1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Mancata analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate – Illegittimità 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio – Atto endoprocedimentale – Non impugnabile


3. Procedimento amministrativo – Partecipazione –  Art. 2, comma 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241  e s.m.i. – Sospensione sine die del procedimento – Illegittimità 

1. àˆ fondata la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di ingiunzione di presunte opere abusive, atteso che per giustificare l’ingiunzione di demolizione è necessaria l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente.


2. L’avvio del procedimento di annullamento dei titoli edilizi è atto endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile.


3. L’art. 1, comma 38, della L. 6 novembre 2012, n. 190 -che ha aggiunto al comma 1 dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il seguente periodo: “Se ravvisano la manifesta irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità  o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”- non consente di sospendere sine die la conclusione dei procedimenti.

N. 00225/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00412/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2013, proposto da:

Michele Pastore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Nicolò De Marco e Michele Giangregorio, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via Abate Gimma, n. 189;

contro
Comune di Casamassima, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Crispi, n. 10; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell’Ordinanza di ingiunzione di riduzione in pristino n. 15 del 12.2.2013 notificata il 13.02.2013, con la quale veniva intimata al ricorrente la demolizione di opere presunte abusive;
2) della nota prot. 043 dell’11.2.2013 di avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela, nella parte in cui determina in anni 3 il termine di chiusura del procedimento;
3) della nota n. 02018/UT del 7.02.2013 con la quale è stato sospeso sine die l’esame di variante in corso d’opera del fabbricato, in applicazione della legge “antocorruzione”;
nonchè di ogni altro atto, connesso presupposto e/o conseguenziale a quello impugnato, con particolare riferimento ai verbali di sopralluogo della Polizia Edilizia comunale;
nonchè per la condanna del Comune di Casamassima a provvedere, in assegnando termine, alla conclusione dei procedimenti pendenti in merito all’istanza di variante in corso d’opera e di annullamento di titoli edilizi, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta in ipotesi di persistente inadempimanto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto arrecato dal provvedimento impugnato e la relativa condanna dell’Amministrazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Nicolò De Marco, Michele Giangregorio e Giuseppe Russo;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che per giustificare l’ingiunzione di demolizione è necessaria l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre il provvedimento di ingiunzione di riduzione in pristino stato dei luoghi oggetto dell’odierno gravame non contiene tale specifica indicazione;
RITENUTO che l’avvio del procedimento di annullamento dei titoli edilizi sia atto endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile;
RITENUTO che l’art. 1, comma 38, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, ha aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità  o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», richiamato a fondamento del provvedimento n. 02018/UT del 7 febbraio 2013, non consente di sospendere sine die la conclusione dei procedimenti;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie in parte la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’ordinanza di ingiunzione di riduzione in pristino n. 15 del 12 febbraio 2013 e la nota n. 02018/UT del 7 febbraio 2013.
Fissa l’udienza pubblica del 20 febbraio 2014 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)