1. Sanità  e farmacie – Farmacie – Pianificazione – Individuazione nuove sedi farmaceutiche -Inerzia del Comune – Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione – Legittimità 


2. Sanità  e farmacie – Farmacie – Pianificazione – Individuazione nuove sedi farmaceutiche – Art. 11 D.L. n. 1/2012 – Discrezionalità  – Sindacato del G.A. – Limiti – Legittimità  – Fattispecie


3. Sanità  e farmacie – Farmacie – Assegnazione delle nuove sedi – In pendenza di impugnativa avverso la perimetrazione – Legittimità 


4. Sanità  e farmacie – Farmacie – Pianificazione – Individuazione nuove sedi farmaceutiche – Decisione localizzativa – Esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione – Osservazioni del Sindaco – Natura endoprocedimentale – Competenza generale e residuale della Giunta comunale – Conseguenze

1. Non vi è violazione delle competenze normativamente stabilite per l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012, ove sia provato che, nel termine previsto, l’Amministrazione comunale non vi abbia provveduto, dovendo pertanto ritenersi legittima l’adozione di poteri sostitutivi da parte della Regione.


2. Posto che le scelte di merito compiute dalla p.A. sono sindacabili soltanto per difetto di istruttoria e illogicità , alla stregua delle previsioni dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 – secondo cui ogni Comune deve avere una farmacia ogni 3.300 abitanti e, al fine di assicurare una maggiore accessibilità  al servizio farmaceutico, sentiti l’azienda sanitaria e l’ordine provinciale dei farmacisti, deve identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie – è stata ritenuta rispondente all’obbiettivo di garantire una copertura più capillare del servizio sul territorio comunale, la localizzazione della nuova sede farmaceutica  compiuta dall’Amministrazione (nel caso di specie è stato ritenuto che la localizzazione della nuova sede rispetta la distanza minima di 200 metri dalle farmacie esistenti e garantisce la copertura del servizio anche con riferimento ai flussi turistici che interessano la zona).


3. Nessuna norma o principio dell’ordinamento impone all’Amministrazione di sospendere un  procedimento nella sua fase attuativa  (nella specie, di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche), per la sola circostanza che siano pendenti impugnative giurisdizionali avverso gli atti presupposti (nella specie, la delibera di perimetrazione).


4. In materia di localizzazione di sede farmaceutica, è inammissibile l’impugnativa delle osservazioni del Sindaco, trattandosi di atti di natura endoprocedimentale, privi di autonoma lesività , rispetto alla decisione assunta dalla Regione nell’esercizio dei poteri sostitutivi e tenendo conto anche del fatto che, secondo l’interpretazione preferibile, tali adempimenti non spetterebbero in ogni caso al Sindaco, bensì alla competenza generale e residuale della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. 

Sono identiche nelle massime le sentenze TAR Puglia Bari, sez. II, n. 623 – 2013624 – 2013625 – 2013.

N. 00626/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Farmacia Lanzisera dott. Felice, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia 78/C; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31-33; 
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, non costituita; 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro 135;
Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Costantino in Bari, via Argiro 90; 

nei confronti di
Farmacia dott.ssa Rubino Grazia, non costituita; 

