Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Verbale conferenza di servizi istruttorio – Tutela cautelare – Presupposti – Periculum in mora – Non sussiste – Fattispecie

Nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili, il verbale della conferenza di servizi che dispone approfondimenti istruttori non appare idoneo ad arrecare alcun pregiudizio immediato e concreto agli interessi del ricorrente, non contenendo alcuna valutazione negativa in ordine alla compatibilità  ambientale dell’impianto progettato. Pertanto, va rigettata la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso avverso il predetto verbale, per carenza del presupposto del periculum in mora.

N. 00243/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00499/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2013, proposto da:

E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Vivani, Alberto Marengo, Margherita Fegatelli e Simone Abellonio, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Lungomare N. Sauro 31; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari e Foggia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia -, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Autorità  di Bacino per la Regione Puglia, Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori Saccione e Fortore, Azienda Sanitaria Locale Foggia, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAV, Consorzio per la Bonifica della Capitanata; 
Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Rosaria Mola in Bari, via Cognetti, 36; 

nei confronti di
Terna S.p.a., Terna Rete Italia S.p.a., Anas S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a., Telecom Italia S.p.a., NCD Divisione Eolica S.r.l., Sorgenia S.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale della Conferenza di Servizi che si è tenuta presso la Regione Puglia in data 7 febbraio 2013 per l’esame e la valutazione dell’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione ed all’esercizio nel Comune di Torremaggiore di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 92,50 MW, denominato “Costa Borea”, trasmesso con nota della Regione Puglia -Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione -Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo-Ufficio Energia e reti energetiche, prot. n. 1308 del 14 febbraio 2013, recante ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 92,50 MW e sito nel Comune di Torremaggiore e relative opere connesse;
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali,anche non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Acquedotto Pugliese S.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Marengo, Tiziana Colelli e Maria Rosaria Mola;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che il verbale della conferenza di servizi impugnato, che dispone approfondimenti istruttori, non appare idoneo ad arrecare alcun immediato e concreto pregiudizio agli interessi della società  ricorrente, non contenendo alcuna valutazione negativa in ordine alla compatibilità  ambientale dell’impianto dalla stessa progettato;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)