evidentemente condiziona le opzioni di ripartizione della finanza sanitaria, obbligando l’amministrazione a delle scelte di drastica riduzione della spesa.
Ed in effetti l’amministrazione ha chiarito (e tanto emerge anche dalla stessa delibera impugnata) che, a fronte della contrazione delle risorse, ci si è determinati a “sacrificare” alcune discipline specialistiche in favore di altre secondo due criteri:
rilevata in appropriatezza dei c.d. setting assistenziali (avendo rilevato che, proprio in relazione alla riabilitazione, al pari di altre discipline, l’assistenza sanitaria da un lato poteva essere prestata adeguatamente dalle strutture pubbliche, dall’altro veniva praticata da quelle private con un eccessivo ricorso al ricovero, invece che alle prestazioni senza ospedalizzazione dei pazienti);
preminenza dell’esigenza di redistribuire parzialmente le risorse pubbliche verso specialità di maggiore incidenza sulla salute pubblica come la cardiologia, l’ortopedia o la cardiochirurgia, per le quali l’azienda non riusciva a riscontrare efficacemente la domanda sanitaria.
Da tali considerazioni, compiutamente espresse nella memoria di costituzione dell’azienda emerge che:
da un lato le scelte finanziarie compiute sono sorrette da una adeguata motivazione (o meglio da adeguate ragioni, poco importando, in virtù del principio di de quotazione dei vizi formali, che la motivazione contenga espressamente tali considerazioni) che dà conto dei criteri che hanno presieduto a tali determinazioni gestionali;
dall’altro tale motivazione sfugge a censure di irragionevolezza o violazione della normativa di settore perchè si pone in coerente prossimità con la programmazione regionale
Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la So.Ge.Mi. S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell’ Azienda Sanitaria Locale Bari che liquida in Euro 5000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)