Accesso ai documenti della p.A. – Documentazione relativa alle offerte di gara – Termine ex art. 13, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 – Decorrenza – Aggiudicazione provvisoria – Ragioni

Per “approvazione dell’aggiudicazione” – momento dopo il quale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 163/06, è possibile l’accesso alla documentazione relativa alle offerte – deve intendersi “approvazione dell’aggiudicazione provvisoria”, come desumibile dal disposto dell’art.12, comma 1, D. Lgs. n. 163/06 e dalla considerazione che il legislatore, laddove ha inteso riferire il momento ostativo dell’accesso all’aggiudicazione definitiva, lo ha fatto expressis verbis (come si legge nell’art. 13, comma 2, lett. c-bis) del  D. Lgs. n. 163/06).

N. 00666/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2012, proposto da Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a. e Giovanni Putignano & Figli s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Nardelli e Nicola di Corato, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Nardelli in Bari, viale Quinto Ennio, 33;
Regione Puglia;

nei confronti di
Intercantieri Vittadello s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Tecnodaf Ingegnaria s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

per l’annullamento
– del silenzio ovvero del rifiuto (implicito) opposto sull’istanza di accesso in data 13.12.2012 volta ad ottenere il rilascio di copia degli ulteriori verbali della conferenza di servizi indetta per l’esame dell’offerta dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara esperita per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione del ripristino funzionale del ramo idrico “Schema Molisano destro – ramo settentrionale” e degli elaborati integrativi già  presentati dal raggruppamento aggiudicatario;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la nota del RUP in data 11.12013 prot. n. 0003890;
per la declaratoria dell’obbligo di AQP s.p.a. di rilasciare la documentazione richiesta con la predetta istanza del 13.12.2012, ovvero – occorrendo – della Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici, limitatamente ai verbali della conferenza di servizi e agli atti del collegato tavolo tecnico;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Intercantieri Vittadello s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Intercantieri Vittadello s.p.a.;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. proposta dalle ricorrenti principali;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Giovanni Nardelli e Valeria Pellegrino, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino;
 

Ritenuto che, come correttamente evidenziato dalle ricorrenti principali, per “approvazione dell’aggiudicazione” (momento dopo il quale – ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) dlgs n. 163/2006 – è possibile l’accesso alla documentazione relativa alle offerte) deve intendersi “approvazione dell’aggiudicazione provvisoria”;
Rilevato che ciò appare desumibile dal disposto dell’art. 12, comma 1 dlgs n. 163/2006 il quale prevede un meccanismo di silenzio assenso per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, non già  con riguardo all’aggiudicazione definitiva e dalla considerazione per cui il legislatore (i.e. art. 13, comma 2, lett. c-bis) dlgs n. 163/2006), laddove ha inteso riferire il momento ostativo (dell’accesso alla documentazione) all’aggiudicazione definitiva, lo ha fatto expressis verbis; che, peraltro, la lett. c-bis) ha riguardo alla documentazione relativa al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (fattispecie diversa da quella oggetto della presente istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm.);
Rilevato che con determina dell’Amministratore Unico di AQP del 19.1.2012 vi è stata l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, per cui nulla osta – ai sensi del menzionato art. 13, comma 2, lett. c) dlgs n. 163/2006 – alla ostensione della documentazione relativa alla offerta presentata dall’ATI controinteressata (e richiesta con l’istanza di accesso del 13.12.2012);
Ritenuto, in conclusione, che l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. debba essere accolta e, per l’effetto, debba essere ordinato ad AQP s.p.a. ed alla Regione Puglia di esibire alle ricorrenti principali, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., la accoglie e, per l’effetto, ordina ad AQP s.p.a. ed alla Regione Puglia di esibire alle ricorrenti principali, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 13.12.2012.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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