Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Revoca – Carente motivazione – Illegittimità 

à‰ illegittima la revoca di un’ordinanza di demolizione emessa dall’Amministrazione, a seguito di una (nella specie, secondo il TAR, superflua) richiesta di integrazione dei documenti  e relativa trasmissione degli stessi  da parte degli interessati, posto che tale revirement dell’Amministrazione è illogico allorquando avvenga sulla base di elementi privi di significato nonchè meramente formali.

N. 00596/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02207/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2011, proposto da: 
Francesco Ladisa, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5; 
contro
Comune di Modugno; 
nei confronti di
Luciano Pascazio; 
per l’annullamento
del provvedimento comunale prot. n. 49145 del 10.10.2011, a firma del dirigente f,.f. del II Settore e del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto Revoca ordinanza di “Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”, in atti al prot. n. 12271 del 9.3.2011;
di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi, ivi compresi, per quanto di interesse il provvedimento comunale prot. n. 49724 dell’11.10.2011, a firma del Dirigente f.f. del II Settore e del Responsabile del procedimento recanteSegnalazione dell’ 11-14/12/2010, acquisita in atti al prot. 64444 comunicazione conclusione procedimento; il provvedimento comunale prot. 45070 del 15.9.2011, recante Relazione istruttoria a seguito del CIL n. 43/bis del 2.2.2011 prot. 5924 – immobile sito in via Roma, 14; il provvedimento comunale prot. n. 37285 del 22.7.2011, recante Comunicazione inizio lavori immobile in Modugno via Roma 14, in atti prot. 5924 del 3.2.2011. Richiesta Integrazione.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso in esame Ladisa Francesco impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato sito in Modugno ad angolo fra Via San Luca e Via Roma espone che nel dicembre 2010 il sig. Luciano Pascazio, proprietario di un fabbricato confinante, avrebbe eretto una muratura in elevazione rispetto al preesistente muro d’attico (alto un metro) oscurando in tal modo preesistenti finestre del fabbricato di proprietà  del ricorrente, regolarmente assentite con concessione edilizia 31/1987 e successive varianti, finestre che si affacciavano sul lastrico solare della proprietà  Pascazio posizionato ad una minore quota altimetrica e legittimate peraltro da un regolare accordo transattivo intercorso tra l’Ing. Nicola Ladisa, genitore del ricorrente e suo dante causa, e lo stesso sig. Pascazio (transazione del 19.11.1988), sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori.
A seguito di un esposto del ricorrente e della relativa istruttoria avviata dall’ufficio tecnico del Comune, è stata accertata la compiuta realizzazione della muratura nei termini indicati dal ricorrente, cui ha fatto seguito l’ordinanza di sospensione dei lavori, nonchè ulteriore sopralluogo, dal quale è risultato che erano in corso lavori di parziale demolizione del muro, tuttavia non compiutamente rimosso con conseguente proposta di ingiunzione a demolire.
In data 3.2.2011 il predetto sig. Pascazio ha comunicato all’Amministrazione comunale di aver dato inizio ai lavori di innalzamento del muro di confine con la proprietà  del ricorrente in via di urgenza ed al fine di garantire sicurezza, igiene e salubrità  del suo immobile, risultando i locali di proprietà  del ricorrente in stato di totale abbandono, tale da integrare un’agevole via di accesso per eventuali male intenzionati, con pregiudizio degli interessi della ditta Bianco Corredi conduttrice in locazione dell’immobile del Pascazio; il predetto ha rappresentato che tali lavori, sospesi per effetto dell’ordinanza adottata dal Comune, erano stati ripresi per le ragioni su indicate e che si sarebbe comunque provveduto ad una riduzione dell’altezza del muro in modo tale da non superare metri tre dal piano di calpestio.
Il ricorrente, premesso il suo pieno diritto di aprire vedute o luci lungo il confine sulla proprietà  Pascazio, in virtù degli accordi transattivi intercorsi e della specifica costituzione di servitù in tal senso a carico del Pascazio, espone che – a seguito di quanto sopra – sarebbe intervenuto parere dell’Ufficio tecnico favorevole all’emissione del provvedimento di ingiunzione alla demolizione e ripristino, giusta relazione istruttoria del 23.2.2011 a firma del geom. Longo, condivisa peraltro dal responsabile del Servizio e dal Dirigente del II Settore.
àˆ stata pertanto adottata l’ordinanza di demolizione e ripristino prot. 12271 del 9.3.2011.
