Giurisdizione – Revoca finanziamento settore turistico- Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

In presenza di controversia avente ad oggetto la legittimità  del provvedimento regionale di revoca del finanziamento già  concesso ad un privato, si configura la giurisdizione del G.O. rendendosi necessario, in tal caso, valutare l’osservanza da parte del beneficiario degli obblighi assunti  o imposti contestualmente all’erogazione dello stesso e non effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato alla base della concessione  del finanziamento.

 
N. 00247/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00559/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2013, proposto da: 
Sporting Club Corallo di Liuzzi Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Campese, con domicilio eletto presso Fabio Campese in Bari, via Giacomo Matteotti N. 3; 

contro
Regione Puglia; 

nei confronti di
Unicredit Banca S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione del Dirigente di Servizio n.26 dell’11.01.2013, (notificata alla ditta ricorrente in data 01.02.2013), avente ad oggetto la revoca del finanziamento concesso alla struttura alberghiera con determinazione dirigenziale del Settore Turismo n. 374 del 4.8.2006 pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 dell’1.06.2006, per un importo di € 302.980,00;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
– nonchè per il risarcimento del danno subito dalla ditta ricorrente da liquidarsi in via equitativa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente richiede la tutela cautelare urgente in relazione alla preannunciata attivazione della procedura di riscossione coattiva della somma a suo tempo erogata;
Considerato preliminarmente che deve dubitarsi della stessa sussistenza della giurisdizione del GA sull’atto regionale qui impugnato, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui: “In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità  della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca , decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolar; ciò perchè, in tal caso, si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità  della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già  erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (cfr. da ultimo, TAR Umbria 15 marzo 2013 n. 170, nonchè, ex multis, Cons. St. Sez. VI, 20 dicembre 2012 n. 6575; T.A.R. Salerno, Sez. I, 4 dicembre 2012 n. 2226 e T.A.R. Bari, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 2007);
Ritenuto che le stesse modalità  di proposizione del gravame, notifica del ricorso in data 2 aprile, deposito in Segretaria in data 2 maggio (al limite del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 45 c.p.a.) fanno escludere la sussistenza del presupposto della “estrema gravità  ed urgenza” di cui all’art. 56 c.p.a.);
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare urgente.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23.5.2013
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 2 maggio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)