Tutela dei beni culturali e paesaggio – Bellezze naturali – Procedimento apposizione vincolo paesaggistico – Anticipazione regime vincolistico – Necessaria autorizzazione paesaggistica 

L’avvio del procedimento di apposizione del vincolo paesaggistico comporta, per il combinato disposto degli artt. 139 2° comma e 146 1° comma D.Lgs. n. 42/2004, l’anticipazione del regime vincolistico sin dalla pubblicazione della determina, dunque è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, anche in presenza di dichiarazione sopraintendenziale di insussistenza del vincolo.

N. 00222/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01805/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

H3g S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Irti, Fabrizio Colavecchio, Lorenzo Albanese Ginammi, con domicilio eletto presso Fabrizio Colavecchio in Bari, C.so Vittorio Emanuele, 143;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.ra Comunale, via P. Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota prot. 218658 del 28 settembre 2012 del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, a firma del tecnico istruttore, ing. Nicola Cortone, e del direttore di ripartizione, arch. Anna Maria Curcuruto, notificata a H3G in data 5 ottobre 2012;
b) di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, conseguenti e, comunque, connessi alla nota sub a), eventualmente adottati, anche ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto, ivi compresa, per quanto possa occorrere, la nota prot. 22209 del 30 gennaio 2012 del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, a firma del tecnico istruttore, ing. Nicola Cortone, e del direttore, arch. Anna Maria Curcurulo;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno cagionato a H3G.
Con i motivi aggiunti depositati il 28 marzo 2013 si chiede l’annullamento:
a) della nota prot. 5438 del 9 gennaio 2013 del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, a firma del Direttore, arch. Anna Maria Curcuruto, depositata il 10 gennaio 2013;
b) di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, conseguenti e, comunque connessi alla nota sub a), eventualmente adottati, anche ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno cagionato a H3G.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Fabrizio Colavecchio e Augusto Farnelli;
 

– ritenuta, prima facie, l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero, non appare pertinente il richiamo alla nota della Soprintendenza BAP 2.8.2012, di insussistenza del vincolo paesaggistico. Ciò in quanto, nelle more di tale dichiarazione soprintendendizia, è sopraggiunta determina comunale 3.7.2012, n. 425, con cui è stato dato avvio al procedimento di apposizione del vincolo paesaggistico sull’area interessata, con relativa pubblicazione sull’albo pretorio. La qual cosa comporta, per il combinato disposto dell’art. 139 2° co. e 146 1° co. d. lgs. n. 42/04, l’anticipazione del relativo regime vincolistico sin dal momento della pubblicazione della determina, con contestuale necessità , per il ricorrente, di munirsi di relativa autorizzazione paesaggistica prima della realizzazione dell’infrastruttura programmata;
– ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
Respinge la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)