1. Leggi, decreti, regolamenti – Istanza di autorizzazione – Esame – Applicabilità nuova normativa – Impossibilità – Ragioni
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Trattamento di casi dissimili in modo diverso – Disparità di trattamento – Non sussiste
1. In virtù del principio tempus regit actum, ove nelle more dell’esame dell’istanza per l’ottenimento di un provvedimento autorizzativo (nella specie, per l’impianto di cartellonistica pubblicitaria stradale) sia mutata in senso restrittivo la disciplina regolamentare della materia, l’istanza deve essere esaminata alla luce della normativa vigente al momento della sua presentazione.
2. Non incorre nella violazione del principio di parità di trattamento l’Amministrazione che abbia provveduto in modo diverso su istanze autorizzative connotate da presupposti di fatto dissimili (nella specie, sono stati autorizzati soltanto gli impianti di cartellonistica pubblicitaria stradale che risultavano conformi alle norme del codice della strada se collocati in una posizione entro i 100 metri da quella richiesta, mentre nei casi in cui l’applicazione di detto criterio agevolativo non aveva condotto al conseguimento del rispetto del codice, l’autorizzazione era stata negata, secondo il TAR in modo legittimo).
N. 00548/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02116/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2011, proposto dalla Ergo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Stefanì, con domicilio eletto in Bari, piazza Eroi del Mare, 5;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale, via Principe Amedeo n. 26;
per l’annullamento
previa adozione di eventuali misure cautelari,
– della nota prot. n. 212416 del 13.9.2011 del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata- Settore Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio – Pubblicità , notificata il 15.9.2011, con cui si comunicava il diniego avverso le “istanze di autorizzazione per l’installazione provvisoria di mezzi pubblicitari di cui alla sentenza TAR PUGLIA n. 1842 del 26.06.2008 nn. 217-220-267-268-271 riferite alla ditta Ergo srl”;
– di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso, benchè non conosciuto, adottato dal Comune di Bari nella vicenda de quo;
per la condanna
del Comune di Bari al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, comunque prodotto dall’inerzia e dal ritardo dell’amministrazione nella conclusione dei procedimenti e nell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Massimiliano Carbonara, su delega dell’avv. C. Stefanì, e avv. Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Ergo ha impugnato la nota 13 settembre 2011 prot. 212.416 del Comune di Bari – Ripartizione urbanistica ed edilizia privata – Settore paesaggio ambiente, recupero e riuso del territorio – Pubblicità , con la quale venivano rigettate le “istanze di autorizzazione per l’installazione provvisoria di mezzi pubblicitari di cui alla sentenza TAR Puglia n. 1842 del 26.06.2008 nn. 217-220-267-268-271 riferite alla ditta Ergo srl”.
In sostanza, l’atto contestato in questa sede rappresenta lo sviluppo dei procedimenti riguardanti le istanze nn. 217, 220, 267, 268 e 271 (del 1992), sui quali si è pronunciata questa Sezione con sentenza 23 luglio 2008 n. 1842, che, per comodità espositiva, si riporta nelle sue parti rilevanti:
“La vicenda per cui è causa è relativa al mancato accoglimento da parte del Comune di Bari, per vari motivi, delle istanze di installazione di cartelli pubblicitari presentate dalla ricorrente. Singolare, è, peraltro, l’esito processuale sin qui conseguito: come esposto nella parte in fatto, il Comune di Bari dava esecuzione mediante riesame all’ordinanza di sospensione del 22/04/1999 ma tanto faceva, attenendosi peraltro al dato letterale dell’ordinanza in questione, con esclusivo riferimento agli estremi dell’intervallo delle istanze numerate di cui si chiedeva l’accoglimento (ad es. laddove la società ricorrente scriveva «istanze 216-221» intendendo «da 216 a 221», il Comune di Bari interpretava «216 e 221», cfr. produzione del Comune di Bari dep. il 28/03/2007). La documentazione allegata al ricorso, peraltro, dimostra che la ricorrente abbia effettivamente inteso contestare tutti i dinieghi di autorizzazione compresi nell’intervallo indicato.
