Processo amministrativo – Istanza di sospensione del provvedimento impugnato – Periculum in mora  – Requisito della irreparabilità  del danno – Esborso in denaro  – Inidoneità  – Ragioni

 
Non v’è periculum in mora se, per l’esecuzione del provvedimento impugnato, è previsto un esborso meramente patrimoniale, giacchè quest’ultimo non è idoneo ad integrare il requisito della irreparabilità  del danno, donde il rigetto  dell’istanza cautelare proposta. 
 

N. 00240/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00453/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2013, proposto da:

Fina.Edil. di Doloiso Emilio Massimiliano S.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Dicandia in Bari, via Pisanelli 44;

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 9 del 6.2.2013, notificata in data 27.2.2013, con la quale il Sindaco di Foggia ha ordinato alla FINA.EDIL. s.a.s. “la rimozione, lo smaltimento e il ripristino dello stato originario dei luoghi dai rifiuti vari abbandonati e/o prodotti comunque da ignoti sulle aree di sua proprietà “;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non sconosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Dicuonzo e Michele Barbato;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che, sotto il profilo del periculum in mora, l’esecuzione del provvedimento impugnato comporta un esborso meramente patrimoniale che, come tale, non è idoneo ad integrare il requisito della irreparabilità  del danno;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)