1. Concorsi pubblici – Concorso – Bando concorso interno – Declaratoria illegittimità costituzionale norma regionale inditiva – Annullamento bando – Salvaguardia parziale sopravvenuta graduatoria – Impossibilità – Opposizione di terzo avverso sentenza conformativa della Consulta – Infondatezza
2. Concorsi pubblici – Concorso – Bando – Impugnazione – Approvazione graduatoria e nomina vincitori – Ulteriore impugnazione – Non necessità
1. Non è fondata l’opposizione di terzo volta a censurare la sentenza di annullamento di un bando di concorso a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma inditiva di esso, limitata alla partecipazione del personale interno alla Regione, anche laddove la decisione della Consulta ipotizzi la legittimità di una riserva fino al 50% dei posti messi a concorso, tenuto conto che, in tal caso, v’è necessità di indizione di una nuova procedura selettiva, considerata la discrezionalità in capo all’Amministrazione nella indicazione della misura di riserva.
2. L’impugnazione del bando di un concorso a pubblici impieghi non onera il ricorrente a censurare gli atti successivi consequenziali eventualmente appprovati, in quanto l’eventuale annullamento del bando implica l’automatica caducazione di questi ultimi.
N. 00753/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2012, proposto da:
Antonio Zoli, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Vaccarella, con domicilio eletto presso Elisabetta Vaccarella in Bari, c.so Mazzini n.102;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Fornelli e Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Isabella Fornelli in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.33;
nei confronti di
Giuseppe Ruggiero, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore e Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;
Rosanna Palazzi;
per l’opposizione di terzo alla sentenza tar puglia – bari sez. ii, n. 5227 depositata l’11.11.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Giuseppe Ruggiero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Carmela Casamassima, su delega dell’avv. Elisabetta Vaccariella, per la parte ricorrente, gli avv.ti Vittorio Triggiani e Isabella Fornelli, per la Regione e avv. V. A. Pappalepore, per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LA VICENDA.
La regione Puglia ha bandito nel 1997 e 1998 vari concorsi , riservando la partecipazione ai soli interni.
I relativi bandi sono stati impugnati e, previa declaratoria di incostituzionalità di alcune norme della regione Puglia, i ricorsi sono stati accolti, in quanto ritenuta illegittima la clausola di riserva di partecipazione esclusiva in favore degli interni, contenuta nella lex specialis dei concorsi banditi.
La sentenze del Tar Puglia – Bari sez. II, n. 5227 depositata l’11.11.2004 che ha accolto uno dei ricorsi avverso i bandi in questione viene in questa sede opposta.
Essa, come altre, ha riguardato i soli bandi di concorso (all’esito annullati) , ma non ha statuito esplicitamente sulle graduatorie, mai impugnate.
LA OPPOSIZIONE DI TERZO ALLA SENTENZA TAR PUGLIA n.5227/2004
Oggetto della presente controversia è la opposizione di terzo proposta da un vincitore dei concorsi dichiarati illegittimi.
Con due motivi di ricorso rileva:
– che l’effetto conformativo delle pronunce del Giudice delle Leggi è stato applicato in modo erroneo dal Tar con la sentenza opposta.
Infatti, la pronuncia di illegittimità costituzionale predicava l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano la indizione di concorsi integralmente riservati agli interni, invece che
pubblici ed aperti agli “esterni”, salva, però la facoltà dell’amministrazione di prevedere una quota percentuale di riserva, da individuarsi, ragionevolmente nel 50% dei posti messi a concorso.
Di conseguenza le procedure selettive erano illegittime solo in parte e nella misura in cui riservavano agli interni oltre il 50% dei posti da coprire.
Precipitato logico di tale assunto, è che si sarebbero dovute annullare le graduatorie per il 50% e non integralmente, con la conseguenza che l’odierno ricorrente (rientrante nel 50% dei vincitori da salvaguardare, stante la posizione in graduatoria), se correttamente evocato in giudizio, avrebbe potuto esprimere tali argomentazioni in ordine all’effetto conformativo delle sentenze costituzionali.
