Energie da fonti rinnovabili – Regolamento regionale n. 24/2010 – Individuazione aree non idonee per l’insediamento degli impianti – Sufficientemente motivata con il riferimento ai vincoli insistenti sul sito considerato – Ampia discrezionalità amministrativa e tecnica della p.A.
L’individuazione da parte della Regione, mediante lo strumento delle linee guida di cui al regolamento n. 24/2010, delle aree non idonee all’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si ritiene sufficientemente motivata con il riferimento sintetico ai vincoli insistenti sul sito considerato, poichè, nonostante non possa essere assimilata in senso stretto all’attività di pianificazione urbanistica generale, si caratterizza per l’analoga ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica esercitabile dall’Amministrazione, che non può essere compressa dai criteri, benchè vincolanti, dettati dal D.M. 10 settembre 2010. In tale ambito, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi entro le ipotesi di eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità .
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Le massime delle sentenze da n. 676 a n. 680/2013 sono identiche.
N. 00681/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2011, proposto da:
Nova Sol Puglia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Confindustria Foggia – Sezione Energia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;
per l’annullamento
del regolamento regionale n. 24/2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 195 del 31 dicembre 2010, limitatamente agli artt. 4 e 5 ed ai relativi allegati, nella parte in cui individuano le aree non idonee alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, in modo non conforme a quanto previsto nelle linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010;
della delibera di Giunta regionale n. 3028 del 30 dicembre 2010, con la quale è stato adottato il suddetto regolamento regionale;
del regolamento regionale n. 16/2006, pubblicato sul B.U.R.P. n. 128 del 6 ottobre 2006, ove occorra ed in quanto richiamato dall’art. 5 del regolamento regionale n. 24/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive e l’atto di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Comandè, Leonilde Francesconi, Maria Liberti, Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna il regolamento regionale n. 24/2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 195 del 31 dicembre 2010 (recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), limitatamente agli artt. 4 e 5 ed ai relativi allegati.
Deduce motivi così riassumibili:
I) violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, violazione dell’art. 117 Cost. e violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010: l’art. 5, primo comma, del regolamento regionale n. 24/2010 sarebbe illegittimo nella parte in cui, al fine di delimitare in via transitoria l’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, oltre a sottrarvi i “procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1 – lett. f) della parte III delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali”, ne esclude altresì i “procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)”; la seconda previsione, in particolare, ove intesa nel senso di assoggettare i procedimenti pendenti alla disciplina del regolamento regionale n. 16/2006, si porrebbe in insanabile contrasto con la sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2010 n. 344, che ha annullato l’art. 3, comma 16, della legge regionale pugliese n. 40 del 2007 unitamente all’intero regolamento regionale n. 16/2006; per tuziorismo, la ricorrente chiede poi l’annullamento del regolamento regionale n. 16/2006, ovvero la sua disapplicazione, qualora dovesse interpretarsi che lo stesso sia stato richiamato in vigore dall’art. 5 del regolamento regionale n. 24/2010, deducendo al riguardo la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e delle linee guida statali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010;
II) violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010: l’art. 4, primo comma, del regolamento regionale n. 24/2010 sarebbe illegittimo nella parte in cui assoggetta ad indiscriminato ed assoluto divieto le “aree non idonee” alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, in termini non conformi alla ratio ed al disposto del paragrafo 17 delle linee guida nazionali approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010;
III) violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010: gli allegati 1 e 3 del regolamento regionale n. 24/2010 sarebbero illegittimi, in quanto finirebbero per imporre a gran parte del territorio regionale il regime vincolistico delle “aree non idonee”, specialmente in relazione ai nuovi impianti eolici di grossa taglia, per il solo fatto dell’esistenza di sistemi di tutela (vincoli paesaggistici, aree naturali protette, siti di interesse storico-culturale).
Si è costituita la Regione Puglia, chiedendone il rigetto del ricorso.
Con sentenza parziale n. 1580 del 20 agosto 2012, questa Sezione ha:
– accolto il primo motivo di ricorso, annullando l’art. 5, primo comma, del regolamento regionale n. 24/2010, nella parte in cui esclude l’applicabilità delle nuove disposizioni ai “procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)”;
– respinto il secondo motivo di ricorso;
– disposto istruttoria in relazione al terzo motivo di ricorso, ordinando alla Regione Puglia di depositare: a) uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, riportanti la sommatoria dei divieti apposti sull’intero territorio regionale per le categorie di impianti F.5 – F.6 – F.7 (impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo), mediante colorazione o retinatura; b) uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, riportanti la sommatoria dei divieti apposti sull’intero territorio regionale per le categorie di impianti E.3 – E.4 (impianti eolici), mediante colorazione o retinatura; c) uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, riportanti la sommatoria dei divieti apposti sull’intero territorio regionale per le categorie di impianti B.3 – B.4 – B.5 – B.6 (impianti a biomasse, gas di discarica e biogas), mediante colorazione o retinatura.
La Regione ha adempiuto all’ordinanza istruttoria, con deposito in data 3 ottobre 2012.
Successivamente, Confindustria Foggia – Sezione Energia ha notificato atto di intervento ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento dell’impugnativa.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 21 novembre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Dopo la decisione di parziale accoglimento, viene all’esame del Collegio l’ultimo dei motivi riassunti in narrativa, con il quale la società ricorrente lamenta l’illegittimità del regolamento regionale n. 24/2010 per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010.
