1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Istanza di parte – Ritipizzazione destinazione urbanistica – Termine di conclusione del procedimento – Termini ex art. 2, comma 2, L. n. 241/1990 – Inapplicabilità  – Ragioni


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Istanza di parte – Obbligo di provvedere – Istanza di ritipizzazione destinazione urbanistica – Variante generale – Ammissibilità 

1. I termini di conclusione del procedimento a seguito di un’istanza di ritipizzazione della destinazione urbanistica dell’area interessata non sono quelli disciplinati dall’art. 2, comma 2, L. n. 241/1990 (applicabili solo in caso di mancanza di apposita espressa previsione), bensì quelli previsti dalla legislazione urbanistica regionale (nella specie, dall’art.15 L.R. n. 56 /1980, che prevede i termini per l’approvazione della variante al piano).


2. L’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica può essere assolto mediante una variante specifica ovvero all’interno di una variante generale (nel caso di specie il TAR  non ha ritenuto elusiva dell’obbligo di provvedere sull’istanza di ritipizzazione della destinazione urbanistica dell’area interessata la dichiarazione del Comune, contenuta in una delibera avente a oggetto “variante al PRG”, attestante la volontà  di procedere alla ritipizzazione delle aree prive di destinazione urbanistica in seno alla redigenda variante urbanistica generale).
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Vedi Cons.St., sez. IV, sentenza 16 aprile 2014, n. 1900 – 2014; ric. n. 7115 – 2013. 
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N. 00732/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2012, proposto da: Rosa Fracchiolla, Francesca Fracchiolla e Eleonora Fracchiolla, rappresentate e difese dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, n. 25; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto lo studio dell’avv. Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, n. 147; 