per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta della Regione Puglia 19 giugno 2012 n. 1261, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 in data 11 luglio 2012, recante “Adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, nella parte in cui ha approvato l’istituzione della nuova sede farmaceutica (n. 12) nel Comune di Fasano, individuando la zona di ubicazione in località  Savelletri, come da cartografia allegata;
– dei pareri favorevoli espressi dall’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi;
– della nota della Regione Puglia del 16 maggio 2012;
– del verbale della riunione del 29 maggio 2012;
– della determinazione dirigenziale della Regione Puglia 1 febbraio 2013 n. 39, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 in data 7 febbraio 2013, recante “Indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (¦) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11”, nonchè del bando di concorso e dei relativi allegati;
– delle note prot. n. 14160 del 23 aprile 2012 e prot. n. 18470 del 29 maggio 2012 del Sindaco del Comune di Fasano;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi e del Comune di Fasano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Natalia Pinto, avv. Mariangela Rosato, avv. Tommaso Di Gioia e avv. Ottavio Carparelli;
Verificata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso che il ricorrente, titolare di farmacia nel Comune di Fasano, impugna i provvedimenti in epigrafe, con i quali la Regione Puglia ha preso atto dell’inerzia del Comune in ordine all’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ed ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall’art. 11, nono comma, del decreto legge n. 1 del 2012, dapprima individuando le zone ed i confini della nuova sede (n. 12, in località  Savelletri) ed in seguito pubblicando il bando di concorso straordinario per la sua assegnazione;
Ritenuto, in rito, di dover dichiarare irricevibile l’eccezione dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi (sulla competenza della sezione staccata di Lecce), formulata per la prima volta con memoria depositata il 22 marzo 2013, oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover respingere l’unico ed articolato motivo del ricorso principale avverso la delibera regionale n. 1261 del 2012, poichè in sintesi:
– non vi è stata violazione delle competenze normativamente stabilite per l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, ai sensi del secondo comma dell’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, essendo provato che, entro il termine perentorio del 24 aprile 2012, il Comune di Fasano non aveva provveduto e non potendo ritenersi che la Regione, dopo aver acquisito i pareri obbligatori dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine provinciale, fosse obbligata ad interpellare il Comune inerte prima di esercitare il potere sostitutivo;
– quanto alla pretesa irragionevolezza ed erroneità  della localizzazione decisa dalla Regione, non possono accogliersi le doglianze formulate dal ricorrente, che attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all’Amministrazione e caratterizzate da ampia discrezionalità , come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d’istruttoria ed illogicità , che nella specie non si ravvisano;
– l’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, nella parte che qui interessa, stabilisce infatti che ogni comune deve avere una farmacia ogni 3.300 abitanti e che, al fine di assicurare una maggiore accessibilità  al servizio farmaceutico, sentiti l’azienda sanitaria e l’ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità  del servizio farmaceutico anche ai residenti in aree scarsamente abitate;
– la norma appare caratterizzata da una duplice finalità , quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità  del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668), e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà  di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 3 settembre 2012 n. 338);
– la prescritta finalità  di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, nè può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità  che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti;
– l’esame della cartografia prodotta in atti conferma che la localizzazione della nuova sede, oltre a rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 475 del 1968, risponde in concreto all’obbiettivo di garantire una copertura più capillare del servizio sul territorio del Comune di Fasano, specialmente in relazione ai flussi turistici che interessano la frazione di Savelletri;
Ritenuto, inoltre, di dover respingere la censura dedotta in via autonoma, mediante motivi aggiunti, avverso il bando di concorso approvato dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 39 del 2013, poichè nessuna norma o principio dell’ordinamento impone all’Amministrazione di sospendere il procedimento di assegnazione delle nuove sedi per la sola circostanza che siano pendenti impugnative giurisdizionali avverso la delibera di perimetrazione;
Ritenuto, viceversa, di dover dichiarare inammissibile l’impugnativa delle note prot. n. 14160 del 23 aprile 2012 e prot. n. 18470 del 29 maggio 2012 del Sindaco di Fasano, trattandosi di mere osservazioni scritte di natura endoprocedimentale, prive di lesività  e di efficacia causale in ordine alla decisione localizzativa alfine assunta dalla Regione Puglia: secondo l’interpretazione preferibile, infatti, tali adempimenti non spettano in ogni caso al Sindaco e rientrano nella competenza generale e residuale della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 2013 n. 1486 ed i precedenti ivi richiamati);
Ritenuto, in conclusione, di dover in parte dichiarare inammissibile ed in parte respingere nel merito il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia e del Comune di Fasano, nella misura forfetaria indicata in dispositivo, e con compensazione nei confronti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, che non ha svolto difese nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia e del Comune di Fasano, a ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti). Compensa le spese nei confronti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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