Secondo la ricorrente, il regolamento regionale assoggetterebbe al regime vincolistico delle “aree non idonee” una porzione eccessiva del territorio pugliese, per il solo fatto dell’esistenza di specifici sistemi di tutela (quali vincoli paesaggistici, aree naturali protette, siti di interesse storico-culturale).
La censura, alla luce della relazione tecnica e degli elaborati grafici prodotti in giudizio dalla Regione Puglia, deve essere respinta.
Sulla base dei dati emergenti dalla Tabella 5 (cfr. pag. 15 della relazione tecnica), le linee guida regionali hanno sottoposto al regime di inidoneità assoluta:
a) 1.228.762,54 ettari, pari al 63,56% della superficie regionale (di cui 1.109.956,74 ettari, pari al 57,41% della superficie regionale, non ricadenti in aree già indisponibili di fatto ovvero già sottoposte a vincoli preclusivi), quanto agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e di potenza superiore a 200 kW;
b) 1.228.762,54 ettari, pari al 63,56% della superficie regionale (di cui 683.788,60 ettari, pari al 35,37% della superficie regionale, non ricadenti in aree già indisponibili di fatto ovvero già sottoposte a vincoli preclusivi), quanto agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW;
c) 1.203.411,13 ettari, pari al 62,25% della superficie regionale (di cui 1.085.865,35 ettari, pari al 56,17% della superficie regionale, non ricadenti in aree già indisponibili di fatto ovvero già sottoposte a vincoli preclusivi), quanto agli impianti a biomasse, gas di discarica e biogas.
In relazione allo stato degli interventi già realizzati o assentiti, la relazione (cfr. pag. 39-ss.) evidenzia una maggiore concentrazione di impianti fotovoltaici nel Salento (Fig. 10) ed una maggiore concentrazione di impianti eolici nel Sub-Appennino Dauno (Fig. 11).
Nelle linee guida, l’individuazione delle aree non idonee è sufficientemente motivata con il riferimento sintetico ai vincoli insistenti sul sito di volta in volta considerato.
Al riguardo, il Collegio ritiene che debbano mutuarsi i principi ripetutamente affermati in tema di pianificazione urbanistica generale dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le scelte effettuate dall’Amministrazione titolare del potere di zonizzazione sono caratterizzate da ampia discrezionalità , non necessitano di una motivazione ulteriore al di là del richiamo ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nell’impostazione del piano e rinvenibili nella relazione d’accompagnamento e sono insindacabili nel merito, quando non emergano indici di manifesta illogicità , irragionevolezza o sproporzione (cfr., tra le più recenti: Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3497; Id., sez. IV, 9 dicembre 2010 n. 8682).
L’individuazione da parte della Regione, mediante lo strumento delle linee guida, delle aree non idonee all’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonostante non possa essere assimilata in senso stretto all’attività di pianificazione urbanistica generale, di quest’ultima presenta comunque molti tratti tipici, ed in particolare si caratterizza per l’analoga ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica esercitabile dall’Amministrazione, all’interno di un composito quadro di interessi pubblici e privati che devono essere contemperati.
L’allegato 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, intitolato “criteri per l’individuazione di aree non idonee”, stabilisce che i divieti di localizzazione dei nuovi impianti non possono riguardare “porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, nè possono tradursi nella creazione di fasce di rispetto sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze di tutela (lett. d), e che possono tenere conto della concentrazione di impianti già esistenti e della interazione con altri progetti contigui (lett. e).
I criteri dettati dal decreto ministeriale, benchè dotati di indubbia forza vincolante nei confronti delle Regioni, non possono tuttavia comprimere l’ampia discrezionalità che inevitabilmente caratterizza l’attività regionale di classificazione delle aree non idonee, dove confluiscono e si intrecciano valutazioni complesse di tipo ambientale, urbanistico, socio-economico di cui gli organi regionali competenti rispondono, in primo luogo, sul piano politico-amministrativo.
La politica energetica, ed in specie la politica da perseguire nell’incentivazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili, resta infatti rimessa nei suoi tratti essenziali agli organi democraticamente eletti, non assume carattere immutabile e può essere, al pari delle fondamentali decisioni di programmazione economica e di pianificazione dell’utilizzo del territorio, soggetta a ripensamenti e correzioni nel corso degli anni.
In tale ambito, il sindacato giurisdizionale non può tradursi in una indebita sostituzione del giudice all’Amministrazione e deve arrestarsi entro le ipotesi di eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità , che nella vicenda in esame non è dato di ravvisare.
Stando alla cartografia appositamente elaborata dalla Regione Puglia, l’estensione delle aree non idonee appare quantitativamente rilevante (prossima al 60% della superficie territoriale complessiva), così come denunciato dalla società ricorrente con riferimento agli impianti di maggiori dimensioni e capacità produttiva. Ma essa, in ogni caso, non integra di per sè una violazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare, che assegna alle singole Regioni il potere di prevedere zone non idonee alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti, anche tenendo conto dello sviluppo produttivo già raggiunto e delle autorizzazioni già rilasciate negli anni precedenti.
Per quanto detto, il motivo è infondato e va respinto.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per la parte e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 novembre 2012 – 21 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)