Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Fornitura – Test diagnostici di laboratorio – Carenza requisito – Esclusione – Legittimità – Fattispecie
àˆ legittimo il provvedimento di esclusione da una gara per la fornitura di test diagnostici di laboratorio se l’offerta risulti carente di un requisito richiesto dalla lex specialis che non possa essere rintracciato all’interno dell’offerta proposta (nella fattispecie si tratta del reagente necessario per l’esecuzione dei test di conferma che non può essere ricompreso, secondo il TAR, nei test diagnostici per laboratorio ordinari).
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vedi Cons. St., sez. III, sentenza 26 novembre 2013, n. 5614 – 2013; decreto cautelare n. 3102 – 2013, ordinanza 30 agosto 2013, n. 3393 – 2013; ric. n. 6083 – 2013
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N. 00779/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Diasorin S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Merani, Antonella Borsero e Saverio Sticchi Damiani, Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, n.41/A;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Berardi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
nei confronti di
Johnson & Johnson Medical S.p.A.;
per l’annullamento
– del provvedimento/comunicazione di esclusione dalla gara nei confronti della società diasorin comunicato dall’amministrazione con nota in data 22 marzo 2013;
– del verbale del seggio di gara in data 25 febbraio 2013 sulla rivalutazione del lotto n. 1 e n. 8, nella parte in cui afferma che l’offerta della ditta diasorin con riferimento al lotto n. 1, non può considerarsi ammissibile;
– del verbale della commissione tecnica in data 6 febbraio 2013 sulla rivalutazione del lotto n. 1, nella parte in cui afferma che l’offerta di diasorin non può considerarsi completamente esaustiva in quanto non offre complessivamente una quantità di reagente sufficiente a garantire l’esecuzione della totalità dei test da essa stessa proposti;
– di tutti i verbali del seggio di gara e della commissione tecnica;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore di johnson & johnson comunicato dall’amministrazione con nota in data 22 marzo 2013;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 in favore della società johnson & johnson, se già intervenuto (al momento non conosciuto);
– ove occorra, della lex specialis di gara, con particolare riferimento al disciplinare e al relativo all’allegato 3 (limitatamente al lotto n. 1);
– di ogni altro atto conseguente, presupposto o connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Antonella Borsero e avv. Michele Berardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La gara ha ad oggetto l’aggiudicazione di forniture per test diagnostici di laboratorio, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dei nove lotti oggetto di gara, la controversia riguarda solo il lotto n.1).
L’odierna ricorrente è stata prima dichiarata aggiudicataria provvisoria e poi, nella seduta del 25.2.2013 la sua offerta è stata ritenuta “non ammissibile”, in quanto la proposta tecnica è stata ritenuta carente rispetto a quanto richiesto dalla gara , considerato che tra i 27800 test per un analita, non è stato offerto anche il reagente necessario per l’esecuzione dei 500 test di conferma espressamente richiesti dall’all 3 della lex specialis.
Nel censurare la determinazione dell’azienda ospedaliera, la ricorrente afferma, in estrema sintesi, tale tesi: i 500 test di conferma , che la S.A. richiedeva, sarebbero già contemplati nel numero di test ordinari. Pertanto, non sarebbe stato necessario offrirne ulteriori.
Cioè i 27000 offerti (non vanno computati, infatti, ai fini che interessano, gli ulteriori 800 che attengono test di controllo e non test di conferma), secondo Diasorin, avrebbero dovuto essere considerati e valutati omnicomprensivamente e cumulativamente quali set ordinari di cui 500 di conferma.
Il ricorso è infondato.
E’ pacifico in atti che la Diasorin abbia offerto 27000 test, senza dedicare, nella propria offerta, alcuno spazio ai test di conferma.
Giustifica tale incontestata situazione in fatto con le argomentazioni sopra riferite, tese a dimostrare che, comunque, nella propria offerta sarebbe individuabile la voce dedicata ai test di conferma.
In realtà contro tale tesi interpretativa milita la distinta previsione delle due tipologie di kit (v. all.3 della lex specialis, prodotta sub doc.4 quale allegato al fascicolo del ricorso; in tale atto, per l’analita HBsAg si prevedono 27000 test annui e, con voce distinta, 500 test per l’analita HBsAg di conferma).
La differenza numerica (27000 per i test ordinari e 500 per quelli di conferma) milita a favore della completa distinzione tra i due tipi di kit sì da non poter ritenere ricompreso il test di conferma (che, come ha spiegato la stessa ricorrente in ricorso, ha natura eccezionale e non va confuso con il sistema di controllo interno contenuto nello stesso kit di analisi ordinario).
Ora, seguendo la tesi della ricorrente dovrebbe ritenersi che essa abbia offerto 500 conferme (da considerarsi a scomputo dei test ordinari) e, di conseguenza, 26.500 kit ordinari.
Tale prospettazione condurrebbe a ritenere che l’offerta, dunque, non avrebbe garantito il requisito numerico minimo richiesto dall’allegato 3.
Per le ragioni appena esposte la tesi prospettata non convince.
Dunque, bene ha ritenuto l’azienda di non considerare l’offerta ammissibile per difetto, nell’offerta della ricorrente, dei test di conferma ovverosia per incompletezza.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Diasorin S.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari che liquida omnicomprensivamente in Euro 7000,00 (settemila) per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)