1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza -Nullità  per elusione giudicato – Presupposti
 
2. Processo amministrativo – Principi generali – Azione di annullamento e azione di nullità  – Cumulabilità  delle domande

1. La sanzione della nullità  per elusione del giudicato deve  concretizzarsi non già  nella astratta violazione di principi espressi in un provvedimento giurisdizionale, bensì in una specifica violazione del rapporto così come configurato in concreto dalla pronuncia del giudice.


2. à‰ ammissibile in rito la formulazione di due azioni, l’una di annullamento l’altra di declaratoria di nullità  dell’atto per elusione del giudicato, proposte con unico atto.

N. 00697/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2013, proposto da: 
Anna Maria Amodio, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51; 

per l’ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Bari Sez. III, n. 898/2012;
nonchè, ove occorra, per l’annullamento:
in parte qua dell’autorizzazione prot. n. 62880 del 21 dicembre 2012, rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività  Produttive del Comune di Monopoli;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Lorenzo Dibello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede dichiararsi la nullità  in parte qua del provvedimento autorizzativo del SUAP – Comune di Monopoli n. 62880 del 21.12.2012, in particolare nella parte in cui prescrive l’obbligo di smontaggio delle strutture precarie alla data del 31 ottobre di ciascuno dei sei anni di durata dell’autorizzazione, per violazione della sentenza T.A.R. Bari Sez. III n. 898 del 4.5.2012, pubblicata il 4.5.2012 e divenuta cosa giudicata.
Il ricorrente propone – in via subordinata rispetto alla richiesta declaratoria di nullità  del provvedimento per elusione del giudicato – anche azione di annullamento con istanza cautelare nei confronti del medesimo provvedimento, istanza cautelare definita con separato provvedimento e accolta con ordinanza n. 230/2013, con la motivazione ivi espressa e che deve intendersi qui richiamata.
Il ricorrente a sostegno dell’azione proposta deduce i seguenti motivi (il primo dei quali riferito all’azione qui in esame e i successivi relativi all’ordinaria azione di annullamento, domanda decisa contestualmente e definita con separato provvedimento):
1) nullità  per violazione del giudicato di cui alla decisione T.A.R. Bari, Sez. III, n. 898/2012. Violazione dell’art. 21septies l. n. 241/1990;
2) violazione e malgoverno del Regolamento comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e malgoverno degli artt. 10, 31 e 35 d.p.r. 380/2001. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dei principi validi in tema di sanatoria;
3) violazione dell’art. 11 co. 4 l.r. 17/2006; violazione art. 6 Regolamento comunale sulle strutture precarie.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monopoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 18 aprile 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione relativamente alla domanda di esecuzione del giudicato.
DIRITTO
Premessa anzitutto l’ammissibilità  in rito delle due azioni proposte con unico atto, rileva il Collegio che la domanda cautelare proposta in sede di azione di annullamento (domanda subordinata) è stata definita con separato ordinanza di accoglimento e che pertanto, con la presente sentenza parziale, deve unicamente provvedersi in ordine alla domanda principale di declaratoria di nullità  dell’atto per elusione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Bari Sez. III 898/2012.
Ciò premesso, la domanda in questione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Ed invero, come puntualmente eccepito dalla difesa del Comune di Monopoli la citata sentenza è stata emessa sul ricorso 447/2012, concernente l’impugnazione di un’ ingiunzione a demolire una struttura precaria e temporanea, ordinanza ritenuta illegittima in quanto peraltro intervenuta solo in data 8.3.2012 e quindi oltre il termine dell’1.3.2012 di inizio del periodo stagionale, quando la ricorrente aveva diritto di reinstallare la struttura di che trattasi (1.3.2012 – 31.10.2012).
Con il predetto ricorso 447/2012 non sono state invece impugnate le autorizzazioni del SUAP presupposte.
Nè rileva in senso contrario che la sentenza contenga affermazioni di principio di carattere generale, ancorchè astrattamente idonee a disciplinare il caso in esame, rilevando tale orientamento giurisprudenziale se mai in sede di giudizio ordinario di impugnazione.
La sanzione della nullità  per elusione del giudicato deve infatti concretizzarsi non già  nella astratta violazione di principi espressi in un provvedimento giurisdizionale, bensì in una specifica violazione del rapporto così come configurato in concreto dalla pronuncia del Giudice.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza, parzialmente pronunciando sul ricorso in esame, respinge la domanda principale di esecuzione del giudicato sulla sentenza T.A.R. Bari Sez. III, 898/2012.
Conferma l’udienza di trattazione del merito della domanda impugnatoria subordinata proposta nel ricorso in esame per la data del 20 marzo 2014.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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