Sanità  e farmacie – Albo regionale dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona – Durata – Iscrizione – Requisiti  – Aggiornamento annuale – Effetti

Ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 1/2008, l’albo dei direttori generali  delle aziende pubbliche di servizi alla persona – di durata triennale –  deve essere aggiornato annualmente allo scadere del triennio, con salvaguardia delle iscrizioni sussistenti già  alla data di entrata in vigore del regolamento  secondo quanto previsto dal  comma 4 dello stesso articolo  (direttori o segretari in carica alla data di entrata in vigore del regolamento e che comunque abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni; o dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno dieci anni che abbiano svolto le funzioni di segretario o direttore per almeno tre anni). Deve considerarsi, pertanto, illegittima la delibera di giunta regionale che disponga il rinnovo dell’albo con riserva delle iscrizioni soltanto a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per le nuove iscrizioni successive all’entrata in vigore del regolamento (diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneria gestionale e maser post lauream nelle materie attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario).
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Idem  TAR Puglia Bari, ordinanza 15 marzo 2013, n. 158 – 2013.
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Vedi Cons. St., sez. III,ordinanza 13 settembre 2013, n. 3637 – 2013;  ordinanza 18 giugno 2013, n. 2274 – 2013; ric. n. 4173 – 2013
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N. 00234/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00246/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Elisabetta Manghisi, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Bari, c/o Settore Legale via Dalmazia, n.70; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del dirigente servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità  7.12.2012, n. 1373, pubblicata sul burp n. 181 del 13.12.2012, recante approvazione dell’avviso pubblico per il rinnovo dell’albo regionale dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nella parte in cui disciplina i requisiti e le condizioni di permanenza per i soggetti già  iscritti all’albo;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il predetto avviso e il fac simile di domanda per i soggetti già  iscritti nel predetto albo;
– e con ulteriori motivi aggiunti del 6 marzo 2013 con i quali s’insiste per l’accoglimento delle domande articolate nel ricorso introduttivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Michaela De Stasio, su delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore e avv. Maria Scattaglia;
 

Visto il precedente della Sezione reso nell’analogo ricorso n. 222/2013, con ordinanza n. 158/2013;
ritenuto che non sussistono ragioni per discostarsi dalla motivazione ivi espressa, alla quale si rinvia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato, nei limiti dell’interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 17 ottobre 2013.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)