1.  Accesso ai documenti della p.A – Presupposti – Società  per azioni – Gestore di servizi pubblici – Attività  strumentale al servizio –  àˆ soggetta all’accesso


2.  Accesso ai documenti della p.A. – Presupposti di rito – Interesse e legittimazione – Rapporto di lavoro – Fattispecie

1.   L’attività  di Poste Italiane S.p.a. relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti è soggetta alla disciplina in tema di accesso di cui agli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, in quanto strumentale al servizio gestito da Poste Italiane S.p.a. e potenzialmente incidente sulla qualità  del servizio stesso.


2. L’interesse a coltivare una controversia di lavoro è sufficiente a giustificare l’accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Al riguardo, non può costituire un limite all’azione ex art. 25 L. n. 241/1990 la circostanza che le medesime informazioni sull’organizzazione del personale possano essere ottenute nel giudizio davanti al giudice del lavoro.

N. 00648/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2013, proposto da: 
Giuseppe Pio Tarricone, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Zuccarino, Stefano Gaetano Pesante, con domicilio eletto presso Luigi Zuccarino in Bari, via G.Amendola N. 176 Uff.Legale; 

per l’annullamento
della nota dell’11.1.2013, successivamente conosciuta, a firma del Responsabile di Poste Italiane, Risorse Umane e Organizzazione, Risorse Umane Regionale Sud, 1, di Bari, con la quale è stata respinta la domanda di accesso presentata dal ricorrente con missiva raccomandata A/R del 16.12.2012, intesa a conseguire, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 7.8.1990 n. 241, oltre che sulla base del D.P.R. n. 184//2006 e della relativa normativa di attuazione, il rilascio di “copia della pianta organica degli uffici postali aventi sede in Foggia e provincia, ovvero degli atti a questa equipollenti che contengono analoghe informazioni (organigramma, piano tabellare, ecc.), con ivi evidenziati i posti coperti e vacanti con riferimento al personale in possesso di qualifica di portalettere senior o equivalenti”,
e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti,
nonchè per la condanna dell’intimato Ente, ai sensi dell’art.16, D.Lgs. n.104/2010,, nonchè dell’art.25, comma 3°, primo periodo, L. n. 241/1990, al rilascio dei suddetti atti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Emanuele Tomasicchio e Alessandro Dentamaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 6.2.2013 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 19, Giuseppe Pio Tarricone propone domanda ex art. 116 c.p.a.
L’odierno ricorrente rappresenta:
– di essere dipendente di Poste Italiane SPA con qualifica di portalettere senior presso il Cpd di Busto Arsizio;
– di aver presentato domanda di trasferimento ex art. 33 c. 5 L. n. 104/1992, presso unità  produttive della provincia di Foggia per prestare assistenza alla madre affetta da grave handicap e che detta istanza veniva respinta da Poste Italiane SPA con nota del 19.10.2012, in quanto “al momento non sussistono le condizioni per accogliere la¦richiesta”;
– di avere presentato, in data 16.12.2012, a Poste Italiane SPA Direzione generale Puglia, istanza di accesso ai seguenti atti: “copia della pianta organica degli uffici postali aventi sede in Foggia e provincia, ovvero degli atti a questa equipollenti che contengono analoghe informazioni (organigramma, piano tabellare, ecc.), con ivi evidenziati i posti coperti e vacanti con riferimento al personale in possesso di qualifica di portalettere senior o equivalenti”,
– con nota dell’11.1.201 la richiesta è stata respinta con la seguente motivazione “non è possibile dar corso alla Sua istanza in quanto la stessa risulta priva di riferimenti temporali in ordine alla documentazione richiesta. Non ricorrono inoltre i presupposti di cui alla legge 241/1990 che esclude ogni controllo generalizzato dell’operato del soggetto al quale viene rivolta l’istanza di accesso alla documentazione”.
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22, 24 c. e c. 7 L. n. 241/1990 e del DPR n. 184/2006 e dell’art. 97 della Cost. nonchè eccesso di potere per travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti.
In data 12.4.2013, si è costituita in giudizio Poste Italiane SPA, eccependo: a) il difetto di giurisdizione, in quanto si tratterebbe di domanda inerente il trasferimento per rapporto privatizzato, per la quale è competente il giudice del lavoro; b) l’incompetenza territoriale del TAR Puglia, dato che, essendo la sede di servizio del dipendente in Busto Arsizio, la trattazione spetta al TAR Lombardia Milano; c) l’infondatezza della domanda perchè Poste Italiane, in quanto imprenditore privato, non ha piante organiche del personale e perchè – come da accordo sindacale del 28.2.2013 – non esistono disponibilità  di posti di portalettere in provincia di Foggia ma anzi esuberi di personale per tale qualifica.
Alla Camera di consiglio del 18.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dalla resistente, che si fondano sull’erroneo presupposto che sia qui proposta un’azione inerente il rapporto di lavoro del Tarricone con Poste Italiane SPA, mentre è fatto valere il diritto di accesso agli atti (seppur in connessione con il rapporto di lavoro presso un concessionario di pubblico servizio).
Al riguardo la consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 13 dicembre 2012 n. 10390) ha posto in luce che:
