Pubblico impiego – Raporto di servizio –  Guardia di Finanza – Collocamento in aspettativa – Diniego – Difetto di motivazione – Illegittimità 

àˆ illegittimo, per vizio di istruttoria e conseguente difetto di motivazione, il diniego opposto all’istanza di collocamento in aspettativa, allorquando motivato con esigenze ostative dell’Amministrazione non dedotte specificatamente e non provate.

N. 00523/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2010, proposto da Giulio Rocco Schito, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Bruno Caputo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 
Comando Interregionale Italia Meridionale della Guardia di Finanza, 
Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari; 

per l’annullamento
della determinazione del 19 ottobre 2010 del Comandante Generale della Guardia di Finanza con la quale è stata respinta l’istanza di collocamento in aspettativa formulata dal ricorrente, ex art. 15 septies, commi 1 e 4, D. Lgs. n. 502/1992, nonchè, per quanto occorra, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, ove occorra, in parte qua del parere reso dal Comando Regionale Puglia della G.di F. con nota prot. 0435843/10 del 3.9.2010 e del parere reso dal Comando interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza con nota prot. 0485403/10 del 9.9.2010;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente a usufruire del collocamento in aspettativa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Mario Bruno Caputo e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Tenente Colonnello, dott. Giulio Rocco Schito, svolgeva le funzioni di Comandante del Reparto Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza di Bari.
Veniva selezionato dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi per ricoprire, con incarico triennale, ex articolo 15 septies, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il posto di Dirigente responsabile (ruolo amministrativo) dell’Unità  operativa complessa “Contabilità  generale – costi d’esercizio” dell’Area gestione risorse della medesima ASL, a seguito della procedura indetta con delibera 4 giugno 2010 n. 1921.
Chiedeva pertanto il collocamento in aspettativa. Una volta respinta l’istanza, con determinazione del 19 ottobre 2010 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, l’interessato adiva questo Tribunale domandando sia l’annullamento del provvedimento, nonchè, eventualmente, degli atti presupposti e connessi (in particolare, del parere reso dal Comando Regionale Puglia della G. di F. con nota prot. 0435843110 del 3 settembre 2010 e del parere del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza di cui alla nota 9 settembre 2010 prot. 0485403/10) sia l’accertamento del suo diritto al collocamento in aspettativa.
Poichè i Comandi Interregionale e Regionale si erano espressi favorevolmente (pur auspicando il pronto avvicendamento dell’Ufficiale superiore), il ricorrente in effetti aveva stipulato con l’ASL di Brindisi il contratto individuale di lavoro in data 13 settembre 2010, trasmettendone copia al Comando regionale.
A tal punto gli veniva comunicato il preavviso di rigetto e successivamente il provvedimento definitivo, con il quale l’aspettativa senza assegni gli veniva negata perchè ritenute prioritarie le esigenze dell’Amministrazione, legate alla necessità  di sostituzione dell’Ufficiale, segnalate dalle Autorità  gerarchiche intermedie.
L’atto veniva contestato alla stregua di due distinti motivi.
Secondo la prospettazione attorea, da un lato, non sussistevano le ragioni organizzative (contraddittoriamente, rispetto ai pareri intervenuti, ritenute prevalenti dal Comando generale). Infatti, il Reparto T.L.A. (in cui è ricompreso il Reparto Comando), dovrebbe essere composto, secondo quanto previsto nella pianta organica determinata dal Comando generale della G. di F. (All. 1 della circolare del Comando Generale 21 giugno 2010 n. 187082), da 1 Colonnello, 4 Tenenti colonnello, 0 Maggiori e 1 Capitano. Di fatto, dopo la promozione disposta il 25 settembre 2010 del Capitano Gianluca De Nicola al grado di Maggiore (Ufficiale Superiore) l’effettiva consistenza del Reparto risulta: 1 Colonnello, 5 Tenenti colonnelli 0 Maggiori e nessun Capitano. Pertanto, tenendo presente la distinzione tra ufficiale e ufficiale superiore sulla cui base è determinata la dotazione della singola entità , non può essere addotta, a giustificazione del diniego, la necessità  di sostituire il ricorrente (Ufficiale Superiore), anche perchè, all’interno della Caserma “G. Macchi” di Bari, è presente un altro Ufficiale in sovraorganico, il Maggiore Riccardo Giovanni Terlizzi, in qualità  di Capo Sezione Operazioni.
Dall’altro, la norma di cui all’articolo 15 septies, primo e quarto comma, del decreto legislativo n. 502/1992 non lascia spazio alla discrezionalità  dell’amministrazione in ordine alla concessione dell’aspettativa. Inoltre, lamenta l’interessato l’estremo ritardo della comunicazione di preavviso di rigetto, nonchè le carenze motivazionali dell’atto anche con riguardo ai pareri espressi di segno diverso rispetto al diniego opposto.
Costituitisi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione perchè il ricorso “….. pare fornito di adeguato fumus”, con ordinanza 12 gennaio 2010 n. 31, confermata in appello con ordinanza della quarta Sezione del Consiglio di Stato 30 marzo 2011 n. 1449 in quanto “¦ non pare errata la valutazione del giudice di prime cure, quanto meno in ordine alla carenza motivazionale del provvedimento gravato”.
Sulle conclusioni delle parti (il ricorrente nella memoria 8-12 gennaio 2013 evidenzia infine che la nota 11 giugno 2012 prot. 0312402/12 il Comando Regionale Puglia attestava “¦allo stato, un’eccedenza pari ad una unità ” nel Reparto TLA), la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 14 febbraio 2013.
2. Le censure dedotte sono fondate, come peraltro già  anticipato in sede cautelare.
àˆ evidente infatti che la determinazione del 19 ottobre 2010 del Comandante Generale della Guardia di Finanza disattende le risultanze procedimentali, costituite dai pareri favorevoli del Comando Regionale Puglia e del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, in modo immotivato e adducendo una ragione ostativa alla concessione dell’aspettativa (la prioritaria esigenza di sostituzione dell’Ufficiale nell’unità ) che non ha poi trovato conferma nella documentazione processuale e che invero non corrispondeva al senso di quanto espresso dalle Autorità  gerarchiche intermedie.
Tale conclusione assorbe l’ulteriore motivo di doglianza, considerato che, anche a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata del collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 15, quarto comma, del decreto legislativo n. 502/1992 (“Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità  di servizio”), la valutazione effettuata dalla Guardia di Finanza è comunque affetta da vizi sia procedimentali sia logici.
Il ricorso dunque è d’accogliere e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.
Le spese seguono soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna solidalmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, nella misura di € 1,500,00, oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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