Procedimento amministrativo – Partecipazione – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Diniego – Omesso preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 – Illegittimità  – Sussistenza

Posto che la comunicazione ex art. 10-bis è posta a tutela non solo delle garanzie partecipative dell’interessato ma anche del corretto agire amministrativo,  deve ritenersi illegittimo il diniego opposto sull’istanza di rilascio di permesso di costruire qualora tale diniego non risulti preceduto dal suddetto preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, ed in assenza, altresì, della prova dell’Amministrazione in ordine all’applicabilità  dell’art. 21-octies L. 241/1990.

N. 00591/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2010, proposto da: 
Michele Giuseppe Cicorella, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Petrarota, Michele De Palma, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62; 

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Isabella Loiodice in Bari, via Nicolai 29; 

nei confronti di
Antonio Giaconella; 

per l’annullamento
della nota prot. 30969 del 12.10.2010 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato e del Responsabile del procedimento contenente comunicazione di diniego di permesso di costruire; di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società  Edildue s.r.l., impugna il provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Corato del 12.10.2010 con cui è stato espresso il diniego sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in Corato alla via Belvedere 22.
A supporto dell’impugnazione il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, per falsa applicazione delle n.t.a. del p.r.g. di Corato per la zona C, per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento ed omessa ponderazione della situazione di fatto, difetto e/o inadeguatezza dell’istruttoria, carenza di motivazione, erroneità  dei presupposti in fatto e in diritto, straripamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Corato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 21 marzo 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
àˆ invero fondato il primo motivo di censura con cui si deduce, tra l’altro, la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i..
L’impugnato provvedimento invero non è stato preceduto dalla rituale comunicazione del preavviso di diniego, in violazione della norma citata.
Tale censura risulta puntualmente articolata dal ricorrente non soltanto con riferimento al mero profilo della violazione formale, bensì nella sua sostanziale articolazione, nel senso che il ricorrente ha evidenziato in sede giurisdizionale tutte le concrete ragioni che avrebbe avuto diritto di dedurre in sede di contraddittorio e di osservazioni nell’ambito del sub procedimento di cui al citato art. 10 bis.
Ha invero rappresentato che l’intera maglia in cui ricade l’area di intervento risulta edificata per oltre il 70% nonchè dotata di infrastrutture e opere di urbanizzazione, rappresentando che l’area di sua proprietà  costituisce in realtà  lotto intercluso, con conseguente inutilità  dell’intervento di strumento urbanistico attuativo (piano di lottizzazione), secondo le prescrizioni di cui alla normativa urbanistica vigente nella Regione Puglia e in conformità  di consolidato orientamento giurisprudenziale.
Nè l’Amministrazione in questa sede ha fornito prova idonea a supportare l’applicabilità  alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 21 octies l. 241/1990.
La norma di cui all’art. 10 bis risponde all’esigenza non solo e non tanto di tutela delle ragioni del privato, attraverso le garanzie partecipative in contraddittorio, ma anche e soprattutto di tutela del corretto agire amministrativo, realizzando le premesse per una compiuta valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, al fine di realizzare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa.
àˆ evidente infatti che, a seguito dell’apporto partecipativo del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare quanto dedotto e procedere ad adeguati accertamenti in ordine alla edificazione della maglia urbanistica per almeno il 70% allo stato dell’urbanizzazione dell’area, alla verifica del rispetto degli standards urbanistici.
Dalla lettura dell’impugnato provvedimento, recante formalmente una “comunicazione di non ammissibilità  dell’intervento proposto”, nonchè l’inciso “la presente è da intendersi ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.”, potrebbe lasciare perplessi, nel senso che potrebbe intendersi tale atto come esso stesso integrante applicazione dell’art. 10 bis e non già  determinazioni conclusive dell’iter procedimentale.
Rileva tuttavia il Collegio che, in disparte l’equivocità  di cui sopra, l’impugnato provvedimento deve intendersi come definitivo diniego, risultando il riferimento alla legge 241/1990 meramente pleonastico e non significativo.
Ciò non tanto per il fatto che non risultano indicati i termini per la presentazione di osservazioni, termini che in effetti potrebbero desumersi dalla norma richiamata (risolvendosi tale anomalia in un vizio di mera forma), quanto invece soprattutto per il fatto che a tale provvedimento – comunicazione del 12.10.2010 non ha fatto seguito alcuna definitiva determinazione, risultando in tal modo comprovata la natura di atto di definitivo diniego.
Restano assorbiti i restanti profili di censura di carattere sostanziale in relazione alla successiva riedizione del procedimento con il rispetto delle citate garanzia partecipative.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del c.u., seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Corato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Corato al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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