Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Giudicato conformativo – Violazione – Effetti

àˆ nullo ai sensi dell’art. 21 septies legge n.  241/1990, o perlomeno illegittimo, il provvedimento con cui la pubblica Amministrazione si limiti a reiterate un provvedimento negativo di rigetto già  annullato dal giudice amministrativo per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, omettendo, anche con il nuovo provvedimento, di indicare le circostanze ed esplicitare le ragioni che giustificano la decisione adottata.

N. 00525/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2010, proposto dalla Baia San Nicola S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Regione Puglia, 
Comune di Peschici; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Servizio Foreste – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – della Regione Puglia, del 20.4.2010, n. 6499, trasmesso alla ricorrente con nota del Comune di Peschici del 3.6.2010, prot. n. 926, con il quale è stato negato “il nulla osta forestale solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 R.D.L. n. 3267/1923” richiesto dalla ricorrente per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione della lottizzazione “Valle Scinni” in Peschici, alla località  Valle Scinni;
– della nota del Responsabile di P.O. dell’Assessorato Risorse Agroalimentari – Settore Foreste – Sezione Provinciale di Foggia della Regione Puglia, del 28.4.2010, prot. n. 7616, che trasmetteva il diniego al Comune di Peschici;
– della nota del Comune di Peschici del 3.6.2010, prot. n. 926, II Settore, che comunicava il diniego di nulla osta forestale e, quindi, di non poter approvare il piano di lottizzazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Enrico Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  Baia San Nicola aveva presentato in data 30 agosto 2006 al Comune di Peschici un’istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione per la località  “Valle Scinni”, su suolo tipizzato dal programma di fabbricazione vigente come zona omogenea Tb1 – zona turistica -, nella quale l’edificazione è consentita attraverso piani di lottizzazione convenzionata. Il Comune di Peschici, con delibera del 18 maggio 2007, n. 21, aveva adottato il piano di lottizzazione proposto dalla ricorrente, inoltrando poi alla Regione Puglia, Ispettorato dipartimentale delle foreste, la richiesta di nulla-osta forestale per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923.
La Regione aveva dapprima sospeso l’istruttoria, rilevando che i suoli in questione erano stati interessati dall’incendio dell’estate del 2007, con conseguente vincolo alla destinazione preesistente, e poi, a seguito della presentazione di un ricorso della società  a questo T.A.R. avverso l’atto di sospensione dell’istruttoria, aveva emanato un primo provvedimento di diniego (atto del Servizio Foreste – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – del 22 maggio 2009, prot. n. 3129), che, gravato, è stato ritenuto illegittimo dalla Sezione seconda, con sentenza 8 ottobre 2009 n. 2396, per le seguenti ragioni:
“In particolare, con riferimento al primo motivo di impugnazione, giova riportare il disposto dell’art. 10 L. 353/2000, menzionato nel provvedimento impugnato, così come modificato dall’articolo 4, comma 173, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. à‰ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità  e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità  dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. àˆ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività  produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”.
La modifica operata dalla citata legge 350/2003 ha sostituito, rispetto a quest’ultimo periodo, la necessità , ai fini dell’edificazione, del rilascio, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, della relativa autorizzazione o concessione, con la previsione dell’intervento negli strumenti urbanistici vigenti.
Nel caso di specie, poichè la zona oggetto della lottizzazione ricade in area Tb1, ovvero turistica con edificazione consentita in base a piani di lottizzazione convenzionata, del piano di fabbricazione previgente rispetto all’epoca dell’incendio, e poichè il piano di lottizzazione era già  stato adottato dal Comune di Peschici con delibera del maggio 2007, antecedente all’incendio avvenuto nel mese di luglio, l’intervento non ricade nell’ambito applicativo del divieto posto dalla legge citata, proprio perchè già  previsto in epoca antecedente all’incendio.
Del pari risulta fondata la censura di difetto di istruttoria con riferimento al vincolo idrogeologico, in quanto l’amministrazione si è limitata a rilevare la non autorizzabilità  dei movimenti di terra in ragione dell’esistenza di tale vincolo, mentre, secondo quanto disposto dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, l’apposizione di un vincolo idrogeologico non interdice in assoluto l’attività  edificatoria, ma richiede soltanto che l’intervento progettato sia autorizzato dall’autorità  competente; la legge, infatti, da un lato ha imposto l’individuazione delle zone nelle quali è possibile il verificarsi di gravi conseguenze per effetto della loro utilizzazione e, dall’altro, pur non vietandone totalmente l’utilizzo, l’ha sottoposto al controllo tecnico dell’autorità  competente (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 23 agosto 2006, n. 292, T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 10 ottobre 2002 , n. 2415). Di conseguenza la non autorizzazione dei movimenti di terra deve essere supportata da specifiche verifiche, da motivare adeguatamente da parte dell’amministrazione nel caso concreto.
Nè rileva, a tal riguardo, l’inclusione dell’area nel Parco del Gargano, posto che il provvedimento impugnato riguardava esclusivamente, come espressamente riportato anche nella parte motiva e dispositiva, l’autorizzazione con riferimento al vincolo idrogeologico, dovendo, invece, essere autonomamente valutata la compatibilità  dell’intervento in relazione alla tutela del Parco.
Alla luce di tali considerazioni il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione in ordine al vincolo idrogeologico, nonchè degli eventuali altri pareri o nulla osta di altri organi ove occorrenti”.
