1. Giurisdizione – Pubblico impiego –  Atti di macro-organizzazione – Impugnazione degli atti strettamente consequenziali – Giurisdizione del G.A. – Sussiste


2. Processo amministrativo – Principi generali – Acquiescenza – Presupposti


3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento coattivo – Presso Amministrazione provinciale neoistituita – Legge n. 184/2004 – Criteri 

1. àˆ attratta nell’alveo della giurisdizione amministrativa l’impugnazione di atti che trovano il loro unico e diretto presupposto in quelli di macro-organizzazione, pacificamente esclusi dalla giurisdizione del G.O. in tema di pubblico impiego(trattasi, nella specie, degli atti di assegnazione dei dipendenti alla neo-istituita provincia BAT, procedura disciplinata, a monte, con atto di macro-organizzazione della Giunta provinciale).


2. Per aversi acquiescenza al provvedimento amministrativo la conseguente rinunzia alla tutela giurisdizionale deve essere collegata ad un’inequivoca manifestazione di volontà  (tale non è stata considerata dal TAR, nella specie,  l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro del dipendente contenente una clausola che prevedeva la cessione alla neocostituita Provincia, trasferimento poi fatto oggetto di  gravame) .


3. Il trasferimento coattivo del dipendente, regolato dalla normativa speciale d’istituzione della Provincia BAT (legge n. 184/2004), è legittimo se conforme al criterio stabilito in sede regolamentare (con delibere della Giunta provinciale  di Bari del 2009) per il quale deve essere data prevalenza alle aspirazioni del personale già  in servizio (di conservare il posto di lavoro nella sede originaria) rispetto a quello di nuova assunzione (che può essere trasferito coattivamente).

N. 00524/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Michele Basto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Vernola e Angela Rotondi, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 97; 

contro
Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, n. 62; 
Provincia di Barletta Andria Trani (BAT); 

nei confronti di
Massimiliano Piscitelli, Giovanna Tedeschi; 

