1. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Destinazione d’uso – Mutamento – Da attività  industriale ad attività  commerciale – Incompatibilità  con la destinazione agricola – Non sussiste 


2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Diniego rilascio del permesso di costruire – Illegittimità  per motivazione insufficiente – Domanda di accertamento delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ex artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a. – Infondatezza

1. Alla luce di principi enucleati  dalla giurisprudenza amministrativa, la destinazione agricola di un’area non costituisce, di per sè, causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso da attività  industriale ad attività  commerciale di un locale, ben potendo assentirsi strutture non incompatibili con la destinazione agricola dell’area (specie se, come nel caso di specie, i progettati lavori presentino carattere minimale, sostanziandosi in opere edilizie interne ad un manufatto già  esistente).


2. Va rigettata la domanda volta all’accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire, difettando le condizioni richieste a tal fine dal novellato art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. (che richiama a tal fine le condizioni di cui all’art. 31, comma 3), atteso che viene in rilievo un provvedimento censurato unicamente in ragione del suo deficit motivazionale, la qual cosa fa pertanto salvo il successivo riesercizio del potere discrezionale in capo all’Amministrazione, sia pure con i limiti derivanti dall’effetto conformativo della sentenza.

N. 00573/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2011, proposto da: 
Pasquale Verderosa, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21; 

contro
Comune di Canosa di Puglia; 

per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente dello SUAP del Comune prot. N. 468 del 4.1.2011, recante la richiesta di cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in via Cerignola n. 41;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Canosa ha rigettato l’istanza del ricorrente, di cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Via Cerignola n. 41.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: violazione degli artt. 89-94 NTA del vigente PRG; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
All’udienza del 21.3.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l’illegittimità  dell’impugnato provvedimento, in quanto assunto sul presupposto dell’incompatibilità  con la destinazione urbanistica della zona.
Le censure sono fondate nei termini che seguono.
2.1. Si legge nell’impugnato provvedimento che: “l’istanza è stata erroneamente formulata in quanto si chiede il cambio di destinazione d’uso da attività  industriale ad attività  commerciale di un locale che risulta destinato ad attività  agricola ¦ . L’istanza viene archiviata in quanto il cambio di destinazione d’uso richiesto non risulta compatibile con la destinazione urbanistica della zona e l’attività  richiesta non è prevista dalle specifiche NTA del PRG”.
2.2. Tale essendo il contenuto dell’impugnato provvedimento, occorre ora indagarne la portata. E sul punto, premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “la destinazione a zona agricola di un’area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone, in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva, in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo solo di evitare insediamenti residenziali; pertanto, non costituisce ostacolo all’installazione di opere che non riguardino l’edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate” (C.d.S, V, 15.6.2001, n. 3178. In termini confermativi, TAR Lazio, Latina, I, 19.4.2012, n. 329).
2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il Comune di Canosa di Puglia ha motivato il proprio diniego facendo esclusivo riferimento alla destinazione agricola dell’area in esame, rientrante all’interno del Parco Territoriale Regio Tratturo Appia Traiana. Senonchè, alla luce delle considerazioni sopra esposte, tale destinazione non costituisce, di per sè, causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione, ben potendo in astratto assentirsi strutture non incompatibili con la destinazione agricola dell’area, specie se, come nel caso in esame, i progettati lavori presentano carattere minimale, sostanziandosi in opere edili interne ad un manufatto già  esistente.
Per tali ragioni, l’amministrazione non poteva fondare il proprio diniego sul mero fatto della peculiare destinazione urbanistica dell’area, avendo invece dovuto congruamente motivare in ordine all’incompatibilità  del progetto con le peculiari caratteristiche della zona considerata. In tal senso l’amministrazione non si è determinata, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto sibillina, che “¦l’attività  richiesta non è prevista dalle specifiche NTA del PRG”, e omettendo del tutto di specificare le disposizioni di piano asseritamente in contrasto con il tipo di intervento richiesto.
2.4. àˆ evidente, allora, sotto questo profilo, l’illegittimità  dell’impugnato diniego.
Ne discende il suo annullamento.
3. Va invece rigettata l’ulteriore domanda del ricorrente, volta all’accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire. Ciò in quanto difettano del tutto le condizioni richieste a tal fine dal novellato art. 34 co. 1 lett. c) c.p.a. (che richiama a tal fine le condizioni di cui all’art. 31 co. 3), venendo in questa sede in rilievo un provvedimento censurato unicamente in ragione del suo deficit motivazionale, la qual cosa fa pertanto salvo il successivo riesercizio del potere discrezionale in capo all’amministrazione, sia pure con i limiti derivanti dall’effetto conformativo della presente sentenza.
4. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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