E’ evidente, quindi, che, con riferimento alle istanze riesaminate (nn. 92, 222, 226, 228, 230, 236, 243, 244, 252, 253, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 272, 274, 276 autorizzate e 216, 221, 223, 231, 234, 242, 250, 251, 275, 280, 295, 298, 299, 300 per le quali il provvedimento è stato negativo), sia venuta meno la materia del contendere per l’intervento di un nuovo e diverso provvedimento (in questo senso è la memoria di parte ricorrente depositata il 16/06/2008), mentre persiste l’interesse alla decisione per tutte le altre istanze contemplate dai provvedimenti impugnati (n. 217, 218, 219, 220, 224, 225, 227, 237, 238, 239, 240, 241, 245, 246, 247, 248, 249, 256, 257, 259, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 278, 279).
Passando al merito, occorre esaminare le censure sollevate da parte ricorrente alcune delle quali risultano fondate.
In particolare, colgono nel segno gli argomenti relativi alla carenza di motivazione, alla contraddittorietà dell’azione amministrativa ed alla violazione di legge nella misura in cui non si è considerato che le istanze erano conformi alla normativa vigente al momento della loro presentazione.
E’ emerso, infatti, che con nota n. 24345 del 27.04.1993 il Comune di Bari abbia comunicato alla ricorrente che la documentazione a corredo delle istanze presentate era stata giudicata dalla Giunta municipale conforme al Regolamento; a distanza di oltre tre anni, con nota del 12.11.1996, il Comune di Bari -rilevando come nel 1994 si fosse innovata la materia della pubblicità nel Comune di Bari a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento in data 29.06.1994 e della vigenza del nuovo Piano Triennale approvato il 23.11.1994- chiedeva l’integrazione della documentazione presentata a corredo delle istanze, salvo poi, precisare, con ulteriore nota, che l’«aggiornamento della documentazione» avrebbe potuto avere «valenza di obbligo» solo per le istanze presentate dopo il 15.11.1996 (le istanze della ricorrente sono tutte del 1992; si vedano le note n. 10802 del 12.11.1996 e n. 1301 del 28.02.1997 del Comune di Bari sett. ripartizione tributi).
Ciò nonostante, il Comune di Bari respingeva le istanze della ERGO s.r.l. perchè poste ad un’altezza irregolare, giudicata tale in virtù delle nuove norme che avevano innalzato il limite a cui collocare le installazioni pubblicitarie da 2 a 2,10 metri. Questo modo di procedere è viziato poichè non conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sol che si pensi che l’art. 20 delle norme di attuazione del citato piano triennale, consente l’adeguamento degli impianti esistenti e garantisce l’esame prioritario delle istanze già presentate: l’Amministrazione, obbligata a disporre l’adeguamento degli impianti esistenti, a maggior ragione, avrebbe dovuto, sollecitando la partecipazione al procedimento degli interessati, consentire l’adeguamento delle istanze già presentate alla normativa sopravvenuta e non certo limitarsi a respingerle constatandone la difformità dalle nuove norme.
Per altro verso, poi, la scarna motivazione dei provvedimenti impugnati appare carente nella misura in cui non dà conto dell’istruttoria effettuata in merito a circostanze di fatto che sono contestate dalla ricorrente (vicinanza ad intersezione stradale, vicinanza a curve, insistenza su viali alberati ecc.) e non spiega perchè, essendo consentite in alcuni casi delle deroghe, non si sia ritenuto di poter derogare alla normativa di nuova applicazione (in particolare, per il divieto di collocare impianti a meno di 1,50 metri possono esservi deroghe in presenza di ostacoli naturali tipo muri, recinzioni, siepi, per il divieto di collocazione di impianti lungo viali alberati sono possibili deroghe lungo gli spartitraffico cfr. artt. 23.3 e 23.4 del regolamento sulle pubbliche affissioni di nuova formulazione citato in precedenza).
L’esposizione che precede, del resto, è confortata dalla circostanza che il riesame delle istanze imposte dall’ordinanza cautelare resa da questo Tribunale in data 22.04.1999, abbia avuto esito positivo in molti casi.
Deve, quindi, ritenersi che i dinieghi impugnati siano viziati per carenza di motivazione e di istruttoria, per eccesso di potere conseguente alla contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonchè per violazione di legge nella misura in cui non si è consentito l’adeguamento alla nuova normativa degli impianti di cui alle citate istanze presentate dalla ricorrente.
