1. Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Regolarizzazione – Convocazione straniero – Assenza – Rilevanza
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Istanza di regolarizzazione – Rigetto – Preavviso di rigetto – Assenza – Illegittimità
1. àˆ illegittima per la violazione dell’art. 1-ter, settimo comma, della legge n. 102 del 2009 l’archiviazione del procedimento di emersione fondata sulla dichiarazione del datore di lavoro di irreperibilità del lavoratore, nel caso in cui la mancata comparizione del ricorrente sia imputabile al vizio della sua riconvocazione, avendo la Prefettura limitato la riconvocazione al solo datore di lavoro.
2. àˆ illegittimo per la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il provvedimento con il quale lo sportello unico immigrazione di Foggia ha rigettato l’istanza di regolarizzazione per irreperibilità del lavoratore omettendo il preavviso di rigetto, in quanto il ricorrente, ove ritualmente preavvisato della possibile archiviazione del procedimento di emersione, avrebbe potuto rappresentare all’Amministrazione le ragioni dell’impedimento a comparire.
N. 00618/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2010, proposto da Pardeep Kumar, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Anna Depalma, rappresentata e difesa dall’avv. Filomena Catalano, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Ciliento in Bari, via Suppa, 30;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 7548 del 20 maggio 2010, con il quale lo Sportello Unico Immigrazione di Foggia ha disposto la “chiusura della pratica” di emersione del rapporto di lavoro irregolare, a seguito di dichiarazione del datore di lavoro di irreperibilità del lavoratore;
nonchè per l’accertamento dell’obbligo in capo all’Amministrazione di riconvocare le parti per gli adempimenti prescritti, per la stipula del contratto di soggiorno, assunzione e contestuale cessazione del rapporto di lavoro), onde consentire al ricorrente di regolarizzare la propria posizione, ovvero in subordine dell’obbligo di riconvocare all’uopo il solo ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Michele Maiellaro;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso, in fatto:
– che la controinteressata Anna Depalma ha presentato allo Sportello Unico Immigrazione di Foggia, in data 30 settembre 2009, dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare in favore del cittadino indiano Pardeep Kumar, ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 102 del 2009;
– che dopo un prima infruttuosa comparizione delle parti, la Prefettura di Foggia ha fissato la nuova comparizione al giorno 6 aprile 2010; che per tale data il ricorrente ha trasmesso certificazione medica giustificativa e la Prefettura ha rinviato al 13 aprile 2010, comunicando verbalmente la data del rinvio alla sola Anna Depalma;
– che, a seguito della mancata comparizione del ricorrente alla data del 13 aprile 2010, la Prefettura di Foggia ha archiviato il procedimento di emersione dichiarando l’irreperibilità del lavoratore;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso, poichè in sintesi:
– l’art. 1-ter, settimo comma, della legge n. 102 del 2009 stabilisce che “Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. (¦) La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. (¦)”;
– nella fattispecie, la mancata comparizione del ricorrente alla data del 13 aprile 2010 è imputabile al vizio della riconvocazione, che la Prefettura ha indebitamente limitato al solo datore di lavoro, neppure essendovi prova che quest’ultimo abbia a sua volta comunicato al ricorrente la data fissata per la nuova comparizione, con conseguente illegittimità del provvedimento di archiviazione (cfr., in questo senso: TAR Liguria, sez. II, 26 aprile 2012 n. 569; TAR Veneto, sez. III, 3 luglio 2012 n. 923);
– sussiste altresì la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il ricorrente, ove ritualmente preavvisato della possibile archiviazione del procedimento di emersione, avrebbe potuto rappresentare all’Amministrazione le ragioni dell’impedimento a comparire alla data del 13 aprile 2010 (cfr., sul necessario rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 nei procedimenti per l’emersione del lavoro irregolare: TAR Toscana, sez. II, 9 marzo 2012 n. 470, ed i numerosi precedenti ivi richiamati);
Ritenuto in conclusione, restando assorbite le ulteriori censure, do dover accogliere l’impugnativa e per l’effetto annullare il provvedimento di archiviazione prot. n. 7548 del 20 maggio 2010, con conseguente obbligo della Prefettura di Foggia di riaprire l’istruttoria sulla richiesta di emersione del rapporto di lavoro irregolare tra Pardeep Kumar e Anna Depalma, mediante nuova convocazione di entrambi;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese nei confronti della controinteressata;
In ordine alla domanda di gratuito patrocinio, accolta dalla Commissione territorialmente competente, il Collegio, confermando tale determinazione, accoglie in via definitiva la suddetta istanza, e dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 7548 del 20 maggio 2010.
Accoglie in via definitiva l’istanza di gratuito patrocinio, liquidando a tale fine la somma di euro 1.100,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge) in favore del difensore del ricorrente avv. Michele Maiellaro . Compensa le spese con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)