1. Pubblico impiego – Concorso universitario – Commissione – Incompatibilità  fra commissario e candidato – Quando ricorre – Fattispecie


2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Titoli – Dottorato di ricerca – Rilevanza


3. Pubblico impiego – Concorso universitario -Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Pubblicazioni – Finalità 


4. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Pubblicazioni – Discrezionalità  tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1. In tema di concorso per l’accesso a pubblico impiego (nella specie di ricercatore universitario) i rapporti tra candidato e commissario, per assurgere a causa di incompatibilità , devono presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità  tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario e tale situazione si verifica solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità , stabilità , continuatività  ed intensità  tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (nella specie il TAR ha ritenuto che, in assenza dei presupposti indicati, la semplice collaborazione nella redazione di pubblicazioni scientifiche fra un commissario e un candidato non costituisca di per sè causa di incompatibilità , nè infici la procedura).


2. Nel concorso diretto all’assegnazione di un posto di ricercatore universitario il possesso del titolo di dottore di ricerca, pur non garantendo un diritto di precedenza rispetto ad altri candidati che ne siano sprovvisti, assume una particolare pregnanza ai fini di una valutazione complessiva dell’attitudine del candidato alla ricerca, che impone all’organo valutatore di prenderlo in considerazione. Ne consegue che, nel caso in cui la commissione opti per una scelta che si discosti dall’applicazione di tale principio, preferendo un candidato che sia privo del titolo di dottore di ricerca, è tenuta a fornire una motivazione rafforzata di tale scelta.
 
3. La procedura concorsuale per la copertura di posti di ricercatori e professori universitari mira ad acclarare il valore scientifico della pubblicazione e la sua diffusione nell’ambito della comunità  scientifica e non anche la «vendibilità » e distribuzione commerciale. Un’opera può, sotto tale profilo, avere diffusione nell’ambito della comunità  scientifica anche se non abbia un prezzo e non sia stata tecnicamente venduta, bensì diffusa gratuitamente.


4. Nell’ambito di un concorso per ricercatore universitario, rientra nella discrezionalità  tecnica della Commissione la valutazione dell’originalità  e della novità  scientifica della pubblicazione, secondo i consueti parametri. Trattandosi di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità  delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività  delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile.

N. 00668/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2012, proposto da: 
Gabriella D’Agostino, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Di Muro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Imbriani 48; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari, presso l’Ufficio Legale dell’Ateneo in piazza Umberto I 1; 