– che la sentenza del Tar non ha tenuto conto del fatto che, nelle more, erano intervenute le graduatorie e che queste avrebbero dovuto essere impugnate , non potendosi predicare un effetto caducante derivante dall’annullamento dei bandi.
Di conseguenza, in difetto, della proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso le sopraggiunte graduatorie, il ricorso principale avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto, previa contestuale integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori che, così evocati , avrebbero potuto far valere in giudizio le proprie ragioni..
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza de qua.
L’opposizione non può trovare accoglimento.
Deve sul punto rilevarsi, che ragioni di effettività della tutela escludono che la partecipazione dell’odierno opponente al giudizio culminato con la sentenza n. 5227/2004 avrebbe condotto a diverse statuizioni.
Infatti, pur tenendo conto della portata conformativa delle varie pronunce costituzionali (che consentivano, a voler seguire la tesi dell’opponente, la salvaguardia delle procedure concorsuali interne per la metà dei posti messi a concorso), la caducazione per incostituzionalità della normativa regionale in virtù della quale erano stati banditi i concorsi interni censurati, non avrebbe in alcun modo consentito di annullare solo parzialmente (e non integralmente come fatto dalla sentenza in esame) le procedure concorsuali, salvaguardando il 50% dei vincitori.
Infatti, il criterio dell’assunzione previo concorso pubblico, con possibile riserva agli interni in misura non superiore alla metà dei posti messi a concorso, implicava ed imponeva l’indizione di un concorso pubblico (cioè aperto agli esterni), necessariamente diverso – per modalità , criteri e prove selettive – da quello interno bandito.
I c.d. interni, pertanto, ove fossero stati rispettati i principi costituzionali, tanto vigorosamente affermati dalla Corte e tanto pervicacemente disattesi dalla Regione Puglia, avrebbero dovuto partecipare ad un concorso diverso da quello bandito dalla Regione ad esclusivo beneficio degli interni.
Tanto impone di ritenere che in nessun caso ed ipotesi le procedure selettive caducate dalla sentenza n. 5227/2004 avrebbero potuto essere salvate anche solo parzialmente.
A ciò si aggiunge che neppure è sostenibile la tesi che la quota da riservare agli interni avrebbe dovuto essere pari al 50%.
Infatti, tale percentuale è la quota massima di riserva, ma nulla avrebbe impedito, alla Regione, di adottare determinazioni diverse, con quota inferiore. Pertanto, l’annullamento parziale delle procedure concorsuali non era comunque predicabile, in quanto avrebbe inciso su poteri discrezionali dell’amministrazione ancora da esercitarsi.
Quanto alla predicata inapplicabilità , nel caso deciso dalla sentenza n. 5227/2004, di un effetto caducante, con conseguente erroneità della statuizione di accoglimento, invece, di quella di sopravvenuta carenza di interesse determinata dall’omessa impugnazione di atti conseguenti non travolti dagli effetti dell’accoglimento del ricorso, in realtà l’impugnazione degli atti consequenziali non è stata effettuata perchè all’epoca, nel 2004, era pacificamente accettato quell’orientamento giurisprudenziale (invero ancora oggi prevalente – Consiglio di Stato, Sez.
V, 8 novembre 2012 n. 5694), secondo il quale l’eventuale annullamento del bando implica l’automatico travolgimento degli atti successivi (per tutte: Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n. 211). Dunque, correttamente ha statuito questo Tar con la sentenza impugnata.
Per completezza espositiva deve aggiungersi che la sezione, in pari data ( 14.3.2013) , ha esaminato e deciso, ulteriori giudizi di opposizione ( recanti nn. 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 73, 117 261, 429 605, 113 del 2012) proposti da diversi ricorrenti avverso la medesima sentenza.
Alle motivazioni espresse in tali controversie, si rinvia in toto, essendo giunta la Sezione ad analoghe determinazioni.
Per le ragioni appena esposte deve rilevarsi l’infondatezza delle censure proposte con l’opposizione ed il rigetto della stessa.
Le spese, stante l’andamento complessivo della vicenda e la non univocità del quadro giurisprudenziale in materia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione di terzo, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)