1. Processo amministrativo – Principi generali  – Sospensione processo – Art. 79 c.p.a. – Disciplina


2. Processo amministrativo – Principi generali  – Sospensione processo – Presupposti

1. Ai sensi dell’art. 79, comma 1 cod. proc. amm., “La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”; detta disposizione costituisce rinvio alla norma di cui all’art. 295 cod. proc. civ. (già  in passato la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto applicabile l’art. 295 cod. proc. civ. al processo amministrativo).
 
2. L’art. 295 c.p.c. laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra due emanande statuizioni e non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni in coerenza con l’obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693).
*
vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 28 agosto 2013, n. 3251 – 2013; ric. n. 4761 – 2013
*

N. 00694/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edilelettra di De Nicolò Donato & Figli s.r.l., in proprio e nella qualità  di capogruppo mandataria del costituendo RTI con le mandanti De Cicco s.a.s. di De Cicco Roberto & C. e Gesta s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Massimo Del Prete, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;

nei confronti di
Cofely Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione assunta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta pubblica dell’11 ottobre 2012, che ha aggiudicato al Cofely Italia s.p.a., la gara bandita per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e per le attività  di servizi d’ingegneria per l’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari;
– di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, tra cui segnatamente la nota del 16 ottobre 2012 prot. n. 14763/2012, con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato alla ricorrente l’esito della gara che l’ha classificata al secondo posto;
con conseguente affidamento dell’appalto per cui è causa alla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 marzo 2013, per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– della determinazione del 5 febbraio 2013 con cui Cofely è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell’appalto;
– di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, tra cui segnatamente quelli indicati nei motivi aggiunti;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Cofely Italia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 79, comma 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Massimo Del Prete, Emilio Toma e Ernesto Sticchi Damiani;
 

Rilevato che con separato ricorso r.g. n. 957/2012 l’odierna deducente Edilelettra s.r.l. aveva censurato la propria esclusione dalla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili per le attività  di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Bari; che, a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3368 del 29.8.2012 con cui veniva concessa tutela cautelare alla Edilelettra (in riforma dell’ordinanza del T.A.R. Bari n. 499/2012 resa nell’ambito del menzionato giudizio r.g. n. 957/2012), la stessa aveva ottenuto l’ammissione con riserva alla suddetta gara; che la gara veniva aggiudicata (dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva) alla controinteressata Cofely, mentre la ricorrente si collocava al secondo posto; che successivamente con sentenza di questo T.A.R. n. 81/2013 veniva accolto il ricorso r.g. n. 957/2012; che Edilelettra s.r.l. impugna con il presente ricorso introduttivo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria (i.e. determinazione dell’11.10.2012) e con i successivi motivi aggiunti il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara de qua in favore della controinteressata Cofely;
Rilevato, altresì, che avverso la citata sentenza del T.A.R. n. 81/2013 (di annullamento del provvedimento di esclusione di Edilelettra) pende ricorso in appello (r.g. n. 1926/2013; data deposito: 18.3.2013) (cfr. pagina del sito www.giustizia-amministrativa.it);
Considerato che, ai sensi dell’art. 79, comma 1 cod. proc. amm., “La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”; che detta disposizione costituisce rinvio alla norma di cui all’art. 295 cod. proc. civ. (“Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”); che già  in passato la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto applicabile l’art. 295 cod. proc. civ. al processo amministrativo;
Rilevato che, secondo Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693, “L’art. 295 c.p.c. laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l’obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l’esito della causa da sospendere”;
Ritenuto che sussiste nel caso di specie un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra le due emanande statuizioni (quella che verrà  adottata dal Consiglio di Stato all’esito della definizione del giudizio di appello r.g. n. 1926/2013 e quella che chiuderà  il presente processo) e, quindi, un collegamento per cui l’altro giudizio amministrativo (di appello), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudica l’esito della presente causa; che, nello specifico, la valutazione da effettuare in ordine ai gravati provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della controinteressata Cofely, è indubbiamente condizionata dall’esito del giudizio pregiudiziale di appello, allo stato pendente dinanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Bari n. 81/2013 con cui veniva annullata l’esclusione di Edilelettra dalla gara in questione, considerate le conseguenze processuali dell’eventuale conferma della citata sentenza; che, conseguentemente, il suddetto giudizio di appello rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico della presente controversia, la soluzione del quale ne pregiudica l’esito;
Ritenuto, pertanto, che il presente processo debba essere sospeso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, sospende il presente giudizio fino alla definizione del giudizio di appello r.g. n. 1926/2013.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)