1. Commercio, industria, turismo – Rivendita generi di monopolio – Rapporto di complementarietà  tra patentino e rivendite (ordinarie e speciali)
 
2. Commercio, industria, turismo – Rivendita di generi di monopolio – Rilascio patentino – Ambito di discrezionalità  della p.A. 
 
3. Commercio, industria, turismo – Rivendita di generi di monopolio – Rilascio patentino – Rigetto – Idoneità  motivazione 
 
4. Commercio, industria, turismo – Rivendita di generi di monopolio – Procedimento di rilascio del patentino – Parere istruttorio della G.d.F. – Non vincolante

1. Il patentino per la rivendita di generi di monopolio, in considerazione del carattere di complementarietà  del servizio svolto, non deve essere una duplicazione delle rivendite (ordinarie o speciali), bensì un’espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità  del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie.


2. In materia di rilascio del patentino per la rivendita di generi di monopolio, la discrezionalità  di cui gode l’amministrazione, essendo rivolta al potenziamento della rete distributiva, nell’interesse non soltanto dell’Erario, ma anche dei consumatori, deve ritenersi correttamente esercitata in tutti i casi in cui la p.A. evidenzi aspetti tali da far ritenere la concessione di patentino come una sorta di duplicazione del servizio ordinario, non idonea, come tale, a soddisfare una più vasta platea di utenti, quali, ad es, la sufficiente copertura del servizio di distribuzione (es. per la collocazione a breve distanza di una rivendita, ordinaria o speciale), la sussistenza di identici orari di apertura e chiusura tra i due esercizi, la loro ubicazione all’interno della medesima area di riferimento, ecc..


3. Deve ritenersi soddisfatto l’obbligo previsto dalla L. n. 241/1990 nel caso in cui siano chiaramente evincibili dal corpo dell’atto le ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione a rigettare l’istanza di rilascio del patentino per la rivendita di generi di monopolio ed esse siano da individuarsi nella preesistenza, all’interno del medesimo centro commerciale, di una rivendita ordinaria.


4. Nell’ambito del procedimento di rilascio del patentino per la rivendita di generi di monopolio, il parere della G.d.F. non è vincolante e da esso l’Amministrazione può lecitamente discostarsi, previa adeguata motivazione.

N. 00734/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2013, proposto da: 
Francesco Coretti, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Capaldi, Giuseppe Vulpis, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; 