– le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti, predicato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi, società  pubbliche ad azionariato pubblico, etc. (Cons.St., A.P. 5 settembre 2005, n. 5); in particolare, è stato più volte precisato che l’attività  amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità  anche sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica (C.d.S., sez. VI 30 dicembre 2005, n. 7624; 26 gennaio 2006, n. 229; 22 maggio 2006, n. 2959); del resto anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell’attività  di amministrazione degli interessi della collettività  e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità , non avendo in tal senso la legge stabilito alcuna deroga o zona franca (C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253). (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 4645 del 5 settembre 2009);
– tale conclusione trova ulteriore conferma nell’art. 22, comma 1, lett. c) legge n. 241/1990 (come novellato dalla legge n. 15/2005) e nell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui il diritto di accesso è esercitatile nei confronti di tutti i “soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, nonchè – secondo la disposizione di cui all’art. 23 della l. n. 241/1990, ora, in parte, ripetitiva della precedente – “delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.
– le norme richiamate tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in gestione l’attività  di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività  di pubblico interesse. Quanto agli atti accessibili vi rientrano tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all’attività  di erogazione del servizio;
– è pertanto soggetta alla disciplina in tema di accesso anche l’attività  di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività  strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego;
– anche gli atti incidenti sulle posizioni del personale devono essere sottoposte all’esercizio del diritto di accesso siccome potenzialmente incidenti sulla qualità  del servizio stesso; organizzazione che non ha solo riflessi interni, essendo strumentale alla gestione ed all’erogazione del servizio, ossia al soddisfacimento di interessi collettivi cui deve tendere il servizio; di qui l’esistenza di quelle esigenze di trasparenza su cui si fonda il sistema dell’accesso costruito dalla l. n. 241/1990, e, in particolare, l’art. 22 (cfr Cons. St., Sez. VI, n. 5569/2007 del 23 ottobre 2007);
– con specifico riguardo all’attività  della società  Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, si è ritenuto che questa è strumentale al servizio gestito da Poste ed incide, potenzialmente, sulla qualità  di un servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane, dovendosi, di conseguenza, ritenere che anche detta società  è soggetta alla disciplina in tema di accesso, sia pure nei limiti già  precisati sopra. (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5987 del 2 ottobre 2009).
Trattandosi di istanza di accesso proposta alla Direzione regionale delle Puglie di Poste Italiane SPA, risulta compente ex art. 13, c. 1 c.p.a., il TAR Puglia, mentre non trova alla fattispecie applicazione il 3 c. di detto art., posto che questo riguarda la differente ipotesi, che qui non ricorrem del ricorso in tema di rapporto di pubblico impiego non privatizzato.
Ciò premesso il ricorso risulta fondato.
Invero, il Tarricone risulta titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza della documentazione richiesta in quanto indispensabile per verificare la sussistenza o meno di posti vacanti negli uffici siti nell’ambito della provincia di Foggia ed eventualmente instaurare una controversia innanzi al Giudice del lavoro avverso il diniego di trasferimento.
L’interesse a coltivare una controversia di lavoro è, infatti, sufficiente a giustificare l’accesso agli atti. Inoltre, dato che il diritto di accesso, una volta collegato a un interesse tutelabile, rimane autonomo e distinto rispetto alle posizioni e alle aspettative di merito, non può costituire un limite all’azione ex art. 25 della legge 241/1990 la circostanza che le medesime informazioni sull’organizzazione del personale possano essere ottenute nel giudizio davanti al giudice del lavoro. Occorre poi precisare che ai fini dell’accesso il nome con cui il ricorrente indica i documenti è irrilevante quando sia chiaro il tipo di informazione richiesta. L’amministrazione e il gestore di servizi pubblici devono quindi esibire tutti i documenti che (indipendentemente dalla forma o dal supporto materiale) contengano i dati oggetto dell’istanza di accesso (cfr. . Cons. St., Sez. VI, 26 gennaio 2006 n. 229).
Sotto altro aspetto, va osservato (cfr. T.A.R. Brescia, 19 marzo 2008 n. 290) che se è pur vero che la struttura privatistica assunta da Poste Italiane spa non permette di individuare un equivalente formale alla pianta organica in uso presso le pubbliche amministrazioni, tale circostanza non legittima la sottrazione al diritto di accesso dei dati già  inseriti in documenti di Poste Italiane spa che contengano le medesime informazioni presenti nella pianta organica tradizionale, ossia il numero, la qualifica e le mansioni dei dipendenti stabilmente assegnati a una determinata struttura operativa (nonchè i corrispondenti dati relativi ai soggetti incaricati di sostituire in via temporanea i dipendenti stabilmente assegnati).
Infine, ricordato che il dovere di consentire l’accesso non implica anche quello di consentire l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane potrà , ove non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinchè l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato medesimo (cfr. Cons. St., Sez. VI, 2 ottobre 2009, n. 5987).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victus victori – a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane SPA di rilasciare copia degli atti richiesti.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre ad IVA e CPA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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