Pubblico impiego – Rapporto di servizio – TFR – Base calcolo- Lavoro – Straordinario – Presupposti

In sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al personale delle ferrovie in gestione commissariale governativa, la computabilità  nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario e delle altre indennità  erogate per specifiche prestazioni prive dei caratteri di fissità  e continuatività , può aversi solo quando, in forza di atti formali dell’Amministrazione, tali corresponsioni risultino predeterminate, fisse, obbligatorie, continuative e forfetizzate, non essendo sufficiente la mera continuità  di fatto della relativa percezione.

N. 00527/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2011, proposto da Vitantonio Buttiglione e, per il medesimo, da Anna Pace, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosa Cardone e Angela M. R. Buttiglione, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Schiano e Lucio Riccardi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, piazza Umberto, 32;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliato in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
A) del diritto del ricorrente all’inclusione dei compensi ricevuti per il lavoro straordinario prestato in modo continuativo e non occasionale, nonchè dell’indennità  mensile di £ 30.000 = € 15,49, dell’indennità  giornaliera di presenza di £ 570 = € 0,29, dell’indennità  per turni avvicendati di £ 500 = € 0,26, nella retribuzione base, utile ai fini del calcolo dell’indennità  di buonuscita e del successivo T.F.R.;
B) del diritto del ricorrente al riconoscimento della maggior somma, così come conteggiata nel ricorso introduttivo, ottenuta calcolando l’indennità  di buonuscita ed il T.F.R., mediante inclusione nella retribuzione base dei compensi e delle indennità  di cui al precedente punto A);
nonchè per la condanna
della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (già  Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici), in persona del legale rappresentante p.t., della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., in solido tra loro:
1) al pagamento in favore del ricorrente sig. Buttiglione Vitantonio della somma di £ 17.510,547 = € 9.043,44 (euro novemilaquarantatre/44), oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, dall’insorgere del credito sino all’effettivo ed integrale soddisfo;
2) al pagamento in favore del ricorrente delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Angela Buttiglione e avv. Vittorio N. Riccardi, su delega dell’avv. L. Riccardi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il signor Vitantonio Buttiglione, già  dipendente della Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie Sud – Est e Servizi Automobilistici e in quiescenza per raggiunti limiti di età  dal 23 marzo 1998, nel 2000 presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro -, chiedendo il ricalcolo dell’indennità  di buonuscita e del T.F.R., tale da tener conto nella retribuzione base dei compensi ricevuti per il lavoro straordinario prestato in modo continuativo e non occasionale, nonchè dell’indennità  mensile di £ 30.000, dell’indennità  giornaliera di presenza di £ 570 e dell’indennità  per turni avvicendati di £ 500.
All’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2011 l’adito Giudice del Lavoro pronunciava la sentenza n. 2038/2011, con la quale, tra l’altro, disponeva: ” ¦ – dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; – rimette le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente”.
L’interessato ha allora riproposto, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, davanti a questo T.A.R. il ricorso, rivolto contro la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (già  Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici), la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quali debitori in solido.
Si sono costituiti le Ferrovie del Sud Est, contestando le tesi attoree, nonchè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia, rilevando la propria estraneità  al rapporto.
Si è poi costituita il 28 febbraio 2013 la signora Anna Pace, erede del signor Buttiglione, deceduto nel corso del giudizio.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 28 febbraio 2013.
2. La questione della computabilità  in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al personale delle ferrovie in gestione commissariale governativa dei compensi percepiti per lavoro straordinario (nonchè delle indennità  di turno e diaria) è già  stata affrontata dalla giurisprudenza ed anche da questo Tribunale e risolta in senso sfavorevole alle pretese attoree con motivazioni e argomentazioni da cui non vi è ragione di discostarsi.
In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, con decisione 10 dicembre 2010 n. 8720 (e prima ancora 27 dicembre 2011 n. 6824, sempre confermando sentenze del T.A.R. Puglia) ha ricostruito il quadro normativo sotteso alla respinta domanda, giungendo alle seguenti conclusioni:
“5. Per quanto riguarda la pretesa di riliquidazione dell’indennità  di buonuscita e del trattamento di fine rapporto, la consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 10 dicembre n. 8720) ha affermato che la determinazione dell’indennità  di buonuscita del personale autoferrotranviario di cui all’art. 1 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), e all’inerente contrattazione collettiva, va effettuata sulla base dei criteri inderogabili fissati dagli art. 2120 e 2121 Cod. civ., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che, avendo i caratteri dell’obbligatorietà , della continuità  e della determinatezza (o determinabilità ), rientri nella nozione di retribuzione normale o di fatto; e che i principi degli art. 2120 e 2121, in tema di indennità  di fine rapporto, lungi dall’essere espressione di insuperabili vincoli costituzionali, sono estensibili al pubblico impiego in via sussidiaria e nei limiti in cui la materia non sia diversamente regolata da norme speciali, giusta quanto disposto dall’art. 2129 Cod. civ. (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2005, n. 2406 e 18 maggio 2004, n. 3196).
Più in particolare, la computabilità  nella base di calcolo dell’indennità  di buonuscita dei compensi per lavoro straordinario e delle altre indennità  erogate per specifiche prestazioni prive dei caratteri di fissità  e continuatività , può aversi nel solo quando, in forza di atti formali dell’amministrazione, tali corresponsioni risultino predeterminate, fisse, obbligatorie, continuative e forfetizzate, non essendo sufficiente la mera continuità  di fatto della relativa percezione (Cons. Stato, VI, 20 gennaio 2009, n. 254; 17 aprile 2009, n. 2324; 9 ottobre 2009, n. 6204; 21 dicembre 2010 , n. 9309).
Coerentemente con quei precedenti, si deve concludere che, anche ai sensi degli articoli 26 e 6, lett. c), del C.C.N.L. 27 luglio 1976, in difetto di tali (qui indimostrati) elementi, i semplici compensi percepiti per lavoro straordinario (e festivo, indennità  di trasferta e diaria) non sono computabili in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al personale delle ferrovie in gestione commissariale governativa.
Invero, alla stregua delle produzioni in atti, neppure in ipotesi sussistono ragioni per poter affermare la continuità  delle prestazioni oggetto della domanda dell’appellante, tali da eccedere da una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale e tali da assumere carattere costante e sistematico da individuarsi nella duplice condizione (qui insussistente) di una verificata regolarità  o frequenza o periodicità  della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità , transitorietà  o saltuarietà “.
A ciò deve aggiungersi che le Ferrovie Sud Est dichiarano di aver incluso l’indennità  mensile di lire 30.000 nel calcolo del T.F.R. (memoria 8-16 gennaio 2013, pag. 5), mentre per l’indennità  giornaliera di presenza e per quella di turni non emerge alcun elemento che – data la stretta inerenza delle stesse alla concreta prestazione dell’attività  lavorativa (e la loro correlata non continuità , già  affermata dallo stesso accordo nazionale del 21 maggio 1981) e in mancanza di precise contestazioni sul punto da parte dell’interessato – faccia propendere per la loro computabilità  alla stregua dei principi puntualmente ricordati dal Consiglio di Stato.
Il ricorso dunque dev’essere respinto.
Il complesso della vicenda giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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