1. Giurisdizione – Enti locali – Revoca della nomina  del rappresentante del Comune presso altri enti – Giurisdizione del G.A.


2. Processo amministrativo – Competenza – Revoca della nomina  del rappresentante del Comune presso società  consortile  – Previsione statutaria di devoluzione ad arbitri delle liti  tra soci e società  – Irrilevanza – Competenza  del G.A. – Sussiste- Ragioni 


3. Enti locali – Nomina di rappresentante del comune – Carattere fiduciario del rapporto – Scadenza del mandato del sindaco – Spoil system – Conseguenze 

1. La questione riguardante la revoca sindacale del rappresentante del Comune presso enti, aziende e istituzioni (nella specie una società  consortile), non  può essere inquadrata alla luce della disciplina concernente  i diritti e le prerogative dei soci dell’organismo suddetto, poichè riguarda la legittimità  dell’esercizio dei poteri di revoca da parte del Sindaco, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.   


2. La questione riguardante la revoca sindacale del rappresentante del Comune presso una società  consortile non  può essere inquadrata alla luce della disciplina dei rapporti tra il socio (cioè il Comune) e la stessa società , da devolvere, per espressa previsione statutaria, ad un collegio arbitrale, giacchè essa riguarda invece la legittimità  della revoca della designazione  di un terzo (il designato/ricorrente) in applicazione dei parametri previsti dall’art.50 del D.Lgs. n. 267/2000; ne discende l’incompetenza del collegio  arbitrale in favore di quella del G.A..


3. La designazione e la nomina del rappresentante del Comune, giusta previsione di cui all’art. 50, co. 8, D.Lgs. n. 267/00, trova giustificazione in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull’affidamento delle capacità  tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica, giacchè i principi sul c.d. “spoil system” trovano applicazione anche nei casi di rapporto fondato sull’intuitus personae tra l’organo politico che conferisce l’incarico ed il soggetto che lo riceve (nella specie il TAR ha ritenuto legittima la revoca adottata dal Sindaco, appena eletto,  del rappresentante del Comune all’interno di una società  consortile che era stato nominato dal suo predecessore).

N. 00773/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2012, proposto da Giuseppe Scagliola, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Prospero Petroni, 15; 

contro
Comune di Terlizzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 
Nicola Gemmato, nella qualità  di Sindaco del Comune di Terlizzi;

nei confronti di
Gruppo di Azione Locale “Fior d’Olivi” s.c.r.l.; 