nei confronti di
Alberto Fornasari, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
del decreto rettorale n. 1671 datato 17.4.2012, pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – n. 41 del 29 maggio 2012, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Scienze della Formazione, per il settore scientifico-disciplinare m-ped/04, Pedagogia Sperimentale, indetta dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” con decreto rettorale n. 9660 del 15.12.2010, pubblicato in G.U., IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n.101 del 21.12.2010;
nonchè di tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa ad esso presupposti e, in particolare, i verbali nn. 2, 3, 4, 5, con i relativi allegati e la relazione finale della commissione giudicatrice;
nonchè per la condanna
dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti e subenti dalla ricorrente dott.ssa Gabriella D’Agostino, in quanto illegittimamente cagionati dai provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Alberto Fornasari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Gaetano Di Muro, Cecilia Antuofermo e Giuseppe Campanile, per delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La dott.ssa Gabriella D’Agostino ha esposto di aver partecipato alla procedura comparativa, indetta dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” con decreto n. 9660 del 15 dicembre 2010, per diciannove posti di ricercatore universitario, di cui uno presso la Facoltà  di Scienze della Formazione, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04, Pedagogia Sperimentale.
La procedura si è conclusa con il decreto rettorale impugnato con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa e dichiarato vincitore della stessa il dott. Alberto Fornasari.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1. violazione delle norme concernenti il buon andamento e l’imparzialità  dell’Amministrazione (artt. 97 Cost., 51 c.p.c., 36 c.p.p., 19 R.D. 12 del 1941), eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità  di trattamento, sviamento, sussistendo tra uno dei commissari, la prof. Santelli, e il controinteressato dott. Fornasari, rapporti di vicinanza anche al di fuori della collaborazione accademica, essendo entrambi soci dell’associazione privata “S.I.PED.”, Società  Italiana di Pedagogia e responsabili del sito web “religioniindialogo”, ed avendo partecipato insieme a numerosi eventi culturali relativi al dialogo interreligioso e al progetto “Intercultura”; i commissari, inoltre, avrebbero illegittimamente concordato i giudizi individuali sui candidati, sottovalutando il titolo di dottorato mancante al Fornasari e posseduto dalla ricorrente e da altri candidati e apprezzando le pubblicazioni del controinteressato, che in gran parte non avrebbero dovuto essere valutate in quanto non pubblicate da editori e frutto di pedissequa trasposizione in più titoli delle stesse opere;
2. violazione e falsa applicazione dei criteri dettati dal bando e dalla stessa commissione nella seduta preliminare del 10 gennaio 2012, violazione del D.M. 89/2009, dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, essendo previsto dai citati criteri che fosse formulato prima il giudizio individuale e poi quello collegiale, mentre i giudizi individuali, nel caso di specie, risultavano completamente sovrapponibili, con conseguente elusione di tale passaggio; inoltre il giudizio del commissario Felisatti era lacunoso in ordine alla rilevanza delle pubblicazioni nn. 7 e 10 del controinteressato e sulla congruenza delle pubblicazioni nn. 8 e 9;
3. violazione dell’art. 7 del bando, degli artt. 2 e 3 del D.M. 89/2009 e dei criteri di valutazione stabiliti dalla stessa commissione, eccesso di potere sotto vari profili, per la omessa considerazione del dottorato di ricerca non posseduto dal vincitore, l’immotivata esclusione di alcuni titoli posseduti dalla ricorrente e l’illegittima valutazione di alcuni titoli del Fornasari, non pubblicati e in parte frutto di copiatura;
4. violazione del D.M. 4 ottobre 2000, Allegato B, eccesso di potere sotto vari profili, per l’illegittimità  del giudizio di congruenza specifica formulato dalla Commissione con riferimento alla produzione scientifica del vincitore.
Si sono costituiti l’Università  di Bari e il controinteressato dott. Alberto Fornasari, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 763 dell’11 ottobre 2012 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il giudizio formulato dalla commissione risultava prima facie immune dalle censure dedotte, sia quanto al modus procedendi seguito che al giudizio di prevalenza espresso in favore del dott. Fornasari, in ragione della relativa maggior rispondenza degli studi effettuati nell’ambito specifico della “Pedagogia Sperimentale”, ferma restando la necessità  di approfondimenti in ordine alle censure dedotte, da effettuarsi nella competente sede di merito.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il primo motivo da esaminare è quello relativo alla asserita incompatibilità  della prof.ssa Santelli alla luce dei rapporti intercorrenti tra la stessa ed il vincitore del concorso.
In merito va richiamato il costante ed univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui i rapporti tra candidato e commissario, per assurgere a causa di incompatibilità , devono presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità  tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario e tale situazione si verifica solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità , stabilità , continuatività  ed intensità  tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589; TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 maggio 2012, n. 4631).
La collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è quindi, di per sè, causa di incompatibilità , salvo il caso di coinvolgimenti personali particolarmente intensi ovvero il caso di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti.