Nell’intento di dare esecuzione alla pronuncia, dopo varie sollecitazioni, la Regione Puglia ha rinnovato la sequenza procedimentale, giungendo ad un nuovo diniego del “nulla osta forestale solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 R.D.L. n. 3267/1923”, con provvedimento del Servizio Foreste – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – 20 aprile 2010 n. 64. Ciò ha comportato la mancata approvazione del piano di lottizzazione (nota del Comune di Peschici 3 giugno 2010, prot. n. 926, II Settore).
In sintesi, il Servizio Foreste ritiene che i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione della lottizzazione ‘Valle Scinni’ non possano essere consentiti, stante il vincolo ex art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “in quanto la utilizzazione del terreno, diversamente dalla destinazione preesistente (bosco) può far perdere stabilità  e/o turbare il regime delle acque a seguito di denudazione; nella fattispecie, il passaggio del fuoco ha certamente dato avvio ad un processo di indebolimento ed instabilità  del terreno di cui si fa riferimento culminato, successivamente, con il taglio abusivo della necromassa in piedi, che, comunque assicurava una maggiore protezione del suolo dalle acque meteoriche; [che detti lavori si pongano in contrasto] con l’art. 18 della legge regionale 30.11.2000 n. 18 in quanto l’area interessata alla lottizzazione era coperta da bosco e, per tale condizione, non può avere destinazione diversa, a maggior ragione a seguito di incendi e non può essere oggetto di attività  che comportano la trasformazione del territorio”.
Gli atti lesivi vengono impugnati con il ricorso in esame, alla stregua dei seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
2. violazione dell’art. 18 della l.r. n. 18/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3. violazione dell’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e mancata valutazione degli interessi pubblici già  considerati positivamente dalle altre autorità ;
4. violazione della l.r. 31 maggio 2001 n. 14 e del regolamento regionale n. l del 18 gennaio 2001; eccesso di potere.
All’udienza del 28 febbraio 2013 la causa è stata riservata per la decisione.
Il provvedimento negativo è almeno in parte apertamente in contrasto con quanto statuito con la sentenza n. 2396/2009 e pertanto, così come dedotto dalla società  nel primo e nel secondo motivo di ricorso, è nullo, ex articolo 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, come successivamente modificata ed integrata, o perlomeno illegittimo, laddove ribadisce che il vincolo idrogeologico osti in sè alla modificazione della zona e che la realizzazione del piano di lottizzazione debba ritenersi inibita dall’articolo 18 della l.r. n. 18/2000, punti ambedue smentiti dalla precedente pronuncia del T.A.R.
Ciò che rileva nella fattispecie però è soprattutto la circostanza (su cui si soffermano le censure sub 3) che la Regione abbia, nominalmente in ossequio alla sentenza n. 2396/2009, sostanzialmente motivato il diniego (ancora) sulla base di affermazioni astratte, ipotetiche o al massimo di tenore probabilistico, a supporto delle quali non risulta essere stata effettuata una nuova e più approfondita istruttoria. A proposito non si può non rimarcare che la sentenza, pur facendo salve le “ulteriori determinazioni dell’amministrazione in ordine al vincolo idrogeologico”, ha puntualizzato che “la non autorizzazione dei movimenti di terra deve essere supportata da specifiche verifiche, da motivare adeguatamente da parte dell’amministrazione nel caso concreto”.
àˆ palese perciò che la Regione non si sia attenuta a tale indicazione, tant’è che non emerge dagli atti alcuna specifica indagine, anche attraverso appositi sopralluoghi, o studi geologici e geotecnici compiuti dagli uffici regionali sull’effettivo grado di stabilità  dei luoghi, sui concreti pericoli eventualmente connessi al movimento-terra e sulle possibili precauzioni d’apprestare. E ciò si presenta tanto più necessario se si considera una serie di circostanze, mai smentite all’Amministrazione, ovvero, da un lato, che l’impatto dell’intervento sulla vegetazione sarebbe minimo, dal momento che le opere “ricoprono aree già  urbanizzate su cui insistono manufatti edilizi” e che comunque “sono previste nuove piantumazioni delle stesse specie e l’introduzione di nuove alberature tipicamente coerenti con quelle presenti sull’area di intervento” (come illustrato nella relazione per la valutazione di incidenza ambientale a corredo dell’istanza di lottizzazione), e, dall’altro, che l’intervento ha ricevuto parere favorevole sia sotto il profilo paesaggistico sia sotto quello geomorfologico (Comitato paesaggistico del Comune di Peschici 28 dicembre 2006. verbale n. 18/22, cui è seguita l’adozione del P.d.L.; atto 19 ottobre 2007, prot. n. 8932, del Dirigente dell’Assessorato alle Opere pubbliche – Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia, che ha rilevato la conformità  al PAI perchè l’area ricade fuori dalla zona perimetrata come area classificata a rischio).
Di conseguenza, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati il provvedimento del Servizio Foreste – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – della Regione Puglia 20 aprile 2010, n. 6499 e gli atti a questo consequenziali. Tale esito comporta che, nel rispetto dei principi enunciati da questo Tribunale. la Regione provveda, senza indugio, a riconsiderare l’istanza di nulla osta forestale della società  Baia San Nicola, rivalutandone la richiesta nel suo rapporto con l’apposto vincolo idrogeologico.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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