Pubblico impiego – Concorso  – Indizione – In presenza di graduatoria efficace per le medesime posizioni – Motivazione – Necessità 

àˆ illegittima, ove priva di motivazione, l’opzione della p.A.  di procedere ad un nuovo concorso invece di utilizzare una graduatoria ancora efficace per le medesime posizioni funzionali.

N. 00551/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2012, proposto da Sandro Leo, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio V. Petruzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Falcone (Studio avv. Giannelli) in Bari, via Melo, 198; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33; 

nei confronti di
Paolo Antonio Manghisi; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente del Servizio personale e organizzazione della Regione Puglia n.742 del 22.9.2011, avente ad oggetto “annullamento e riproposizione dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 679 del 07.09.2011, pubblicato nel BURP n. 143 del 15.09.2011 per l’assunzione di tredici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D – posizione economica D1 e di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. C – posizione economica C1, presso il Servizio Agricoltura e il Servizio Foreste”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuto e, in particolare, del verbale n. 10 del 22.12.2011, con cui la Commissione esaminatrice ha concluso, per quanto di ragione, la relativa procedura concorsuale oggetto del contendere relativa alla categoria D, nonchè, ma solo tuzioristicamente e ove occorra, la determinazione dirigenziale n. 679 del 7.9.2011 e infine, ove mai nelle more adottati dalla Regione Puglia, del provvedimento di approvazione della graduatoria e degli eventuali contratti di lavoro.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giulio Petruzzi e Isabella Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasporto in sede giurisdizionale, il dottor Sandro Leo ha impugnato la determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia n. 742 del 22 settembre 2011, avente ad oggetto “Annullamento e riproposizione dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 679 del 07.09.2011, pubblicato nel BURP n. 143 del 15.09.2011 per l’assunzione di tredici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D -posizione economica D1 e di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. C- posizione economica C1, presso il Servizio Agricoltura e il Servizio Foreste”.
Con tale atto la Regione stabiliva di procedere ad un nuovo concorso invece di utilizzare la graduatoria, ancora efficace, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia del 27 maggio 2011, n. 423 (“Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per l’assunzione di dieci unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D – posizione economica D1 presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -Servizio Agricoltura. Approvazione atti del concorso e delle relative graduatorie finali”), nella quale il ricorrente, ritenuto idoneo, era collocato alla nona posizione, ovvero risultava il sesto tra i non vincitori.
Costituitasi l’Amministrazione intimata, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 393/2012 (poichè l’opzione operata a favore della nuova procedura selettiva appariva priva di motivazione), confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3700/2012.
Nelle more, questo Tribunale ha annullato, su ricorso della dottoressa Giovanna Monaco, nella medesima situazione dell’odierno istante, la determinazione dirigenziale gravata, con sentenza n. 1914/2012.
Di conseguenza la Regione, con determinazione dirigenziale 27 novembre 2012 n. 905, ha disposto lo scorrimento della precedente graduatoria e ha assunto tra gli altri il ricorrente, che superato il periodo di prova, come da comunicazione prot. n. 1244 del 5 febbraio 2013 dell’Autorità  di Gestione P.S.R. Puglia 2007/2013.
Pertanto il dottor Sandro Leo ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere (nota 7 marzo 2013), con condanna alla spese dell’Amministrazione, mentre la Regione conclude per la declaratoria d’improcedibilità .
Il complesso della vicenda induce il Collegio a dichiarare l’improcedibilità  del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale, che, stante l’illegittimità  della determinazione dirigenziale, come accertato dalla sentenza n. 1914/2012, devono porsi a carico della Regione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00, oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita Dall’utorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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