1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Preavviso di rigetto – Omessa comunicazione – Provvedimento vincolato – Ininfluenza apporto partecipativo – Legittimità –
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Provvedimento vincolato – Legittimità diniego
1. à‰ legittimo il provvedimento adottato in assenza del preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, qualora, avuto riguardo alle motivazioni addotte dalla p.A. e alla natura vincolata del potere esercitato, la partecipazione dell’interessato al procedimento non avrebbe apportato alcuna utilità concreta.
2. Ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di una delle condanne ivi previste (tra cui rientrano quelle riportate dal ricorrente per rapina aggravata e detenzione illegale di armi) costituisce motivo di per sè ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto da cittadini stranieri, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero.
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Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 1° agosto 2014, n. 4127 – 2014ordinanza 19 luglio 2013, n. 2799 – 2013; ric. n. 4736 – 2013
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N. 00632/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2011, proposto da V. G., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Napoli 138;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato in data 9 aprile 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Tiziana Sangiovanni;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Bari notificato in data 9 aprile 2011, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base del duplice presupposto:
a) dei precedenti penali a carico del richiedente, per i reati di guida in stato di ebbrezza, omicidio colposo, rapina continuata e detenzione illegale di armi (condanne per fatti commessi tra il 2004 ed il 2005);
b) del carattere saltuario dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze del sig. Domenico Morgese quale bracciante agricolo, dal 2008 al 2010;
Ritenuto di dover respingere il ricorso, confermando l’avviso sommariamente espresso nella fase cautelare, con ordinanza di questa Sezione n. 631/2011;
Ritenuto, quanto al primo ordine di censure, che l’omesso invio del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non consente di pervenire all’annullamento del provvedimento, avuto riguardo alle motivazioni addotte dall’Amministrazione ed alla natura vincolata del potere esercitato, in presenza di condanne penali ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, rispetto alle quali la partecipazione procedimentale dell’interessato non avrebbe apportato alcuna utilità concreta (cfr., su fattispecie analoga: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 marzo 2011 n. 681);
Rilevato, quanto alle restanti censure, che la fattispecie in esame è assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui la presenza di una delle condanne ivi previste (tra cui rientrano quelle, riportate dal ricorrente, per rapina aggravata e detenzione illegale di armi) costituisce motivo di per sè ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto da cittadini stranieri, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero, dal momento che il legislatore ha attribuito a taluni comportamenti penalmente sanzionati una valenza immediatamente ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato, ritenendoli di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2010 n. 8637);
Ritenuto, in definitiva, che le condanne riportate dal ricorrente sono ostative al suo ingresso e soggiorno in Italia in conseguenza della gravità dei reati commessi, che impediscono una positiva valutazione del suo inserimento lavorativo e familiare in Italia, talchè il provvedimento di diniego deve ritenersi pienamente legittimo (cfr., su fattispecie analoga, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7145);
Ritenuto, infine, di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna V. G. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)