Tuttavia, nonostante il decorso del termine di novanta giorni assegnato, inspiegabilmente l’U.t.c., in relazione alla comunicazione di inizio lavori, ha richiesto al Pascazio di depositare documentazione integrativa, cui ha fatto infine seguito la revoca dell’ordinanza di demolizione, configurandosi una sorta di sanatoria in via di fatto degli abusi realizzati, con un deciso revirement dell’azione amministrativa, che il ricorrente censura deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione e mancata applicazione dell’art. 97 Cost., violazione del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà . Difetto di istruttoria.
2) violazione del D.P.R. 380/2011. Difetto di motivazione del provvedimento di revoca. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà . Violazione dei diritti dei terzi;
3) violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990;
4) violazione della delibera G.R. 130/2010.
L’Amministrazione comunale intimata ed il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
All’Udienza pubblica del 4 aprile 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
àˆ anzitutto fondato il secondo motivo di censura, nella parte in cui si deduce difetto di motivazione e eccesso di potere per contraddittorietà  dell’azione amministrativa.
Ed invero, dall’impugnato provvedimento non risulta in alcun modo possibile evincere le ragioni che hanno supportato l’impugnato provvedimento di revoca dell’ingiunzione a demolire e, in definitiva, indotto l’Amministrazione ad adottare una linea di condotta diametralmente opposta a quella fino a quel momento posta in essere.
In particolare, se già  appare incomprensibile e illogica in sè una richiesta di integrazione documentale sulla base di una istanza del controinteressato e dopo l’inutile decorso del termine di novanta giorni per provvedere alla demolizione e ripristino, ancor più incomprensibile e contraddittorio appare ilrevirement dell’azione amministrativa sulla base di una richiesta di integrazione e della relativa trasmissione della documentazione richiesta relative entrambe a dati per lo più meramente formali e privi di reale significato.
Ed infatti con istanza di integrazione a firma dell’U.t.c. del 22.7.2011 è stato richiesto al controinteressato di produrre copia del documento di identità , elaborato progettuale a firma di tecnico abilitato, dichiarazioni ex art. 6 D.P.R. 380/2001 a firma di tecnico abilitato, D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori, scheda rifiuti, nonchè elaborato progettuale sostitutivo del precedente a firma di tecnico abilitato.
Sulla base di tale formale documentazione il Responsabile del procedimento e il Dirigente del II Settore f.f., ing. Petraroli, ha inspiegabilmente ritenuto essere “venuti meno i presupposto che hanno condotto all’emanazione dell’ordinanza di demolizione di ripristino dello stato dei luoghi n. 12271 del 9.3.2011”, disponendosi di conseguenza la revoca della predetta ordinanza.
Tale provvedimento risulta del tutto contraddittorio e distonico rispetto agli atti in precedenza assunti dallo stesso ufficio, ivi compresi Relazioni e pareri istruttori, tutti nel senso della necessità  di adozione del provvedimento di ingiunzione al ripristino.
Ricorre pertanto all’evidenza eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà  dell’azione amministrativa, nonchè assoluto difetto di motivazione.
Risulta altresì fondato il terzo motivo di censura, con cui si deduce violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione dei principi in tema di autotutela, atteso che nell’impugnato provvedimento non risulta operata alcuna valutazione in ordine ad una presunta illegittimità  della pregressa ordinanza ingiunzione alla demolizione, nè valutato l’interesse pubblico attuale e concreto alla eliminazione del predetto provvedimento sanzionatorio, nè valutate le relazioni istruttorie pregresse e le istanze e la posizione del ricorrente Ladisa.
In virtù di quanto sopra devono ritenersi assorbiti e superati i restanti profili di censura dedotti, fermo restando che le disposizioni di cui all’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/01, che prevedono che il rilascio del permesso di costruire (che comunque non ricorre nel caso di specie, salvo ravvisare nel sibillino provvedimento di revoca impugnato un permesso di costruire in sanatoria) debba intendersi sempre rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, lungi dall’integrare un vizio di legittimità  ulteriore dell’impugnato provvedimento, implica semplicemente che il predetto titolo edilizio non costituisce ostacolo alla tutela dei diritti dei terzi innanzi al Giudice civile.
Restano altresì assorbite le domande di annullamento proposte nei confronti di atti infraprocedimentali e relazioni istruttorie, di per sè privi di qualsivoglia lesività , atteso che l’accoglimento della domanda principale e il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca dell’ordinanza di demolizione assicurano esaustiva tutela delle ragioni del ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca dell’ordinanza di ingiunzione a demolire, la quale resta pertanto perfettamente efficace, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso c.u., seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Modugno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento prot. n. 49145 del 10.10.2011.
Condanna il Comune di Modugno al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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