1. Contratti pubblici – Appalti di servizi e forniture – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Costi per la sicurezza – Obbligo di indicazione nell’offerta – In mancanza di previsione del bando – Non sussiste
2. Procedimento amministrativo – Termini – Impugnazione di una clausola di un bando di gara – Decorre dalla pubblicazione del bando
1. Non sussiste l’obbligo per il concorrente in una procedura ad evidenza pubblica di indicare nell’offerta i costi per la sicurezza aziendale, in mancanza di specifica disposizione in tal senso della lex specialis.
2. Il termine per l’impugnazione del bando di gara nella parte in cui non prescrive che il concorrente indichi nella propria offerta economica i costi relativi agli oneri per la sicurezza aziendale decorre dal momento della pubblicazione del bando, stante l’immediata percepibilità del vizio da parte delle imprese interessate alla partecipazione, che non possono strumentalmente riservarsi di chiedere l’annullamento della lex specialis di gara, e dell’intera procedura in via consequenziale, nell’ipotesi di esito non favorevole.
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Cons. St., sez. III, ordinanza 17 maggio 2013, n. 1821 – 2013 ric. n. 3325 – 2013;
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N. 00208/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00350/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantelli e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il terzo in Bari, corso Cavour n. 31;
contro
Regione Puglia;
nei confronti di
Innovapuglia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
Ised – Ingegneria Elaborazione Dati S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Fabrizio Lofoco e Vania Romano, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del C.d.A. di InnovaPuglia di cui al verbale n. 53 del 30.1.2013, con la quale è stata aggiudicata definitivamente a ISED S.p.A. la gara per l’affidamento dei servizi di realizzazione, conduzione operativa, assistenza tecnica-applicativa e manutenzione del “Nuovo Sistema Informativo di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) in Puglia;
– della nota del 4 febbraio 2013 prot. n. 130204-020, con la quale è stato comunicato al R.T.I. Telecom Italia il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006;
– di tutti i verbali della commissione giudicatrice e, in particolare, di quelli delle sedute n. 25 del 27.11.2012 e n. 26 del 17.12.2012 e n. 27 del 21.12.2012, nella parte in cui hanno considerato valida l’offerta economica di ISED e idonee le giustificazioni da quest’ultima trasmesse in sede di sub procedimento di verifica dell’anomalia, aggiudicando provvisoriamente l’appalto alla controinteressata;
– in via subordinata, e/o per quanto occorrer possa,
(i) del disciplinare di gara nella parte in cui non è previsto l’obbligo per i concorrenti di indicare nella propria offerta economica i costi della sicurezza da rischio specifico;
(ii) della deliberazione del C.d.A. di InnovaPuglia di cui al verbale n. 39 del 13.12.2011;
(iii) della deliberazione del C.d.A. di Innova Puglia di cui al verbale n. 41 del 21.2.2012;
nonchè per l’accertamento
dell’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra la Regione Puglia (o Innova Puglia) e ISED, e del diritto di Telecom Italia a subentrarvi;
ovvero, in subordine,
per la condanna di Innova Puglia e della Regione Puglia al risarcimento per equivalente del pregiudizio dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia S.p.A. e di Ised – Ingegneria Elaborazione Dati S.p.A., che ha proposto ricorso incidentale, con motivi aggiunti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Cozzi, per la ricorrente, avv. Carlo Tangari, per la Innovapuglia, e avv.ti Fabrizio Lofoco, Vania Romano e Franco Gaetano Scoca, per la Ised;
Considerato che i motivi aggiunti al ricorso incidentale (censura n. 4) appaiono prima facie fondati, poichè i chiarimenti forniti da TELECOM ITALIA se appaiono sufficienti a rendere inoperante la causa di esclusione di cui al par. 4.1 del disciplinare (avendo la commissione, a seguito della relativa presentazione, comunque ritenuto valutabile l’offerta), non sembrano consentire di superare la previsione espulsiva di cui all’all. 2 (circa la necessaria completezza della relazione tecnica);
considerato peraltro, quanto al ricorso principale, laddove si denuncia la violazione dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che questo Tribunale ha già dichiarato l’insussistenza dell’obbligo d’indicare i costi di sicurezza aziendale da parte dei concorrenti quando gli atti di gara non lo prescrivano, in sede di redazione dell’offerta economica (Sez. I, 27 settembre 2012 n. 1700); inoltre, in relazione alla lamentata mancanza nel bando della clausola che imponesse detta quantificazione (pur essendo presente in concreto uno schema per la presentazione dell’offerta economica comprendente più di 100 voci), si è ritenuto anche da parte di questo T.A.R. che deve farsi decorrere il termine per impugnare tale atto dal momento della sua pubblicazione, attesa l’immediata percepibilità del vizio da parte delle imprese interessate alla partecipazione, che non possono strumentalmente riservarsi di chiedere l’annullamento della lex specialis di gara, e dell’intera procedura in via consequenziale, nell’ipotesi di esito non favorevole (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2012, n. 2075; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012 n. 567; Sez. VI, 26 febbraio 2010 n. 1140);
considerato pertanto, che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che la non univoca giurisprudenza espressasi sulle questioni sollevate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)