E’ da escludere, sulla base delle considerazioni svolte, che tale situazione riguardasse i rapporti tra la prof.ssa Santelli e il controinteressato: la ricorrente ha dedotto infatti, onde mettere in luce la sussistenza dell’incompatibilità , la comune qualità  di soci della Società  Italiana di Pedagogia, che però costituisce un’associazione privata di oltre duecento studiosi della materia, la partecipazione alla quale non può individuare, come tale, una effettiva comunanza di interessi tra i due soggetti che non siano di natura culturale e professionale; allo stesso modo non è indicativa, a tal fine, la collaborazione per la cura del sito “religioniindialogo”, o la partecipazione a convegni, che rientra nel normale svolgimento dell’attività  di ogni studioso della materia, nell’ambito della quale può accadere con frequenza che gli specialisti del medesimo settore partecipino agli stessi eventi culturali o formativi.
Con riferimento a tali eventi può quindi addivenirsi alle stesse conclusioni espresse dalla giurisprudenza in materia con riferimento alla collaborazione nella redazioni di pubblicazioni, affermando che “i rapporti personali, scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati, non costituiscono di per sè soli vizi della procedura concorsuale nè alterano la par condicio fra candidati specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili, nelle carriere scientifiche dei concorsi” (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276, 5 maggio 2001, n. 2707; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 8; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1325; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354).
Sempre nell’ambito del primo motivo la ricorrente ha contestato che la commissione avrebbe illegittimamente concordato i giudizi individuali sui candidati, sottovalutando il titolo di dottorato mancante al Fornasari e posseduto dalla ricorrente e apprezzando le pubblicazioni del controinteressato, che in gran parte non avrebbero dovuto essere valutate in quanto non pubblicate da editori e frutto di pedissequa trasposizione in più titoli delle stesse opere.
Sul primo aspetto deve rilevarsi che la riproposizione delle medesime parole nell’espressione dei singoli giudizi da parte dei commissari non può ritenersi idonea ad inficiare la correttezza sostanziale del giudizio espresso: ogni commissario, infatti, è ovviamente responsabile della valutazione che rende e degli elementi che dichiara significativi a tal fine, sicchè il fatto che più commissari redigano un giudizio in parte sovrapponibile non implica, ove non emergano travisamenti o illogicità  sostanziali, l’illegittimità  della valutazione espressa.
Con riferimento al titolo del dottorato di ricerca, non posseduto dal controinteressato, va ribadito che si tratta di titolo che assume un valore preferenziale ma che non costituisce parametro vincolante, dovendo concorrere nella valutazione comparativa; il possesso di tale titolo, quindi, non garantendo di per sè un diritto di precedenza rispetto ai candidati sprovvisti di analoghi titoli, assume, nelle procedure di valutazione dei candidati ricercatori universitari, una particolare pregnanza, che impone all’organo valutativo di prenderlo espressamente in considerazione.
Ne consegue che ciò non preclude che, in linea di principio, la commissione possa preferire un candidato privo del titolo suddetto, ma una consimile soluzione necessita di una motivazione “rafforzata” che renda compiutamente conto delle ragioni sottese alla scelta (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, n. 1695/2011, T.A.R. Piemonte, Torino, 14 gennaio 2011, n. 22).
Nel caso di specie nel giudizio sui titoli e sulla produzione scientifica della ricorrente è stato correttamente inserito il dottorato di ricerca dalla stessa posseduto, ma la commissione ha più volte ribadito che l’attività  scientifica svolta non risulta attinente al settore scientifico messo a concorso, collocandosi prevalentemente nell’ambito della pedagogia generale e speciale, con notazioni che non sono state in alcun modo smentite dalla ricorrente.
Vanno quindi esaminati i rilievi critici formulati dalla ricorrente in ordine alla valutazione delle pubblicazioni del controinteressato, che non potrebbero considerarsi tali in quanto non edite e diffuse al pubblico.
E’ pacifico che le opere in questione sono state pubblicate dalla Arti Grafiche Favia di Bari e riportano il codice ISBN che, come è noto, identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore; tale codice, oltre a identificare il libro, è attribuito a tutti i prodotti creati per essere utilizzati come libro e può essere richiesto dalle case editrici e da tutti quegli enti pubblici o privati che hanno una produzione editoriale.
Sotto tale profilo è utile richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705), secondo cui “se […] si può condividere l’assunto secondo cui non è sufficiente che l’opera sia stampata a cura dell’Autore o di un tipografo per suo conto, occorrendo invece che sia «edita», occorre tuttavia epurare il concetto di «diffusione all’interno della comunità  scientifica» dal concetto di «distribuzione commerciale».
Invero, la venalità  del prodotto librario e la sua distribuzione commerciale sono concetti estranei alla ricerca scientifica. Ciò che la procedura concorsuale per la copertura di posti di ricercatori e professori universitari mira ad acclarare, è il valore scientifico della pubblicazione e la sua diffusione nell’ambito della comunità  scientifica […], e non anche la «vendibilità » e distribuzione commerciale. Un’opera può, sotto tale profilo, avere diffusione nell’ambito della comunità  scientifica anche se non abbia un prezzo e non sia stata tecnicamente venduta, bensì diffusa gratuitamente”.
Pertanto, ferma restando la necessità  che l’opera non sia semplicemente stampata, ma anche «edita», tuttavia non sono elementi rilevanti per escludere che l’opera sia edita e diffusa nella comunità  scientifica:
– l’esservi o meno un prezzo di copertina;