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale per la Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del patentino del 28.1.2013, n. 207 dell’1.4.2013, nonchè degli atti connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale per la Puglia e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Raffaele Capaldi, Giuseppe Vulpis e Valter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha rigettato l’istanza del ricorrente, volta al rilascio di patentino per la rivendita di tabacchi all’interno del centro commerciale “La Mongolfiera” di Molfetta, nel cui box 8 egli gestisce un bar caffetteria-paninoteca.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: 1) eccesso di potere di difetto di motivazione e contraddittorietà  rispetto al parere positivo G.d.F; violazione degli artt. 23 l. n. 1293/57 e 54 d.P.R. n. 1074/58, nonchè delle relative circolari applicative; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore, difetto di istruttoria, illogicità  e ingiustizia manifesta.
All’udienza del 10.5.2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con i vari motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l’illegittimità  dell’impugnato provvedimento, in quanto assunto in violazione della normativa dettata in tema di rivendita di generi di monopolio, nonchè in difetto di adeguata motivazione, ovvero con motivazione contrastante con le risultanze dell’espletata istruttoria, e in particolare con il parere positivo della G.d.F.
I motivi sono tutti infondati.
2.1. Ai sensi dell’art. 23 l. n. 1293/57, “Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l’Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.
L’autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.
La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest’ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione”.
L’art. 54 d.P.R. n. 1074/58, recante il regolamento di esecuzione della suddetta legge, individua poi gli organi competenti al rilascio del patentino (l’Ispettorato compartimentale), la durata dello stesso (due anni, salvo rinnovo), nonchè i rapporti con l’esercente rivendita ordinaria più vicina all’esercizio da servire con patentino.
2.2. Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora indagarne la portata. E sul punto, reputa il Collegio che – in conformità  alle linee guida scaturenti dalla Circ. min. n. 04/63406 – il patentino, in considerazione del carattere di complementarietà  del servizio svolto, non deve essere una duplicazione delle rivendite (ordinarie o speciali), bensì un’espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità  del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie.
Per tali ragioni, è di tutta evidenza la sussistenza di un certo potere discrezionale da parte dell’amministrazione, nell’esercizio del quale essa “non può assumere un atteggiamento di tipo protezionistico rispetto all’esistente, ma deve premurarsi esclusivamente di soddisfare il pubblico interesse all’accrescimento dell’offerta dei generi di monopolio, specie laddove la rete distributiva che si sviluppa per mezzo delle rivendite ordinarie e speciali risulti, in base agli accertamenti istruttori preliminari compiuti dagli organismi competenti, insoddisfacente” (TAR Campania, Salerno, I, 16.5.2012, n. 629).
In particolare, la discrezionalità  di cui gode l’amministrazione, essendo rivolta al potenziamento della rete distributiva, nell’interesse non soltanto dell’Erario, ma anche dei consumatori, deve ritenersi correttamente esercitata in tutti i casi in cui la p.a. evidenzi aspetti tali da far ritenere la concessione di patentino come una sorta di duplicazione del servizio ordinario, non idonea, come tale, a soddisfare una più vasta platea di utenti. In tale senso, indicazioni decisive si ricavano dall’istruttoria compiuta dall’amministrazione, specie con riguardo a parametri quali, ad es, la sufficiente copertura del servizio di distribuzione (es. per la collocazione a breve distanza di una rivendita, ordinaria o speciale), la sussistenza di identici orari di apertura e chiusura tra i due esercizi, la loro ubicazione all’interno della medesima area di riferimento, ecc.
2.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nell’impugnato provvedimento che: “le esigenze di servizio della struttura in questione sono state soddisfatte tramite il recente impianto della rivendita ordinaria n. 38 in Via Olivetti c/o Centro Commerciale La Mongolfiera box 28, aggiudicata a seguito di procedura di gara e operativa dal 16.10.2011”.
Orbene, tale impianto motivazionale soddisfa anzitutto il relativo obbligo previsto dall’art. 3 l. n. 241/90, essendo chiaramente evincibili dal corpo dell’atto le ragioni giuridiche della decisione dell’amministrazione; ragioni che, come si è detto, sono da individuarsi nella preesistenza, all’interno del medesimo centro commerciale, di una rivendita ordinaria.
Pertanto, è evidente che non colgono nel segno – e vanno quindi disattese – le censure di parte ricorrente riferite ad un presunto difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento.
2.4. Ciò chiarito, e venendo ora all’esame delle ulteriori censure articolate dal ricorrente, rileva il Collegio che dall’istruttoria espletata (cfr. pareri G.d.F. e FIT) è parimenti emerso sia che la distanza tra l’esercizio commerciale del ricorrente e la rivendita ordinaria è di mt 180, e sia che i due esercizi osservano il medesimo orario di servizio.
Orbene, alla luce di tali elementi istruttori (ubicazione dei due esercizi all’interno del medesimo centro commerciale; distanza tra i due esercizi pari a mt 180; sussistenza degli stessi orari di servizio), è di tutta evidenza che, nel caso in esame, la concessione di patentino, lungi dal potenziare/facilitare l’offerta di distribuzione di tabacco, si risolverebbe in una mera duplicazione del servizio, non giustificata, pertanto, da alcuna di quelle esigenze (potenziamento della rete distributiva, in luoghi e orari non serviti da preesistenti tabaccherie) che, ai sensi degli artt. 23 l. n. 1293/57, 54 d.P.R. n. 1074/58, e come ulteriormente specificato dalla Circ. min . n. 04/63406, sono alla base del rilascio di patentino.
Ed è appena il caso di precisare che nessun rilievo assume la circostanza che l’amministrazione si sia discostata dal positivo parere G.d.F, trattandosi di parere non vincolante, dal quale è lecito discostarsi, previa adeguata motivazione. Motivazione, che, alla luce di quanto sopra detto, deve senz’altro ritenersi sussistente, e inoltre correttamente resa.
2.5. Per tali ragioni, vanno disattese le relative censure di parte ricorrente, reputando il Collegio che l’amministrazione abbia fatto buon governo della propria discrezionalità , giungendo a negare il rilascio del patentino sulla base di una compiuta istruttoria e di una motivazione coerentemente esplicitata nel provvedimento finale, nel quale non vi è traccia, pertanto, di quei profili di errori macroscopici, travisamento dei fatti, palesi illogicità , ecc, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
2.6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
3. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla sussistenza di una difesa soltanto formale da parte dell’Avvocatura, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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