per l’annullamento
– della nota prot. 11335 datata 14.12.2009 e notificata il 10 dicembre 2009 del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Contabilità  del Personale della Provincia di Bari, con cui nell’invitare il ricorrente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro “Si significa che la S.V., ai sensi della Legge n. 148/2004 è assegnata alla neo costituita Provincia Barletta-Andria-Trani”;
– della nota prot. n. 41 del giorno 11.1.2010 del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Contabilità  del Personale della Provincia di Bari, con cui si comunica che l’Ing. Basto dalla data del 16.2.2010 è assegnato alla nuova Provincia BAT mediante cessione del contratto individuale di lavoro;
– delle delibere di Giunta della Provincia di Bari n. 156 del 13.10.2009, avente ad oggetto “Assegnazione personale alla nuova provincia BAT”, e n. 218 del 13.10.2009, avente ad oggetto “Assegnazione personale alla nuova Provincia BAT. Ulteriori determinazioni”, della delibera n. 207 del 4.12.2009, atto non conosciuto;
e, ove occorra,
dei criteri per la selezione dei dipendenti da trasferire alla nuova Provincia BAT adottati con delibera n. 90 del I.6.2009, dell’art. 1 del contratto individuale di lavoro sottoscritto dall’Ing. Basto e dalla Provincia di Bari in data 8.1.2010 nella parte in cui si stabilisce che “il presente contratto di lavoro è ceduto alla Provincia BAT” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Massimo Vernola e Giovanni V. Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. L’Ing. Michele Basto, vincitore del concorso per due posti d’ingegnere impiantista, categoria D3, indetto dalla Provincia di Bari con determinazione dirigenziale del Settore Personale 16 giugno 2008 n. 114/IMP, ha impugnato la nota prot. 11335 datata 14 dicembre 2009 del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Contabilità  del Personale della Provincia di Bari, con cui, nell’invitare l’interessato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, “Si significa che la S.V., ai sensi della Legge n. 148/2004 è assegnata alla neo costituita Provincia Barletta-Andria-Trani”, e la successiva nota prot. n. 41 del giorno 11 gennaio 2010, che comunica la sua assegnazione alla nuova Provincia, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, nonchè gli atti presupposti e connessi, compreso, in parte qua, il contratto individuale di lavoro.
Con i motivi aggiunti ha poi contestato la nota prot. 1429, datata 17 febbraio 2010, del medesimo Dirigente della Provincia di Bari, di rigetto della sua istanza per ottenere le agevolazioni di cui alla legge n. 104/1992.
Con ordinanza della Sezione 18 marzo 2010 n. 201, la domanda cautelare è stata in parte accolta, “al fine di consentire alla Provincia di Bari un nuovo esame dell’istanza ex legge n. 104/1992 presentata da parte ricorrente”, per i seguenti motivi:
“Considerato che ad un sommario esame proprio della fase cautelare non appare manifestamente irragionevole la scelta della Provincia di Bari di ricomprendere nel personale assegnabile alla nuova Provincia BAT anche i neovincitori dei concorsi pubblici per profili non dirigenziali;
Ritenuto altresì che non appare esservi disparità  di trattamento rispetto ai profili dirigenziali (per i quali sono stati esclusi dal trasferimento i neoassunti) stante la peculiarità  della posizione di questi ultimi, la delicatezza della funzione svolta dagli stessi (i.e. vertice della vita amministrativa del nuovo ente) e l’incertezza in ordine al superamento da parte del dirigente neoassunto del periodo di prova;
Rilevato tuttavia che l’istanza ex legge n. 104/1992 presentata da parte ricorrente deve essere valutata nel merito dalla Provincia di Bari, avendo il ricorrente Basto Michele stipulato proprio con detta amministrazione il contratto individuale di lavoro; che, peraltro, subito dopo la stipula del menzionato contratto il Basto inviava alla Provincia di Bari riserva scritta di impugnativa e che pertanto, diversamente da quanto affermato nel provvedimento gravato con motivi aggiunti, non si può ritenere preclusa allo stesso ricorrente la presentazione di un’istanza ex legge n. 104/1992 e la deliberazione nel merito della citata domanda da parte della P.A.”.
In seguito, in esecuzione dell’ordinanza, la Provincia ha negato il beneficio, per insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, con determinazione 19 maggio 2010 n. 58/ IMP, rimasta inoppugnata.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 28 febbraio 2013.
2.1. Il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi sull’assegnazione dei dipendenti della Provincia di Bari alla neo-istituita Provincia Barletta Andria Trani, con le sentenze 7 novembre 2012 n. 1882 (seconda Sezione) e, in precedenza, 8 gennaio 2010 nn. 14-15 (terza Sezione), dalle cui conclusioni e argomentazioni non vi è motivo di discostarsi.
Da ciò discende innanzitutto che dev’essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, poichè, a prescindere dalla sede formale in cui la determinazione si è manifestata, l’azione proposta tende all’annullamento di una mera applicazione dei presupposti atti di macro-organizzazione (delibera della Giunta provinciale di Bari n. 56 del 13 ottobre 2009, avente ad oggetto “Assegnazione personale alla nuova Provincia BAT”, e n. 218 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto “Assegnazione personale alla nuova Provincia BAT. Ulteriori determinazioni”), anch’essi gravati.
Medesima sorte spetta all’eccezione di intervenuta quiescenza poichè, “per consolidato orientamento giurisprudenziale, la rinunzia alla tutela giurisdizionale deve potersi collegare ad un’inequivoca manifestazione di volontà . Tale non può qualificarsi la sottoscrizione del contratto di lavoro contenente la clausola di cessione alla neocostituita Provincia” (sentenza 7 novembre 2012 n.1882, punto 2.1.).
2.2. Nel merito, non è rinvenibile nella fattispecie alcuna violazione dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 165/2001 (relativo al passaggio di dipendenti pubblici per effetto di trasferimento di attività ).
Tale previsione normativa non può trovare applicazione nell’ipotesi all’esame del Collegio, in quanto “operano le diverse disposizioni, peraltro di carattere speciale di cui alla legge n.148/2004 istitutiva della Provincia BAT il cui dettato non è stato in nulla violato della Provincia di Bari nel disporre l’assegnazione del [Basto] alla nuova Provincia BAT”.
Neppure può ritenersi logico o ingiustificato ovvero discriminatorio il criterio utilizzato per il trasferimento coattivo alla Provincia di nuova istituzione. Esso dà  semplicemente prevalenza, come ovvio, alle aspirazioni di sede del personale già  in servizio, rispetto a quello di nuova assunzione (categoria nella quale rientra l’istante). Tale conclusione non è affatto in contraddizione con quanto affermato nella sentenza 8 gennaio 2010 n.14, laddove si riteneva non viziata la previsione secondo la quale anche i dirigenti neoassunti erano esclusi dal procedimento di mobilità . Essa infatti teneva conto delle specifiche circostanze su cui si fondava il criterio, “sia perchè tali nuove assunzioni sono successive rispetto ai provvedimenti impugnati, sia perchè ogni nuovo dirigente neoassunto deve prestare un periodo di prova dall’esito incerto che non garantirebbe stabilità  alla nuova Provincia BAT”. In particolare, il primo elemento non ha rilevanza nel caso di specie, visto che le regole sull’assegnazione sono state espressamente integrate e modificate nel 2009 (prevedendo specificamente proprio il caso dei vincitori dei concorsi pubblici), per essere applicate ai neoassunti, tra cui si annovera l’Ing. Basto. D’altra parte, in sostanza il ricorrente si duole del fatto di essere stato individuato per il trasferimento nella nuova Provincia a priori e a prescindere dall’apposita graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti nella delibera I giugno 2009 n. 90; in definitiva, però, l’interessato si è astenuto dallo specificare come tale passaggio procedimentale possa giovargli: non si può invero non dubitare che l’inserimento in tale graduatoria possa realmente comportare un risultato utile, non potendo egli vantare alcun’anzianità  nei ruoli dell’Ente.
Quanto infine alla pretesa riguardante il riavvicinamento ex legge n. 104/1992, per le circostanze riportate al punto 1., i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Lo svolgersi dell’intera vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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