Processo amministrativo – Giudizio di accertamento – Difetto di interesse a ricorrere per mancanza di attualità  dell’interesse – Fattispecie

In un processo amministrativo, volto all’accertamento e alla derivativa condanna al convenzionamento ex art. 10, commi 6 e 7 della L. n. 167/1962 (per l’assegnazione di suoli per l’edilizia residenziale pubblica), la mancata definizione dei corrispettivi, anche in sede giudiziale, integra gli estremi del difetto di attualità  dell’interesse a ricorrere, con la conseguenza di rendere inammissibile il ricorso introduttivo.

N. 00708/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2010, proposto da: 
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Teresa Antonucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, n. 112; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’accertamento
“del diritto dello I.A.C.P. della Provincia di Foggia di addivenire alla stipula della convenzione prevista dall’art. 10, commi 6° e 7°, della Legge 18 aprile 1962 n. 167 nel testo sostituito dall’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, con il Comune di Foggia, e del correlativo obbligo, in capo a quest’ultimo, di conclusione del procedimento di assegnazione suoli per l’attuazione del Programma di Edilizia Economica e Popolare, mediante la stipula della suddetta convenzione”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Alberto Florio, su delega di Maria Teresa Antonucci e Antonio Puzio, su delega congiunta di Domenico Dragonetti e Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 2 settembre 2010 e depositato il 13 settembre 2010, l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Foggia ha chiesto l’accertamento del diritto dello stesso I.A.C.P. di addivenire alla stipula della convenzione prevista dall’art. 10, sesto e settimo comma, della legge n. 167 del 1962, nel testo sostituito dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, con il Comune di Foggia e del correlativo obbligo, in capo a quest’ultimo, di conclusione del procedimento di assegnazione suoli per l’attuazione del Programma di Edilizia Economica e Popolare, mediante la stipula della suddetta convenzione, “alle condizioni economiche che saranno determinate dal Tribunale di Foggia nel giudizio civile n. 1950/08 r.g.”.
A sostegno del gravame con un unico motivo di ricorso sono state articolate le seguenti censure: violazione ed omessa applicazione dell’art. 35, quinto comma, della legge n. 865 del 1971, violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e malgoverno della funzione amministrativa demandata in via istituzionale al Comune di Foggia, contraddittorietà  con precedenti manifestazioni di volontà  della stessa Amministrazione. Parte ricorrente prospetta che:
– il Comune di Foggia, pur avendo provveduto all’assegnazione delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi edificatori da parte dello I.A.C.P. e pur avendo quest’ultimo realizzato gli interventi edilizi, e pur essendo stati gli alloggi assegnati agli aventi diritto, non avrebbe ancora sottoscritto, benchè più volte sollecitato, la convenzione prevista dalla normativa sopra richiamata, ad ormai oltre 35 anni dall’avvio della relativa procedura (1973);
– l’obbligatorietà  della stipula della convenzione non verrebbe meno a causa della contestazione in ordine alla determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie e delle opere di urbanizzazione, in quanto i criteri di determinazione dei suddetti importi sarebbero contenuti nel citato art. 35 e ben potrebbero essere utilizzati dal Comune per la corretta determinazione delle somme dovute;
– l’ammontare dell’indennità  di superficie sarà  quantificata dal Tribunale di Foggia nel giudizio civile n. 1950/08, da essa proposto.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Foggia eccependo l’inammissibilità  del ricorso e, in via gradata, la sospensione dell’odierno gravame in attesa del passaggio in giudicato della emananda sentenza del Tribunale di Foggia nel giudizio civile n. 1950/08.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione.
All’udienza pubblica del 7 marzo 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità  del ricorso, sollevata dal Comune di Foggia, con la quale l’ente locale resistente sostiene che parte ricorrente mirerebbe ad anticipare gli effetti di una pronuncia ancora inesistente avendo chiesto la stipula della convenzione alle condizioni economiche che saranno determinate dal Tribunale di Foggia nel giudizio civile n. 1950/08.
L’eccezione è fondata nei termini di seguito esposti.
In punto di diritto l’art. 35 della legge n. 865 del 1971, per quello che in questa sede interessa, prevede che: “Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 , sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. ¦.Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. ¦La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità  del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l’applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità  del controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità  per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c)¦..”.
Il dodicesimo comma a sua volta dispone: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all’ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà  devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità , di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d’Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà , è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Alla luce della suddetta normativa il corrispettivo è un elemento essenziale della convenzione per cui è causa; occorre tuttavia considerare che, se da un canto il Collegio, aderendo all’orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente, ritiene che la determinazione del corrispettivo sia sottratta ad ogni discrezionalità  delle parti, stante la fissazione tassativa dei criteri da applicare (cfr. ex multis TAR Bari, Sezione III, n. 2695 del 24 giugno 2004, confermata da Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3345 del 22 giugno 2005), tuttavia, d’altro canto deve evidenziarsi che, nella fattispecie oggetto di gravame, la determinazione concreta di tale corrispettivo è oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice ordinario, controversia proposta dallo stesso I.A.C.P., odierno ricorrente.
Considerato che la convenzione, ove stipulata, non potrebbe, pertanto, produrre i propri effetti, e tenuto conto che parte ricorrente ha chiesto espressamente che la stipula della convenzione per cui è causa avvenga “alle condizioni economiche che saranno determinate dal Tribunale di Foggia nel giudizio civile n. 1950/08 r.g.”, il Collegio ritiene prioritaria, dal punto di vista logico oltre che giuridico, la definizione del corrispettivo in sede di giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Foggia n. 1950/08.
Il ricorso proposto risulta, pertanto, inammissibile per mancanza dell’attualità  dell’interesse a ricorrere idoneo a sorreggere l’azione di accertamento e condanna proposta.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Foggia al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore del Comune di Foggia, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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