Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria – Restauro conservativo – Diniego  – Illegittimità  – Fattispecie

àˆ illegittimo il diniego di permesso di costruire in sanatoria chiesto per un intervento avente i caratteri del restauro e risanamento conservativo – ai sensi dell’art. 3 del T.U edilizia e vigenti N.T.A. comunali – piuttosto che della nuova opera, essendo il medesimo da effettuarsi su un lastrico solare idoneo a esprimere volumetria già  al momento dell’originario intervento edilizio a suo tempo assentito (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 33 del P.P. vigente, si trattava di trasformazione di pergolato, già  autorizzato, in tettoia con tegole in cotto: trasformazione per la quale le stesse N.T.A. prescrivono l’uso di tegole a canale oppure tegole in cotto).
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Vedi Cons. St., sez. VI, ric. n. 5739 – 2013, sentenza 18 febbraio 2015, n. 825 – 2015
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N. 00574/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2012, proposto da: 
Isabella Donvito, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q. Sella, 120; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso Anna Valla in Bari, c/o Avv.ra Comunale via P. Amedeo 26; Ministero Per i Beni e Le Attività  Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Valeria Petruzzelli Garofalo; 

per l’annullamento
della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia del Comune prot. n. 45059 del 24.2.2012, di diniego di sanatoria per trasformazioni edilizie.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Ministero Per i Beni e Le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti l’avv. Rossella Malcangio, in sostituzione dell’avv. Luigi Paccione, per la ricorrente; l’avv. Anna Valla per il resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Bari ha rigettato l’istanza della ricorrente, volta alla concessione di permesso di costruire in sanatoria, per la trasformazione di pergolato già  autorizzato con nota n. 6051/05, in tettoia con tegole in cotto, sul lastrico di proprietà  della medesima ricorrente, sito in Bari, zona Centro Storico, Via Boemondo n. 9.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: violazione dell’art. 3 lett. c) d.P.R. n. 380/01, in relazione all’art. 37 stesso testo di legge; violazione degli artt. 10-11 NTA del PP della Città  Vecchia di Bari, in relazione all’art. 33 stesso testo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà , erronea presupposizione, carenza di motivazione e illogicità  manifesta.
All’udienza del 21.3.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con i vari motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente l’illegittimità  dell’impugnato diniego, in quanto assunto in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 10-33 NTA del Piano Particolareggiato della Città  vecchia di Bari. Ciò tenuto conto della natura meramente conservativa dell’intervento in esame, consistente nella copertura di un pergolato già  autorizzato, con tegole in cotto.
Le censure sono fondate.
Recita l’art. 33, 2° comma, delle NTA del PP in esame, che sulle coperture “¦ sono consentiti solo torrini scale, pergole in legno o simili”. Soggiunge poi il 3° comma che: “sono vietate le verande chiuse, le tettoie ¦”.
Infine, dispone il comma 4 che: “le coperture a falde inclinate esistenti dovranno essere restaurate, ovunque possibile, con il recupero dei materiali antichi oppure ricostruite senza alterare la geometria originaria ricorrendo a tegole a canale (“coppi”) oppure a tegole in cotto ¦”.
Pertanto, emerge da tali previsioni che, mentre sulle nuove coperture sono consentite unicamente torrini scale, pergole lignee e simili, sulle coperture già  esistenti è ammissibile – e anzi, in un certo senso, è imposto – il ricorso a tegole in cotto.
Per tali ragioni, occorre valutare se, al momento dell’originaria denuncia di inizio di attività  (2005) esistesse o meno una preesistente volumetria sul lastrico solare di proprietà  della ricorrente, sì da consentire alla ricorrente, già  sino a quel momento, la copertura del vano con tegole in cotto.
E a tal riguardo, emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha realizzato una prima variante all’originaria DIA n. 1853/05, e sostanziantesi, per la parte che in questa sede rileva, nella “formazione di pergolato ligneo”.
Indi, con l’istanza in sanatoria in esame, ha dichiarato di avere provveduto alla copertura del pergolato con tegole in cotto.
Orbene, emerge dall’ampia documentazione fotografica storica allegata alla relazione del tecnico della ricorrente (l’immobile in esame è prospiciente il Castello Svevo, e pertanto è immortalato in numerose foto d’archivio) che gli edifici prospicienti l’area in esame, tra cui quello in oggetto, presentavano sul lastrico, già  sin dagli inizi del 1900, dei volumi con funzione di deposito/mansarda, detti “suppigne”.
In particolare, emerge dal suddetto archivio che tali emergenze architettoniche sono oltremodo diffuse nella zona ottocentesca della città  di Bari.
Orbene, alla luce di tali emergenze documentali, è altamente verosimile che il manufatto posto sul lastrico solare dell’immobile di proprietà  della ricorrente avesse già  una copertura a falde agli inizi del secolo scorso.
Per tali ragioni, più che di nuova opera, deve discorrersi in termini di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3 T.U. Edilizia e 10 NTA, con la conseguente applicazione della previsione del comma 4 dell’art. 33, che impone il restauro ovvero la ricostruzione nel rispetto dei materiali antichi, tra i quali le tegole in cotto.
E tale conclusione è tanto più significativa, se si considera che la Soprintendenza BAP, richiesta del parere in ordine al mantenimento dell’opera realizzata dalla ricorrente, lo ha evaso in termini positivi (cfr. parere n. 6114/09), insistendo unicamente per la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 TU Edilizia. Sanzione prevista, per l’appunto, unicamente in relazione ad interventi non autorizzati di tipo conservativo.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente il deficit di istruttoria e di motivazione dell’impugnato provvedimento, non essendo il diniego in esame accompagnato da alcuna motivazione in merito alla natura del volume realizzato, e quindi in ordine all’operare o meno delle previsioni di cui agli artt. 10-33 comma 4 NTA del PP in esame.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla natura obiettivamente equivoca della presente fattispecie, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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