per l’annullamento
“del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza motivata ex L. n. 241/1990, presentata dalle ricorrenti in data 2.7.2012, volta alla tipizzazione urbanistica dell’immobile in comproprietà , ubicato nell’abitato di Andria al Corso Cavour nn. 98-100-102-104-106 (fronte) e Via Enrico Dandolo n.77 (retro), riportato in catasto fabbricati al foglio 204, particella 167 sub 3, rimasto privo di disciplina urbanistica;
per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio medesimo in rapporto all’obbligo, imposto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, di conclusione esplicita del procedimento amministrativo apertosi con la detta istanza motivata di tipizzazione urbanistica;
per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento stesso, con l’adozione di un provvedimento espresso ex art. 117 c.p.a., entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia della P.A.”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Francesco Bruno e Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato in data 7 agosto 2012 e depositato il 9 agosto 2012, le sig.re Rosa Fracchiolla, Francesca Fracchiolla e Eleonora Fracchiolla, comproprietarie dell’immobile ubicato nel Comune di Andria, Corso Cavour, nn. 98, 100, 102, 104, 106, (fronte) e Via Enrico Dandolo n.77 (retro), riportato in catasto fabbricati al foglio 204, particella 167 sub 3, hanno chiesto l’annullamento del silenzio-rifiuto che si sarebbe illegittimamente formato sulla istanza da esse presentata al suddetto Comune in data 2 luglio 2012, ai sensi della legge n. 241 del 1990, volta alla tipizzazione urbanistica dell’immobile in comproprietà  sopra indicato, rimasto privo di disciplina urbanistica; hanno chiesto altresì l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio medesimo in rapporto all’obbligo, imposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, di conclusione esplicita del procedimento amministrativo apertosi con la detta istanza motivata di tipizzazione urbanistica, nonchè la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento stesso, con l’adozione di un provvedimento espresso ex art. 117 c.p.a., entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia della P.A.
Espongono in fatto le ricorrenti che, in riferimento al citato immobile, con sentenza n. 248 del 30 aprile 1998, il T.A.R. Bari, Sezione I, aveva annullato, per difetto di motivazione, nei limiti di interesse delle esse ricorrenti, la delibera della Giunta Regionale n. 2951 del 26 giugno 1995 di approvazione del P.R.G. del Comune di Andria; che, con sentenza n. 2415 del 20 aprile 2001, la V Sezione del Consiglio di Stato, pur rigettando il ricorso in appello proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 1641 del 19 aprile 2000, di esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente suddetta sentenza, aveva disposto che: “l’esecuzione del giudicato comporta l’obbligo delle amministrazioni regionale e comunale di riesaminare la situazione urbanistica riguardante l’immobile in questione¦.Esattamente quindi il Comune di Andria, nell’opporre il diniego (atto n. 21419 del 29 ottobre 1999), ha rilevato che a seguito della sentenza n. 284/1988, il P.R.G. deve essere integrato con la procedura prevista per le varianti.”.
Riferiscono che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato senza che il Comune avesse provveduto in merito, esercitando il potere pianificatorio, in data 2 luglio 2012 avevano presentato l’istanza volta alla tipizzazione urbanistica dell’immobile, ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale il Comune non avrebbe dato riscontro, nonostante il decorso del termine di 30 giorni.
Le sig.re Fracchiolla hanno quindi proposto il presente ricorso.
A sostegno del gravame le ricorrenti, con un unico motivo, hanno dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 7 della legge n. 1150 del 1942, eccesso di potere per violazione dell’obbligo di provvedere e assoluto difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione del principio dell’efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, violazione e limitazione dello ius aedificandi.
A loro avviso il silenzio sull’istanza di ritipizzazione da esse presentata sarebbe illegittimo in quanto: a) l’amministrazione resistente sarebbe titolare del potere (di pianificazione) il cui esercizio viene sollecitato, b) esse ricorrenti sarebbero titolari di una posizione qualificata e differenziata a seguito della sentenze sopra richiamate.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Andria che ha eccepito l’inammissibilità  e/o l’improcedibilità  del ricorso per difetto di inerzia, in quanto il procedimento di variante al P.R.G. non soggiacerebbe al termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, ma alle relative disposizioni statali e regionali; ha dedotto comunque l’infondatezza del ricorso, in quanto mancherebbe il presupposto dell’inerzia del Comune. Quest’ultimo, infatti, avrebbe avviato il procedimento per cui è causa in data 3 luglio 2012 e con nota prot. n. 77347 del 26 settembre 2012 aveva comunicato a parte ricorrente che il procedimento di ritipizzazione dell’immobile di loro proprietà  sarebbe stato ricompreso nel procedimento della redigenda variante generale al P.R.G.; nella stessa nota era stato inoltre rappresentato che tale comunicazione doveva intendersi effettuata in ottemperanza alla richiesta di intervento nel procedimento, ex art. 9 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
In data 29 novembre 2012 il Comune di Andria ha depositato la nota prot. n. 100426 del 28 novembre 2012 con la quale ha rappresentato che il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 novembre 2012, aveva approvato la delibera avente per oggetto “Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente approvato con delib. G. R. n. 2951 del 26.06.1995 – Approvazione del documento contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione, nonchè i modi ed i tempi di formazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56.”, così come proposta dal competente Ufficio nella proposta di delibera allegata alla nota stessa, versata in atti.
Alla camera di consiglio del 29 novembre 2012 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 aprile 2013.
Il Comune resistente, in data 12 aprile 2013, ha depositato una memoria ed ha prodotto la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2012.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Si ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  e/o di improcedibilità  del ricorso sollevate dal Comune di Andria, essendo il ricorso stesso infondato nel merito.
Il Collegio, concordando con la prospettazione del Comune di Andria, ritiene infatti che, nella fattispecie oggetto di gravame, manchi il presupposto dell’inerzia dell’amministrazione resistente, atteso che allo stato non può configurarsi alcun inadempimento del Comune resistente.
In punto di diritto l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che parte ricorrente assume violato, per quello che in questa sede interessa, dispone: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. ¦.. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.”.
L’art. 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, al comma 1, recita: “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.”.
Premesso che è pacifico in atti la sussistenza dell’obbligo del Comune di Andria di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica per l’immobile di comproprietà  delle ricorrenti “con la procedura prevista per le varianti”, in conformità  alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2415/2001, i termini di conclusione del procedimento sono quelli espressamente previsti dalla legislazione regionale e, specificatamente, dall’art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56.
Nella fattispecie per cui è causa, conseguentemente, non può trovare applicazione il termine generale di trenta giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 in mancanza di apposita espressa previsione.
Inoltre occorre rilevare che risulta in atti che il Comune resistente ha riscontrato l’istanza di ritipizzazione, presentata da parte ricorrente in data 2 luglio 2012, con la nota dirigenziale prot. n. 77347 del 26 settembre 2012, con cui è stato comunicato alle medesime ricorrenti che era in corso il procedimento per l’approvazione della variante generale al P.R.G. e che il procedimento di ritipizzazione dell’immobile di loro proprietà  sarebbe stato ricompreso nel suddetto procedimento; nella stessa nota è stato inoltre rappresentato che tale comunicazione doveva intendersi effettuata in ottemperanza alla richiesta di intervento nel procedimento ex art. 9 e seguenti della legge n. 241 del 1990, richiesta effettivamente contenuta nella citata istanza del 2 luglio 2012.
In particolare nella suddetta nota inviata alle sig.re Fracchiolla il Comune resistente aveva dato conto dello stato attuale del procedimento di ritipizzazione;peraltro occorre rilevare che nè tale nota, nè la risposta fornita in concreto può essere decifrata alla stregua di un contegno elusivo dell’obbligo di provvedere, dato che il Comune si è vincolato al rispetto di tutte le scansioni temporali che caratterizzano (ex lege) l’approvazione della variante generale al P.R.G., contemplando inoltre espressamente la possibilità  di intervenire nel procedimento stesso.
Prova di quanto sopra è data dal deposito, in data 12 aprile 2013, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2012, avente ad oggetto “Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente approvato con delib. G. R. n. 2951 del 26.06.1995 – Approvazione del documento contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione, nonchè i modi ed i tempi di formazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56.”, atto preliminare all’approvazione della variante; in tale deliberazione è fatto espresso riferimento alla domanda del 2 luglio 2012 delle ricorrenti ed al presente giudizio, nonchè alla volontà  di procedere “alla ritipizzazione delle aree prive di destinazione urbanistica in seno alla redigenda variante al PRG al fine di evitare ulteriore contenzioso, nonchè duplicazione di procedure con evidente spreco in termini di risorse umane ed economiche;”.
Si ritiene di dover precisare che parte ricorrente non può neppure dolersi che occorresse una variante specifica ai fini della ritipizzazione; innanzitutto perchè la sentenza dalla quale è sorto l’obbligo di provvedere non aveva previsto un siffatto obbligo ed in secondo luogo in quanto la giurisprudenza, condivisa dal Collegio e già  fatta propria da questa Sezione, ritiene altresì che l’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica possa essere soddisfatto mediante una variante specifica oppure una variante generale (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 611 del 19 aprile 2013 e n. 1133 del 22 luglio 2011, in riferimento all’obbligo di ritipizzazione a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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