Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione –  Costruzione non conforme al permesso di costruire – Fattispecie

Dev’essere rigettata l’istanza cautelare avverso un provvedimento di demolizione motivato sul punto della non conformità  del manufatto a quanto assentito con permesso di costruire, ove tale difformità  emerga in modo evidente anche alla luce dell’assenza di pregnanti contestazioni da parte del  ricorrente (nella specie era stata riscontrata la violazione del progetto assentito quanto  all’altezza, la superficie e la cubatura realizzata). 

N. 00249/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00541/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2013, proposto da:

Immobiliare Sviluppo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Luisa Vitulli, Giuseppe Florio, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Serracapriola, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 1970 del 5/2/2013, emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Serracapriola e notificata alla società  ricorrente in data 12/2/2013, con la quale veniva disposta la demolizione, entro il termine di 90 giorni dalla suddetta data, del fabbricato per civile abitazione edificato sul terreno di proprietà  della stessa società , in quanto realizzato in difformità  dai titoli edilizi rilasciati dallo stesso Comune, nonchè il ripristino dello stato dei luoghi precedente al rilascio del relativo permesso di costruire n. 1299 del 12/8/2005;
– di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Serracapriola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Giuseppe Florio, Maria Luisa Vitulli e Giuseppe Mescia;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) altezza dell’edificio (punto “j” dell’impugnata ordinanza), rispetto alla quale la ricorrente muove censure del tutto generiche afferenti al presunto, errato calcolo delle altezze da parte dei tecnici comunali;
b) maggiore altezza netta interna del pianto seminterrato (punto “f” dell’impugnata ordinanza), la quale non è contestata dalla ricorrente, che deduce a propria giustificazione presunte esigenze di statica dell’edificio (cfr. punto 1.a.4 del ricorso introduttivo), non enunciate, tuttavia, in progetto;
c) maggiore superficie coperta al piano terra destinata a terrazzi a servizio della residenza (punto g) dell’impugnata ordinanza), rispetto alla quale la ricorrente non muove alcuna censura;
d) maggiore altezza netta interna dei piani rialzato, primo e secondo (punto “h” dell’impugnata ordinanza), rispetto alla quale la ricorrente muove censure del tutto generiche;
e) maggiore cubatura eseguita, sia ad uso residenziale che pertinenziale (punto “k” dell’impugnata ordinanza), che sembra fondata, alla luce dei rilievi di cui sopra;
– ritenuto pertanto, per tale ragione, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– spese della presente fase secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
rigetta la domanda di tutela cautelare.
Condanna la società  ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000 per onorario, oltre IVA.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)