Processo Amministrativo – Principi generali – Perenzione – Decreto presidenziale -Termine annuale ex d. lgs. 104/2010 artt. 81 e 83 – Opposizione – Principio tempus regit actum – Applicabilità 

In tema di atti processuali vige il principio “tempus regit actum” (per tutte: Consiglio Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001 n. 1). Perciò, una volta cancellata la causa dal ruolo nel 2011, i relativi effetti devono ritenersi regolati dal decreto legislativo n. 104/2010.(Nella fattispecie il ricorrente si era opposto al decreto di estinzione del giudizio affermando che allo stesso trovava applicazione il regime di cui alla legge n. 1034/1971 che fissava nel biennio il lasso di tempo di inattività  produttivo della perenzione).
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 9 gennaio 2014, n. 41 – 2014; ric. n. 5689 – 2014
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N. 00557/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2002 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2002, proposto dalla Plastic Puglia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso l’avv. A. Di Bari in Bari, via Putignani, 226;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Roselli, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Pepe in Bari, via S. Matarrese n. 2/13; 

per l’annullamento
dell’atto n. 14878 del 17.6.2002, comunicato il 20.6.2002, con cui il Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Monopoli ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie, in appresso specificate, realizzate abusivamente in località  Spina ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985, disponendone la trascrizione nel registro dei beni comunali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Vito Petrarota;
 

La società  a responsabilità  limitata Plastic Puglia si oppone al decreto n. 573/2012, pubblicato il 12 dicembre 2012, di perenzione del ricorso n. 1327/2002 R.G.
La causa era stata chiamata all’udienza del 16 febbraio 2011 e del 12 ottobre 2011. In entrambe le occasioni la società  evidenziava che gli atti presupposti erano oggetto dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato n. 6793/2002, promosso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1434/2002.
Poichè dopo le ordinanze n. 5905/2008 e n. 2128/2009, con cui il Consiglio di Stato aveva disposto incombenti istruttori, non è stata fissata l’udienza di discussione, la società  Plastic Puglia chiedeva che il giudizio dinanzi al TAR fosse sospeso, ovvero che fosse concesso un rinvio a data da destinarsi.
In esito all’udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata in effetti cancellata dal ruolo, sicchè, in mancanza di una nuova istanza di fissazione dell’udienza ed essendo trascorso l’anno, il giudizio è stato dichiarato perento, a norma degli articoli 81 e 83 del codice del processo amministrativo.
Sostiene la società  che il decreto di perenzione si ponga in contrasto con l’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in quanto al ricorso, notificato e depositato sotto il regime precedente, dettato dalla legge n. 1034/1971, doveva applicarsi il relativo articolo 25 che fissava nel biennio il lasso di tempo d’inattività  produttivo della prevenzione.
L’argomento non convince.
àˆ pacifico infatti che in tema di atti processuali vige il principio “tempus regit actum” (per tutte: Consiglio Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001 n. 1). Perciò, una volta cancellata la causa dal ruolo nel 2011, i relativi effetti devono ritenersi regolati dal decreto legislativo n. 104/2010.
L’opposizione dunque è da respingere perchè infondata.
Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituita in questa fase l’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’opposizione al decreto n. 573/2012, con cui è stato dichiarato perento il ricorso n. 1327/2002.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)