Istruzione pubblica – Iscrizione corso di laurea – Procedura informatica – Esclusione – Fattispecie
àˆ illegittima l’esclusione dalla graduatoria degli iscritti ad un corso di laurea nel caso in cui il provvedimento sia motivato in ragione del mancato completamento nei termini previsti della procedura informatica di iscrizione ed il ricorrente fornisca concreti elementi di prova atti a dimostrare di aver compiuto il massimo sforzo esigibile e di non aver potuto completare la procedura a causa di una disfunzione dei sistemi informatici, vieppiù ove si consideri che risulta illogico escludere a priori modalità alternative per provvedere alla iscrizione.
N. 00550/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2012, proposto da Marco Murano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Paolino e Pietro Pesacane, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Fatone in Bari, via Principe Amedeo n. 164;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliato in Bari, via Melo, 97;
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso l’Università in Bari, piazza Umberto n. 1;
per l’annullamento
a) della graduatoria Bari, Foggia e Molise del 14.9.2012 riferita ai test di ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2012/2013, pubblicata sul sito Accesso Programmato del M.I.U.R. in pari data, nella parte in cui non ha ricompreso l’odierno ricorrente tra gli ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
b) per quanto di ragione e subordinatamente, del decreto rettorale n. 3489 emanato dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 6.7.2012 e più precisamente dell’art. 6, nella parte in cui ha introdotto adempimenti, a carico dei partecipanti, ridondanti, pleonastici e contraddittori, eludendo così il principio del favor partecipationis;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e comunque connesso e/o richiamato ob relationem ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Domenico Carbonara per l’Università ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Marco Murano, residente a Rionero in Vulture, dopo aver superato i relativi test d’ingresso, ha impugnato la graduatoria delle Università di Bari, Foggia e Molise del 14 settembre 2012 per l’iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2012/2013, pubblicata sul sito Accesso Programmato del M.I.U.R. in pari data, nella parte in cui non lo ha ricompreso tra gli ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Secondo la prospettazione della parte, tale esclusione sarebbe imputabile tra l’altro al decreto 6 luglio 2012 n. 3489 del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (decreto che viene impugnato in via subordinata) e in particolare all’art. 6, laddove ha introdotto adempimenti, a carico dei partecipanti, che, secondo la tesi attorea, sarebbero ridondanti, pleonastici e contraddittori, eludendo così il principio del favor partecipationis.
In concreto, l’istante non è riuscito a perfezionare la propria iscrizione, che doveva essere necessariamente effettuata dal 6 al 10 settembre, ore 15, accedendo con le proprie credenziali al sito Accesso Programmato del M.I.U.R. Il sig. Murano, pur avendo tentato per ore d’inoltrare la domanda utilizzando vari computer (e di tali operazioni fornisce prova attraverso le dichiarazioni dei soggetti che hanno messo a sua disposizione i propri dispositivi), il giorno 10 settembre non è mai riuscito ad entrare nella pagina web all’uopo apprestata. Dopo aver contattato telefonicamente il Ministero e il Cineca, ha inviato il giorno 11 settembre due mail agli indirizzi di posta elettronica rappresentando le insormontabili difficoltà incontrate. Il giorno dopo ha trasmesso agli stessi indirizzi e all’Università di Bari una diffida a provvedere alla sua immatricolazione.
Nonostante tali messaggi, non veniva inserito nella graduatoria degli ammessi al corso in medicina e chirurgia dell’Università di Bari perchè “Il tuo nominativo non è presente in quanto non hai effettuato le scelte dei corsi”.
Si è costituita l’Università , che ha sottolineato come la procedura si sia attenuta alle disposizioni del Ministero, che ha direttamente gestito l’iter insieme con il Cineca (Consorzio universitario per il calcolo matematico).
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 11 ottobre 2012 n. 784, con la seguente motivazione:
“considerato che l’intempestività della dichiarazione di interesse ai fini dell’immatricolazione di cui all’art. 6 del decreto rettorile n. 3489/2012, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, parrebbe imputabile a forza maggiore;
-ritenuto, pertanto, di ammettere con riserva il ricorrente tenuto conto della dichiarazione e scelta delle sedi dallo stesso inviata il giorno successivo a quello di scadenza con posta elettronica certificata, fermo restando l’onere per l’Amministrazione universitaria di mettere a disposizione del ricorrente stesso la graduatoria controversa ai fini dell’individuazione del controinteressato cui notificare il gravame;
-ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile essendo imminente l’inizio dei corsi di laurea”.
All’udienza del 14 marzo 2013 la causa è stata riservata per la decisione.
2.1. Innanzitutto è da rilevare che nè il Ministero nè l’Università di Bari hanno dato comunicazione di controinteressati, come imponeva l’ordinanza n. 784/2012. Il fatto che la mancata iscrizione nel giorno previsto si collocasse a valle della procedura per individuare i soggetti ammessi alle facoltà a numero chiuso fa presumere comunque l’insussistenza di controinteressati, probabilmente per disponibilità di posti dovuta a rinunce o alla mancata utilizzazione delle iscrizioni riservate agli studenti extracomunitari.
2.2. Nel merito il ricorso è fondato.
Come osservato in sede cautelare, il mancato perfezionamento dell’immatricolazione via internet nella data prevista può collegarsi a una situazione di forza maggiore, di cui, per quanto possibile, il ricorrente ha fornito prova o comunque elementi di prova.
Al contrario, l’Amministrazione non ha potuto smentire quanto ex adverso affermato se non facendo riferimento alla mancanza di altre lamentele. àˆ però anche vero che difficilmente può darsi dimostrazione dell’ineccepibile funzionalità di un sistema informatico in quanto, come notorio, questi sistemi non sono soggetti a un preciso monitoraggio, possono divenire obiettivo di attacchi informatici o essere interessati a problemi di rete, anche solo a livello locale.
D’altra parte, se la trasmissione per via telematica è stata prevista sia per facilitare la stessa (ad esempio a beneficio di soggetti che, come il ricorrente, non risiedano in una città sede di università ), sia per garantire la celerità delle operazioni, risulta illogico escludere a priori modalità diverse per la procedura, soprattutto quando, come nel caso concreto, i soggetti che hanno superato il test possono essere facilmente distribuiti fra i vari poli universitari per frequentare i relativi corsi di medicina e chirurgia.
Il ricorso è dunque d’accogliere con conseguente annullamento della graduatoria, nella parte d’interesse, ovvero laddove non comprende il ricorrente negli elenchi ai fini dell’immatricolazione.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria del 14 settembre 2012, in parte qua, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)