– l’esservi o meno un codice ISBN e un conseguente codice a barre, che non sono obbligatori ma mirano solo a garantire l’inserimento dell’opera nei circuiti commerciali di distribuzione e divulgazione dell’opera;
– l’esservi o meno il c.d. bollino SIAE, per legge non obbligatorio e utilizzato solo al fine della tutela del diritto di autore;
– l’inserimento o meno dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore;
– l’esservi o meno una distribuzione commerciale dell’opera a cura dell’editore tramite proprie agenzie o tramite un terzo distributore;
– l’essere più o meno nota la casa editrice;
– l’essere le spese dell’edizione sostenute dall’autore o dalla casa editrice.
Tutti questi elementi, se sussistenti, possono in positivo costituire elementi indiziari che concorrono alla prova della diffusione dell’opera nell’ambito della comunità  scientifica ma, ove insussistenti, non danno la prova negativa della non diffusione dell’opera, o, a monte, dell’assenza dei connotati di pubblicazione scientifica (Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).
Nel caso specifico ricorrono tutti gli elementi per far ritenere che le opere avessero i requisiti di una pubblicazione scientifica edita, in considerazione della pubblicazione e diffusione delle stesse e dell’attribuzione del codice ISBN, non rilevando in contrario, per quanto sopra specificato, l’asserito difetto di distribuzione commerciale delle stesse.
Quanto alla contestata “copiatura” di alcune opere, va evidenziato, in primo luogo, che, con riferimento alla pubblicazione dal titolo “Interpretare il successo. L’integrazione e il successo scolastico degli studenti esteri di Intercultura in Italia”, il controinteressato ha documentato, depositando attestazione della Fondazione Intercultura, che i capitoli 2, 3, 4 e 5, da lui scritti, sono stati erroneamente attribuiti al dott. Francesco Schino in sede di pubblicazione della ricerca (doc. 1 produzione dott. Fornasari).
Con riferimento, invece, alla riutilizzazione di opere dello stesso dott. Fornasari, va evidenziato che le parti degli scritti identiche non esauriscono le singole pubblicazioni ma sono sempre inserite nel contesto di una nuova pubblicazione più ampia, nell’ambito della quale vengono ripresi alcuni brani di precedenti lavori, di modo che rientra poi nella discrezionalità  tecnica dei commissari la valutazione dell’originalità  e della novità  scientifica del contributo, secondo i consueti parametri: trattandosi di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità  delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività  delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).
Nel caso di specie le censure d’incongruità  e di insufficienza motivazionale dedotte dall’odierna ricorrente non possono trovare accoglimento alla luce del vaglio concreto dell’operato della commissione, non risultando idonee a dimostrare che la procedura comparativa sia risultata viziata nei suoi snodi essenziali e nell’esito finale: in particolare si sottrae alla censura di illegittimità  il giudizio di congruenza specifica formulato dalla commissione nei confronti del controinteressato.
Secondo quanto specificato dall’Allegato B al D.m. 4 ottobre 2000 il settore scientifico M-PED/04 Pedagogia sperimentale comprende “le ricerche a carattere applicativo ed empirico, con impostazione sperimentale, relative alla valutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici e dei processi di formazione, nonchè quelle relative alla progettazione e alla valutazione delle tecnologie e tecniche educative e degli interventi nei sistemi scolastici. Comprende altresì le competenze metodologiche necessarie alla ricerca didattica e docimologica”.
L’analisi delle materie comprese nel settore oggetto del concorso comprova la correttezza dell’operato della commissione laddove ha evidenziato, nel giudizio collegiale complessivo sul dott. Fornasari, che la produzione scientifica e le esperienze dello stesso rientrano pienamente nel settore disciplinare del concorso, trattandosi in gran parte di ricerche empiriche sul campo (per esempio sul sistema di scambio tra studenti Intercultura) e di lavori che presentano innovazione ed originalità  rispetto alla letteratura di riferimento sulle dinamiche interculturali (allegato 4 al verbale 4); di contro, nel giudizio collegiale complessivo sulla ricorrente si rileva che la stessa presenta una buona produzione scientifica prevalentemente attinente a questioni di pedagogia e di didattica, con un percorso, pur interessante e continuativo, che però non trova adeguata collocazione nel settore scientifico-disciplinare del concorso.
Le contestazioni mosse dalla ricorrente non risultano idonee a confutare tali assunti, posti alla base della scelta in favore del controinteressato, poichè dall’esame degli atti del concorso e dei curricula e delle pubblicazioni vantate dai candidati viene confermata la peculiare attinenza delle ricerche svolte dal Fornasari alla disciplina della pedagogia sperimentale, vertendo quasi tutte le sue pubblicazioni e relazioni, e le attività  didattiche svolte, nella materia specifica.
Del pari vanno disattese le doglianze relative alla omessa considerazione di alcuni titoli della ricorrente: quanto all’abilitazione all’insegnamento nella scuola media inferiore e nei licei, la stessa non è stata valutata in ossequio a quanto previsto dal bando, mentre i progetti di ricerca finanziati al 60% dall’Università  non sono stati indicati dalla stessa ricorrente nell’elenco dei titoli presentati con la domanda di partecipazione al concorso.
Le considerazioni esposte consentono di superare anche la censura relativa alle lacune nel giudizio del commissario Felisatti in ordine alla rilevanza delle pubblicazioni nn. 7 e 10 del controinteressato e alla congruenza delle pubblicazioni nn. 8 e 9, trattandosi di omissioni che certo non inficiano l’operato della commissione nella valutazione e nel giudizio complessivo espresso.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolare complessità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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