Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Provvedimento di respingimento – Segnalazione al SIS (Sistema informativo Schengen)  a carico dello straniero – Legittimità 

 
L’esistenza di una segnalazione al SIS (Sistema Informativo Schengen) a carico dello straniero rappresenta una condizione ostativa automatica per l’accesso nel territorio dei Paesi aderenti allo convenzione istitutiva del cosiddetto “Spazio Schengen”, fatte salve limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna: le misure adottate dallo Stato membro, infatti, costituiscono  attuazione  di un obbligo convenzionale internazionale, non derogabile discrezionalmente dall’amministrazione dello Stato firmatario, neppure invocando principi di proporzionalità  e parità  di trattamento in relazione ad altri stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, ma non sottoposti a segnalazione. 


*
La sentenza n. 645/2013 è identica nella massima.
*
Cfr. ordinanza TAR Puglia Bari, sez. II, 29 settembre 2011, n. 808 – 2011
*

N. 00633/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01554/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2011, proposto da M. V., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Napoli 138; 

contro
Ministero dell’Interno, Polizia di Frontiera di Bari, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Polizia di Frontiera di Bari in data 12 giugno 2011, notificato in pari data, con il quale è stato disposto il respingimento alla frontiera del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Tiziana Sangiovanni;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente impugna il provvedimento di respingimento della Polizia di Frontiera di Bari del 12 giugno 2011, adottato sul presupposto dell’esistenza a suo carico di una segnalazione nel sistema informativo S.I.S. ai sensi del paragrafo 96 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con legge n. 388 del 1993;
Ritenuto di dover respingere il ricorso, confermando l’avviso sommariamente espresso nella fase cautelare, con ordinanza di questa Sezione n. 808/2011;
Ritenuto di dover respingere il primo ordine di censure, con cui il ricorrente deduce la nullità  del provvedimento di respingimento, poichè il decreto della Polizia di Bari è stato redatto in lingua italiana con traduzione in lingua francese, inglese e spagnola e consegnato a mani al destinatario, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 del D.P.R. n. 394 del 1999;
Ritenuto altresì di dover respingere le censure relative al difetto di motivazione ed alla violazione del principio di proporzionalità , poichè in sintesi:
– secondo la prevalente giurisprudenza, la normativa italiana che impedisce l’ingresso allo straniero nel territorio nazionale quando sia presente una segnalazione in “area Schengen” costituisce attuazione di un obbligo convenzionale internazionale e, di conseguenza, la situazione del cittadino straniero oggetto di segnalazione non può essere assimilata a quella di altri cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato Italiano (cfr. TAR Toscana, sez. II, 2 marzo 2011 n. 394);
– il semplice richiamo alla segnalazione nel S.I.S. non è sufficiente solo quando dal tenore del provvedimento impugnato non emerga la riferibilità  della segnalazione allo straniero e l’Amministrazione non abbia indicato la ragione della segnalazione: nel caso di specie, invece, il ricorrente non contesta la sussistenza della segnalazione a suo carico, sul presupposto dell’espulsione disposta nei suoi confronti dalla Questura di Rieti ed annotata in data 18 dicembre 2006, attestando così la sua diretta riferibilità  e la collegata motivazione;
– la fattispecie, quindi, rientra nella previsione del paragrafo 96, comma 3, della Convenzione Schengen, il quale recita: “Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri”;
– può concludersi, perciò, che quando sia nota la ragione del divieto di ingresso in “area Schengen” e la riferibilità  allo straniero interessato, la segnalazione nel sistema S.I.S. ai sensi del paragrafo 96 della Convenzione comporta un effetto preclusivo automatico per l’accesso nel territorio dei Paesi aderenti, con esclusione di ogni ulteriore discrezionalità  in capo all’Amministrazione competente e fatte salve le limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2009 n. 2121; Id., sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1239; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2010 n. 7141; TAR Veneto, sez. III, 15 dicembre 2011 n. 1849; TAR Puglia, Bari, sez. III, 19 aprile 2012 n. 752);
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso con integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria