Processo amministrativo – Tutela cautelare – Vincolo paesaggistico – Periculum in mora – Insussistenza

Va respinta, per mancanza del danno irreparabile, l’istanza cautelare promossa dalla ricorrente, allorquando il provvedimento impugnato – parere, con prescrizioni della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio – non impedisce la realizzazione dell’opera, ma si limita ad apporre prescrizioni riduttive dell’impatto della medesima.

N. 00229/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00388/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2013, proposto da:

Giuseppe Massenzio, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio D’Antuono, Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; Donatina Russo, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Giulio D’Antuono, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg e Bat, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Provincia di Foggia, Comune di Lucera; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del parere, con prescrizioni, n. 16508 del 20.11.2012 della Soprintendenza per iBeni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, allegato alla determina n. 3943/7/ reg. deter. della Provincia di Foggia;
– della determina n. 3943/7/reg. deter. del 27.12.2012, ricevuta il 10 gennaio 2013, a firma del responsabile del settore Assetto del Territorio – S.I.T. e Beni Culturali della Provincia di Foggia con la quale si rilasciava l’autorizzazione paesaggistica in conformità  al parere della Soprintendenza e, quindi, con prescrizioni;
– della nota prot. n. 0002572 del 20.02.2013 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
– di ogni altro atto connesso o presupposto ai provvedimenti impugnati, ancorchè non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti quando se ne avrà  piena cognizione
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg e Bat e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Giulio D’Antuono;
 

Rilevato che, in questa fase di sommaria delibazione, non paiono condivisibili le osservazioni svolte da parte ricorrente (ancorchè suffragate dal richiamo a taluni precedenti sentenze della sezione relative al vincolo paesaggistico in questione), nel mentre risultano non illogiche le considerazioni svolte dalla Soprintendenza circa la natura e funzione del suddetto vincolo;
Considerato che il provvedimento impugnato non impedisce la realizzazione dell’opera ma si limita ad apporre prescrizioni riduttive dell’impatto della medesima, sicchè anche il danno lamentato non si configura, in attesa della decisione di merito, come irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)