Contratti pubblici – Esecuzione – Provvedimento di risoluzione anticipata del contratto – Sospensione cautelare – Interesse – Non sussiste

Il gestore in scadenza del servizio di igiene urbana non ha un interesse tutelabile e, di conseguenza, in sede cautelare non è accoglibile la richiesta di sospensione del provvedimento che dispone la risoluzione anticipata dell’appalto di servizio, allorquando questa sia espressamente consentita dalle clausole contrattuali.


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Vedi Cons. St., Sez. V, decreto cautelare 12 aprile 2013, n. 1329 – 2013; ordinanza 8 maggio 2013, n. 1659 – 2013; ric. n. 2800 – 2013; cfr. anche ordinanza TAR Puglia Bari, sez. II, n.   48 – 2013 su ric. n. 1846 – 2012, confermata con ordinanza Cons. St., sez.III,  718 – 2013 

N. 00214/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00402/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2013, proposto da:

Tra.De.Co S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Michelangelo Pinto, Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n.29;

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43; 
A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 0587 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto: “scadenza naturale del contratto rep. n.2326 del 30 maggio 2012” a firma del segretario generale del comune di valenzano, nella parte in cui dispone l’abbandono del servizio entro 5 giorni dalla comunicazione;
della nota prot. n. 052/2 del 26.03.2013;
di ogni ulteriore provvedimento connesso presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Aldo Loiodice e avv. Maurizio di Cagno;
 

Rilevato che il contratto ha scadenza naturale prevista al 31.3.2013;
ritenuto che la clausola di cui al punto 3), per quanto non si segnali per cristallina dizione e tenuto conto della natura della cognizione propria della fase cautelare, va interpretata nel senso prospettato dal Comune, consentendo solo la risoluzione anticipata rispetto alla scadenza (come emerge dalla previsione che nessun “compenso” sarebbe dovuto);
ritenuto, pertanto, che non è ravvisabile alcuna legittima aspettativa alla prosecuzione;
ritenuto, infine, che, benchè il nuovo gestore va individuato tramite gara (adempimento al quale il Comune è tenuto e rispetto a cui la ricorrente ha interesse strumentale di partecipazione alla gara), il difetto, in capo alla ricorrente di una posizione tutelabile esclude che, in sede cautelare, possa rivendicare di dover prolungare l’esercizio del servizio di igiene urbana;
Vista la parziale soccombenza, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza cautelare.
Spese integralmente compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)