1. Edilizia e urbanistica – Principi generali – Centro abitato – Perimetrazione – Nozione
2. Edilizia e urbanistica – Principi generali – Centro abitato – Delimitazione – Art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 – Fine – Limitazione edificazione
3. Edilizia e urbanistica – Principi generali – Centro abitato – Delimitazione – Art. 18 l. n. 865/1971 – Fine – Quantificazione indennità di espropriazione
4. Edilizia e urbanistica – Principi generali – Centro abitato – Delimitazione – Art. 4 del Codice della strada – Fine – Attuazione disciplina circolazione stradale
5. Edilizia e urbanistica – Principi generali – Centro abitato – Delimitazione – Art. 4 del Codice della strada – Art. 18 l. n. 865/1971 – Sono diverse
1. Ai fini urbanistico-edilizi, la “perimetrazione del centro abitato” è soltanto quella effettuata con deliberazione del consiglio comunale, secondo la disciplina recata dall’art. 41 quinquies della L. n. 1150/1942, introdotto dall’art. 17 della l. n. 765/1967.
2. 2. La delimitazione del “centro abitato”, come definito dall’art. 41 quinquies L.n. 1150/1942, è volta a definire i limiti all’edificazione per aree non pianificate.
3. 3. La delimitazione del “centro abitato”, individuata ai sensi dell’art. 18 l. n. 865/1971, è finalizzata alla quantificazione dell’indennità di espropriazione.
4. 4. La “delimitazione del centro abitato”, effettuata ai sensi dell’art.4 del codice della strada, è valida ai soli fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale.
5. 5. La nozione di “centro abitato” recata dall’art. 3, n. 8, del Codice della strada è certamente affatto diversa da quella individuata dall’art. 18 l. n. 865/1971, sicchè l’individuazione del centro abitato effettuata al fine di regolamentare la circolazione stradale non rileva nel diverso ambito della pianificazione urbanistica.
N. 00709/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2012, proposto da:
Gallo s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Ronzini in Bari, via Fornari, n. 15/A;
contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele de Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del provvedimento prot. n. 5811 del 08/03/2012, emesso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Ambiente del Comune di Cerignola, Ing. Custode Amato, e dal Responsabile del procedimento, Geom. Marino Russo, pervenuto per posta ordinaria alla società ricorrente in data 10/03/2012, con cui si è emesso parere negativo alla richiesta di condono in sanatoria ex art.36 D.P.R. 380/2001 “variante in corso d’opera al P.D.C. n. 5/G del 23/05/2008”;
del provvedimento prot. n. 281/SEP, emesso dal Responsabile del procedimento, Geom. Marino Russo, e contenente proposta di diniego di rilascio di provvedimento edilizio in relazione alla “variante in corso d’opera al P.D.C. n. 5/G del 23/05/2008″, comunicato con nota prot. n. 31457 del 16.12.2011, avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rilascio di provvedimento edilizio e funzione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;
nonchè di tutti gli atti ad essi connessi, correlati e consequenziali e di essi presupposto, ancorchè non conosciuti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 376 dell’8 giugno 2012 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 21 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Gianfranco Ordine e Angela Paradiso, anche su delega di Giuliana Nitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la Gallo s.r.l. che il Comune di Cerignola, in data 23 maggio 2008, le aveva rilasciato il permesso di costruire n. 5/G/2008 per eseguire lavori di ristrutturazione di un fabbricato esistente, già assentito in precedenza con permesso di costruire in sanatoria n. 2/G/2007 del 5 aprile 2007; che il suddetto immobile ricade in zona F1 del P.R.G. (vincolo espropriativo) e fa parte di un suolo avente una superficie fondiaria complessiva di mq. 2.923,00; aggiunge che il suddetto permesso di costruire n. 5/G/2008 prevedeva la “ristrutturazione di un capannone esistente”.
Riferisce che aveva realizzato alcune opere in difformità dal titolo ad essa rilasciato e, specificatamente, la costruzione di un garage parzialmente interrato pari a una superficie utile di mq. 252,00, oltre ad una parte totalmente interrata per una superficie utile di mq. 131,04, nonchè un leggero ampliamento del locale capannone a piano terra con cambio d’uso parziale, da deposito a ufficio; che, a seguito di quanto realizzato, il Comune di Cerignola aveva adottato l’ordinanza di sospensione lavori n. 1/G, notificata in data 17 maggio 2011, e l’ingiunzione di demolizione n. 2/G, notificata il 15 luglio 2011, relativamente alle suddette opere.
Espone altresì che, in data 2 agosto 2011, aveva presentato domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, relativamente agli interventi edilizi realizzati in difformità ; che con nota prot. n. 31457 del 16 dicembre 2011 le era stato comunicato il preavviso di rigetto; che in data 9 gennaio 2012 il direttore dei lavori aveva prodotto osservazioni nelle quali aveva, tra l’altro, contestato la assoluta mancanza di motivazione del citato preavviso di rigetto; che, con provvedimento prot. n. 5811 dell’8 marzo 2012, il Comune di Cerignola aveva rigettato la richiesta di condono in sanatoria rappresentando di ribadire “il parere negativo espresso in data 13/12/2011 prot. n. 28/SEP con le stesse motivazioni ivi addotte.”.
La società ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato l’8 maggio 2012 e depositato il 23 maggio 2012, con il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 5811 dell’8 marzo 2012, pervenuto per posta ordinaria in data 10 marzo 2012, di diniego della richiesta di condono in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 “variante in corso d’opera al P.D.C. n. 5/G del 23/05/2008”, nonchè della nota prot. n. 281/SEP, emessa dal Responsabile del procedimento e contenente la proposta di diniego di rilascio di provvedimento edilizio in relazione alla “variante in corso d’opera al P.D.C. n. 5/G del 23/05/2008”, comunicato con nota prot. n. 31457 del 16 dicembre 2011, avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rilascio di provvedimento edilizio.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di motivazione; parte ricorrente lamenta che il provvedimento finale prot. n. 5811 dell’8 marzo 2012 sarebbe privo di autonoma motivazione in quanto si limiterebbe a ribadire il parere negativo espresso con la proposta di diniego del responsabile del procedimento prot. n. 28/SEP del 13 dicembre 2011 ed avrebbe omesso di motivare sulle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni di essa ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 in combinato disposto con l’art. 2.13 del regolamento edilizio del Comune di Cerignola, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 327 del 2001 in combinato disposto con l’art. 9 del d.p.r. n. 380 del 2001, falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 in violazione dell’art. 18 della legge n. 865 del 1971 e del P.R.G. vigente (tavola 5.1.2 “azzonamento a colori); parte ricorrente lamenta che, in riferimento al garage, nella parte in cui l’opera è totalmente interrata, non sussisterebbe realizzazione di alcuna cubatura e, pertanto, l’opera avrebbe potuto essere assentita ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989; quanto alla parte di garage parzialmente interrata ed all’ampliamento del locale al piano terra, la società ricorrente evidenzia innanzitutto che tutto il suolo di sua proprietà , di superficie pari a mq. 2.923,00, ricade in zona F1 del P.R.G. soggetta a vincolo espropriativo; aggiunge che, considerato che il P.R.G. del Comune di Cerignola era stato approvato in data 20 ottobre 2004, il vincolo espropriativo deve ritenersi decaduto per mancata adozione di alcun decreto di pubblica utilità , con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 9, comma 1, lettera b) del d.p.r. n. 327 del 2001 che consente “fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà “; tuttavia il Comune avrebbe erroneamente richiamato nel preavviso di rigetto, ai fini della perimetrazione del centro abitato, il d.l. (rectius d.lgs) n. 285 del 1995, codice della strada, e, pertanto, il provvedimento di diniego conseguentemente adottato sarebbe illegittimo in quanto sia il garage parzialmente interrato che l’ampliamento del locale al piano terra, sotto il profilo dimensionale, sarebbero conformi ai parametri edilizi fissati dalla suddetta disposizione normativa.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Cerignola deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2012, con ordinanza n. 376, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 21 marzo 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
All’udienza pubblica del 21 marzo 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso con il quale la Gallo s.r.l. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 327 del 2001 in combinato disposto con l’art. 9 del d.p.r. n. 380 del 2001 e la falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 285 del 1992.
Confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 376 dell’8 giugno 2012, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta da parte ricorrente, si ritiene che, in mancanza di una definizione della perimetrazione del centro abitato da parte del d.lgs. n. 380 del 2001, la “delimitazione del centro abitato” effettuata ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), non possa assumere alcuna rilevanza ai fini edilizi ed urbanistici, e quindi ai fini della individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 9 dello stesso d.lgs. n. 380 del 2001; la perimetrazione del centro abitato è quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica “con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente”, come in origine disciplinata dall’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Più specificatamente si ritiene che la delimitazione del “centro abitato” come definito ai sensi dell’art. 17 l. n. 765/1967 (cioè art. 41-quinquies l. n. 1150/1942) è volta a definire i limiti all’edificazione per aree non pianificate e quella individuata ai sensi dell’art. 18 l. n. 865/1971 (con riferimento, per la precisione, ad un “centro edificato” e non “abitato”) è finalizzata alla conseguente quantificazione dell’indennità di espropriazione; entrambe le suddette disposizioni prevedono la competenza del Consiglio comunale.
Deve inoltre osservarsi che la “delimitazione del centro abitato” ai sensi dell’art. 4 del codice della strada avviene, per espressa previsione della medesima disposizione, “ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale”, fornendosi inoltre, all’art. 3, n. 8, una nozione di centro abitato affatto diversa da quella prevista dall’art. 18 della legge n. 865/1971.
In definitiva, le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del Codice della strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico-edilizia, che, come si è detto, presenta per di più una diversa definizione di centro abitato.
Proprio perchè, nei due casi, differenti sono i presupposti di legge, differenti le finalità cui tende l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere di ricognizione, differenti gli organi del Comune competenti alla detta ricognizione (nell’ambito urbanistico il Consiglio comunale, e ciò oltre che in base alle disposizioni citate, anche, da ultimo, secondo l’art. 42, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 267/2000), non può ritenersi che una individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale, possa spiegare effetti nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica (cfr. TAR Napoli, Sezione III, n. 1123 del 27 gennaio 2006).
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, considerato che il provvedimento prot. n. 5811 dell’8 marzo 2012, oggetto del presente gravame, ribadisce il parere negativo espresso con la proposta di diniego dal responsabile del procedimento prot. n. 28/SEP del 13 dicembre 2011, parere che, a sua volta, rappresenta che l’intervento non rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. n. 380 del 2001, alla luce della nota prot. n. 30195 dell’1 dicembre 2011, ricadendo il suolo di proprietà della Gallo s.r.l. “all’interno della perimetrazione del centro abitato (D.L. n. 285/1992)”, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimamente adottato.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto alle altre censure di cui ai due motivi di gravame, sicchè la loro fondatezza comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità di pronunziarsi sulle ulteriori censure.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, tenuto conto della condanna già liquidata nella fase cautelare in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 5811 dell’8 marzo 2012 del Comune di Cerignola.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)