per l’annullamento
– del decreto sindacale di revoca prot. n. 29646 del 29 ottobre 2012, notificato in pari data, con il quale il Sindaco del Comune di Terlizzi ha revocato il sig. Giuseppe Scagliola dall’incarico di componente del Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Fior d’Olivi s.c.r.l. in rappresentanza del Comune di Terlizzi;
– della nota prot. n. 31409 del 9 novembre 2012, con la quale il Comune di Terlizzi ha notiziato i componenti del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. “Fior d’Olivi” della revoca dall’incarico del sig. Scagliola Giuseppe;
– della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24 luglio 2012 avente ad oggetto: “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni (art. 24 Statuto comunale, comma 2)”, con la quale gli stessi indirizzi sono stati approvati, e, in particolare, del punto V, n. 1, lett. d), laddove si stabilisce che gli incarichi possono essere revocati qualora “venga meno il necessario rapporto fiduciario tra l’organo che ha provveduto alla nomina ed il rappresentante nominato” e del punto IV, rubricato “Revoca degli incarichi”, n. 2, che prevede che “il Sindaco procede con proprio atto motivato, benchè rimesso integralmente alla sua discrezionalità , alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune; nulla è dovuto al rappresentante nominato”;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti allorquando tutti gli atti della procedura saranno resi noti;
per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi a seguito dell’illegittima attività  amministrativa che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Ignazio Lagrotta, avv. Ugo Patroni Griffi e avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso (n. 1231/2012) il sig. Scagliola ha impugnato, chiedendo altresì il risarcimento del danno, il decreto sindacale 26 luglio 2012 prot. 20649 (il quale ha dato atto della sua intervenuta cessazione dall’incarico di componente del consiglio d’amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Fior d’Olivi” s.c.r.l. in rappresentanza del Comune di Terlizzi ed ha contestualmente disposto che, nelle more, la rappresentanza sia attribuita al Sindaco) e la presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi 24 luglio 2012 n. 8. L’atto collegiale, avente ad oggetto: “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”, prevede che i rappresentanti dell’ente, nominati ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, cessano automaticamente degli incarichi loro conferiti con lo scadere del mandato amministrativo del sindaco (punto IV, n. 2) e che gli incarichi possono essere revocati qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario tra l’organo che ha provveduto alla nomina ed il rappresentante nominato (punto V, n. 1, lett. d).
Costituitasi l’Amministrazione, l’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione, con ordinanza 27 settembre 2012 n. 745.
La medesima è stata riformata dal Consiglio di Stato, quinta Sezione, con ordinanza n. 4133/2012 per i seguenti motivi:
“Ritenuto che all’esame proprio della fase cautelare le doglianze non sembrano del tutto sfornite di fumus, sia con riferimento ai precedenti della Sezione (6691/2009 ed ai richiami ivi contenuti alla giurisprudenza costituzionale in materia di spoil sistem), sia con riferimento all’applicazione retroattiva degli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati con la delibera n. 8 del 24 luglio 2012;
Considerato inoltre che risulta favorevolmente apprezzabile anche il pregiudizio, grave ed irreparabile, stante la prossima scadenza (marzo 2013) dell’incarico dell’appellante di componente del Consiglio di Amministrazione, non ostandovi particolari rilevanti interessi pubblici”.
A seguito di tale misura, che sospendeva l’efficacia del decreto sindacale n. 20649/2012, il Sindaco ha adottato il decreto n. 29645 del 29 ottobre 2012 con il quale, facendo espresso richiamo
alle prerogative di cui all’art.13 dello Statuto del G.A.L., ha revocato la nomina del sig. Scaglione quale consigliere di Amministrazione. Detto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame (n. 1826/2012), la cui discussione è stata anch’essa fissata all’odierna udienza del giorno 11 aprile 2013.
2.a. Innanzi tutto occorre affrontare la questione della giurisdizione sollevata dal Comune resistente.
La medesima non è fondata perchè oggetto di questo giudizio non è la disciplina contrattuale della società  consortile, in particolare per quanto concerne i diritti e le prerogative dei soci, bensì un aspetto diverso della vicenda, ovvero se l’atto del dott. Nicola Gemmato, nella sua qualità  di Sindaco di Terlizzi (Comune socio del G.A.L. “Fior d’Olivi”), abbia rispettato le regole di diritto amministrativo specificamente apprestate affinchè l’attività  dell’organo possa essere in modo legittimo imputata all’Ente pubblico territoriale.
Per il medesimo motivo non possono condividersi gli argomenti tendenti a sostenere l’incompetenza del Tribunale. Invero la questione riguardante, come oggetto, l’efficacia della revoca sulla compagine sociale, alla stregua dello Statuto del G.A.L., e, come soggetti, da un lato il Comune, quale socio, e dall’altro la società  consortile, devoluta ad arbitri, è diversa da quella in esame in questa sede, vertente sulla legittimità  della revoca della designazione di un terzo (appunto il sig. Scagliola) in raffronto al parametro pubblicistico rappresentato dall’art. 50, comma ottavo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (applicabile a quest’ipotesi al contrario di quanto emerso nella controversia definita dalla sentenza del Consiglio di Stato, quinta Sezione, 12 febbraio 2012 n. 566, in cui, a monte, l’Ente locale non aveva poteri di nomina, riservati invece agli organi di una fondazione privata).
2.b. Nel merito, sulla questione la Sezione non ha motivo di discostarsi dai propri precedenti, in specie, dalle sentenze 15 novembre 2002, n. 4970, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 28 gennaio 2005, n. 178, e 21 marzo 2008 n. 672.
Quest’ultima, pronunciandosi su un caso analogo, ha avuto modo di chiarire: “trovando giustificazione la nomina e la designazione cui si è fatto cenno, in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull’affidamento delle capacità  tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, ritenuta l’idoneità  del nominato a garantire, nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’Ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica-amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2005, n.178, T.a.r. Marche 4 aprile 2006 n. 118).
Non vi è dubbio che, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto alla nomina, quale che ne sia la causa, anche se l’incarico non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento amministrativo dell’Ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco”.
àˆ evidente in definitiva che è lo stesso cambio al vertice dell’Amministrazione municipale che costituisce l’evento per cui si determina il venir meno del rapporto fiduciario senza che sia necessario in questo caso addurre ulteriori ragioni e indicare fattori riguardanti il comportamento del soggetto revocato non in sintonia con gli indirizzi politici (che peraltro nella vicenda sono attestati dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione municipale il giorno 11 marzo 2013).
Occorre infine notare che la giurisprudenza richiamata dall’istante per sostenere una diversa e più rigorosa interpretazione dell’art. 50, comma ottavo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (ai sensi del quale “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”) non appare pertinente.
Al proposito è sufficiente osservare che la stessa sentenza della quinta Sezione 29 ottobre 2009 n. 6691, richiamata anche nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato nel precedente giudizio attivato dal ricorrente, pone a fondamento del proprio ragionamento, generalizzandone i principi sul c.d. “spoil system” ivi enunciati, la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2007, la quale a sua volta rinvia alla propria precedente sentenza n. 233/2006.
Il Giudice delle leggi invero è tornato sulla questione in più occasioni (sentenze n. 34 del 2010; n. 390 del 2008; n. 103 del 2007), occupandosi di dirigenti pubblici o di direttori generali delle ASL e riferendosi perciò sempre agli uffici pubblici e al pubblico impiego. Nelle citate pronunce coerentemente non ha mai smentito che dalle ipotesi soggette ai principi anzidetti (rivendicati e ampliati dalla sentenza n. 6691/2009) dovessero essere esclusi invece i casi di “rapporto fondato sull’intuituspersonae tra l’organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve” (sentenza n. 233/2006, p. 11.3. e, amplius, p. 2.4.).
In conclusione il provvedimento deve reputarsi rispettoso dell’art. 50, comma ottavo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e posto in applicazione dei conseguenti indirizzi approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24 luglio 2012.
Da ciò discende il rigetto del ricorso.
Il complesso della vicenda connotato dalla presenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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