In proposito non può non rilevarsi che la contraddittoria corrispondenza avviata dal Comune con le ditte interessate dimostra le incertezze, le difficoltà ed i grandi ritardi in cui è incorsa l’Amministrazione comunale nell’esaminare le istanze precedenti all’approvazione della nuova normativa in materia di pubbliche affissioni nel Comune di Bari; si rende, pertanto, necessario che il Comune, a seguito dell’annullamento degli originari provvedimenti di diniego e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, riesamini le relative istanze con maggiore accuratezza ed anche alla luce dei principi esposti nella motivazione di questo provvedimento”.
I nuovi provvedimenti di rigetto, in questa sede gravati (che si riferiscono a quelle istanze che l’Amministrazione non aveva riesaminato dopo l’ordinanza di sospensione del 22 aprile 1999), applicano il criterio della delocalizzazione dell’impianto in un raggio massimo di metri 100,00 individuato nella conferenza di servizio del 26 maggio 2011. Sulla base di tale direttiva sono stati effettuati i sopralluoghi dalla Polizia municipale, le cui risultanze, non allegate all’atto gravato, sono state poi richiamate nella successiva riunione del 14 luglio 2011 per motivare i pareri (contrari o favorevoli) sulle installazioni proposte. Lamenta la ricorrente di non essere stata informata del criterio della delocalizzazione, introdotto dopo la sentenza della seconda Sezione, sicchè la semplice informazione a posteriori le avrebbe impedito di adottare misure per adeguarsi. E ciò emergerebbe ancor di più dalla considerazione che nella stessa sessione è stato espresso parere favorevole per le altre tre istanze pendenti, sempre sulla scorta del medesimo criterio e sulla base del sopralluogo della Polizia municipale, aggiungendosi in tal caso l’ulteriore profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità .
Le censure dedotte sono infondate.
Come risulta già dalla nota 11 novembre 2008 n. 290.263, secondo l’Amministrazione, le installazioni proposte con le istanze nn. 217, 220, 267, 268 e 271 si pongono tutte in contrasto con l’articolo 51, comma quarto, del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495), che regola il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati. In particolare, non sarebbero rispettate le distanze di cui alle lettere b) (“30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni”) e c) (“25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni”).
In sede di riesame da parte della conferenza di servizio è stato individuato, nella seduta del 26 maggio 2011, e applicato un criterio facilitativo e agevolativo, per il quale le domande sarebbero state valutate (e la posizione delle installazioni sarebbe stata verificata dalla Polizia urbana) ammettendo la possibilità (ragionevole) della “delocalizzazione di un impianto, riferito alla posizione originaria oggetto dell’istanza, in un raggio massimo di 100,00 mt dalla stessa posizione richiesta, nel rispetto delle normative vigenti in materia”.
Tale approfondimento ha dato esito negativo per le pratiche sopra citate, mentre per quelle individuate con i numeri 248, 264 e 165 si è riscontrata la possibilità di uno spostamento ovvero la rimozione degli impianti la cui vicinanza precludeva l’installazione di quelli della società ricorrente.
àˆ evidente da quanto premesso che non si rinvengono nell’azione dell’Amministrazione nè vizi logici nè profili di discriminazione o contraddizione.
In radice, non vi è ragione per ritenere i mezzi pubblicitari fossero in origine o siano divenuti, al momento di riesame del 2011, autorizzabili, non avendo la società istante dimostrato (e neppure dedotto al proposito qualsivoglia argomento) la conformità delle strutture proposte alla normativa sulla tutela delle strade e delle relative fasce di rispetto. Nè è possibile invocare la sentenza 23 luglio 2008 n. 1842 per desumere l’illegittimità degli atti del Comune di Bari sul rilievo dell’inapplicabilità del nuovo regolamento sulla pubblicità del 29 giugno 1994 alle domande dell’interessata che risalivano al 1992. Infatti, questo profilo che è stato esaminato dalla pronuncia del T.A.R. riguardava essenzialmente l’altezza minima delle installazioni pubblicitarie che era stato innalzato da 2 a 2,10 metri, mentre il motivo ostativo agli impianti è stato individuato sin dal 2008 nella loro difformità , quanto a posizione, rispetto alla normativa del codice della strada.
Di conseguenza, non solo dev’essere respinta l’azione demolitoria, ma anche quella risarcitoria poichè nè si rinviene nella fattispecie un danno ingiusto, con riferimento agli atti emanati, nè sull’esito negativo del procedimento relativo alle istanze nn. 217, 220, 267, 268 e 271 ha direttamente inciso il tempo occorso alla sua conclusione.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Ergo S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Bari, nella misura di € 3.000,00, oltre CPI e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)