Istruzione pubblica – Concorso selettivo per dirigenti scolastici – Requisiti di partecipazione – Incarico di preside – Presso istituti legalmente riconosciuti – Ammissione – Non spetta

Non può essere ammesso al corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigente scolastico, riservato a coloro che avessero ricoperto la funzione di preside incaricato da almeno un anno, chi sia stato incaricato alla predetta funzione soltanto in istituti non statali legalmente riconosciuti.

N. 00559/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2007, proposto da: 
Modugno Vito Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Ursini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Umberto I n.32; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
-del decreto a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.10139 del 28 novembre 2006 di esclusione del Prof. Modugno Vito Rosario dal corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, indetto con D.M. 03.10.2006;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Ursini e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto ministeriale 3.10.2006 veniva indetto a livello regionale il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di complessivi 1458 dirigenti scolastici nei tre settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi, riservato a coloro che avessero ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art.1 sexies del D.L. n.7/2005, conv. con l. n.43/2005 e dell’art.3bis della legge n.168/2005. Per la Regione Puglia erano previsti 82 posti.
Il prof. Modugno chiedeva di essere ammesso al suddetto concorso dichiarando -per quel che qui rileva- di aver svolto le mansioni di preside incaricato presso l’Istituto tecnico per geometri legalmente riconosciuto “San Carlo”, con sede in Bitonto.
Veniva, tuttavia, escluso per la mancanza dei requisiti prescritti dall’art.4, comma 1, del bando e più precisamente per non aver ricoperto per almeno un anno le funzioni di preside incaricato nelle istituzioni scolastiche statali, giusta decreto a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.10139 del 28 novembre 2006.
Tale provvedimento è oggetto del presente gravame.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti e questa Sezione, con ordinanza n.121/2007, ha respinto l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso.
All’udienza del 6.2.2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con entrambi i due motivi di gravame, parte ricorrente contesta la motivazione su cui si è fondata l’esclusione, rappresentando che nè il bando (motivo sub 1) nè l’art. 1 sexies del D.L. n.7/2005, conv. con legge n.43/2005 e la direttiva ministeriale n.25 del 2.3.2006 (motivo sub 2) limitano l’incarico di presidenza, utile ai fini dell’ammissione al corso-concorso, a quello rivestito presso scuole statali. L’interpretazione seguita dall’Amministrazione resistente si porrebbe in contrasto con il principio di piena parità  tra scuola statale e non, ormai definitivamente sancito dall’art.1 della legge n.62/2000, introducendo un’irragionevole discriminazione tra scuole statali e istituti legalmente riconosciuti, che perseguono le stesse finalità .
Tale interpretazione non può, tuttavia, essere seguita. Pur non trovandoci di fronte ad una norma cristallina (il richiamato art.1 sexies), l’interpretazione logico-sistematica del bando e del quadro normativo di riferimento conduce a conclusioni diverse da quelle attinte dal ricorrente.
Elemento dirimente è che il corso-concorso in questione, bandito sulla scorta delle richiamate norme, era espressamente riservato al personale docente ed educativo in servizio presso le “istituzioni scolastiche statali”. Lo si ricava dal tenore del bando e della richiamata normativa che -inequivocabilmente- si riferiscono al personale in servizio presso l’amministrazione pubblica e alla copertura di posti dirigenziali presso l’amministrazione stessa.
Proprio l’art.1 sexies del citato D.L. 31.1.2005 n.7, invocato dal ricorrente -nel secondo motivo di ricorso- a sostegno dell’illegittimità  dell’esclusione gravata, lascia inequivocabilmente intendere che la previsione del corso-concorso, riservato a chi avesse maturato almeno un anno di incarico di presidenza, fosse indirizzata al “personale delle pubbliche amministrazioni”; ed anzi, a ben guardare, dal tenore della disposizione emerge chiaramente che il corso-concorso in questione rappresentasse un espediente preordinato a garantire la progressione di carriera al personale già  incardinato, sia pure provvisoriamente e in modo precario, nel ruolo di dirigente scolastico nell’amministrazioni pubblica.
In generale, che tale D.L. contenga una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria per l’accesso alla dirigenza scolastica nell’ottica di “..sanare , in via straordinaria, la situazione anomala ..di precariato nell’incarico di Preside..”, è stato chiarito dal Consiglio di Stato, con decisione della sesta Sezione n.472/2008, sebbene con riferimento alle disposizioni dell’art.1 octies dello stesso D.L. (che aveva pur sempre previsto una forma di agevolazione -sebbene diversa rispetto all’art.1 sexies- per chi possedesse i requisiti per l’accesso alla dirigenza secondo la previgente normativa).
Non può allora dubitarsi, se questo è il quadro normativo in cui la selezione per cui è causa trova giustificazione, che anche il richiesto requisito di servizio di “incaricato di presidenza”, poichè fondamentale e qualificante (posto che la procedura era finalizzata proprio all’accesso alla dirigenza), dovesse intendersi ancorato alla stessa tipologia di istituto scolastico cui i posti oggetto di corso-concorso si riferivano.
Tanto, a maggior ragione perchè la parità  scolastica riconosciuta e garantita dalla richiamata legge n.62/2000 non attiene ai rapporti tra istituti scolastici privati e personale da essi dipendente bensì agli alunni, perseguendo l’intento di assicurare a questi un trattamento scolastico equipollente a quello impartito nelle scuole statali, impedendo discriminazione sul piano dei diritti del discente e garantendo il riconoscimento della carriera scolastica presso detti istituti percorsa. Senza trascurare, peraltro, la peculiarità  della figura del Dirigente scolastico di scuola statale, il quale riassume il ruolo di coordinatore delle attività  didattiche ed educative e di organo amministrativo di vertice dell’Istituto, risultandone responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali nonchè del risultato del servizio (cfr. art.25, d.lgs. n.165/2001); figura che non trova corrispondenza in quella omologa delle scuole private, anche paritarie, ove è affiancato dal “gestore” per i profili amministrativi.
Un dato, cioè, può ritenersi acclarato. Siamo in presenza di una disciplina destinata ad operare in via esclusiva con riferimento all’Amministrazione pubblica dell’Istruzione e, in quest’ambito, preordinata a “regolarizzare” posizioni dirigenziali. Pertanto, se questo è il dato di partenza, non trova alcun aggancio sul piano logico-sistematico un’interpretazione, quale quella suggerita dal ricorrente, che pretende di ancorare il requisito qualificante l’accesso privilegiato nei ruoli della dirigenza dell’Amministrazione pubblica ad un ambito più esteso (si ribadisce, l’esperienza di “preside” maturata non soltanto in strutture pubbliche ma anche in scuole private parificate); specie in assenza di una perfetta sovrapposizione di funzioni.
3.- In conclusione il ricorso va respinto. In considerazione, tuttavia, di un dato normativo non proprio inequivoco sul piano testuale, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria