Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate- Trasferimento ex art. 78 D. Lgs. n. 267/2000 – Presupposti – Fattispecie
L’amministratore dipendente pubblico che abbia chiesto ex art. 78 D.Lgs. 267/2000 l’avvicinamento al luogo in cui svolge il mandato elettorale, non gode di un vero diritto soggettivo al trasferimento, ma solo di un criterio di priorità nell’assegnazione, che va applicato nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, assicurando il rispetto dei diritti soggettivi dell’art. 51, terzo comma, Cost., congiuntamente alle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, valutate con riguardo all’interesse pubblico connesso con la prestazione del servizio pubblico.
N. 00520/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2010, proposto da Giannantonio Palmieri, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Di Bartolo, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Persichella in Bari, via Principe Amedeo, 197;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliato in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
della nota n. 333.D/34761, notificata il 13 aprile 2010, con cui viene disposta l’assegnazione temporanea del ricorrente al Commissariato di Lucera, in luogo del chiesto trasferimento, e di ogni altro atto prodromico. connesso, conseguenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Sabino Persichella, su delega dell’avv. D. Di Bartolo, e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, in servizio a Napoli, impugna la nota prot. 333.D/34761 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le risorse umane -, notificata il 13 aprile 2010, con la quale, in risposta alla propria istanza di trasferimento ex articolo 78 del decreto legislativo n. 267/2000 (perchè eletto consigliere comunale di Tufara in provincia di Campobasso), il Ministero ha disposto l’assegnazione temporanea al Commissariato di Lucera.
In definitiva l’interessato soprattutto lamenta gli inconvenienti di tale soluzione transitoria che potrebbe danneggiarlo se, durante il periodo di espletamento del mandato, altri colleghi ottenessero il trasferimento nell’ambito territoriale cui ambisce.
Le questioni sollevate in questo giudizio ricalcano il percorso argomentativo sul quale la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata, giungendo a conclusioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
In particolare, è stato osservato “in punto di diritto che i soggetti eletti non godono di un vero e proprio diritto all’avvicinamento alla sede dove svolgere il loro mandato elettorale, ma solo di un interesse qualificato. Specificatamente in capo al dipendente pubblico non sussiste un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, ma v’è un criterio di priorità nell’assegnazione, nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, assicurando il rispetto dei diritti soggettivi dell’art. 51, terzo comma, Cost., congiuntamente alle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro che devono essere valutate con riguardo all’interesse pubblico connesso con la prestazione del servizio pubblico (Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638).
Non si tratta in ogni caso di un trasferimento in senso tecnico – al di la del nomen usato sia da parte ricorrente sia dall’amministrazione – che come tale deve seguire criteri predeterminati e una precisa graduatoria, in cui vengono coinvolti anche gli altri soggetti che ne hanno fatto domanda e ne hanno diritto, ma di un beneficio temporaneo collegato strettamente al mandato elettorale.
In sostanza trova applicazione anche ai pubblici dipendenti l’articolo 78 del decreto legislativo 167 del 2000, che al sesto comma prevede appunto che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità .”
Invero, mentre vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale, l’avvicinamento costituisce invece un beneficio soggetto a varie condizioni. Naturalmente la norma, riferita ai dipendenti privati e pubblici, per i secondi deve trovare la sua applicazione tenendo conto del servizio pubblico che essi espletano.
La ratio della norma risulta di tutta evidenza, in quanto si tratta di salvaguardare la possibilità per il lavoratore dipendente di espletare il proprio mandato elettorale, ma non intende affatto travolgere le regole, particolarmente rigide nel pubblico impiego, che riguardano i trasferimenti.
Nel caso in esame la concessione di un vero e proprio trasferimento e non di una semplice assegnazione temporanea comporterebbe un vulnus al sistema previsto dal d.p.r. 335 dell’82, in particolare dall’articolo 55, e ovviamente lederebbe le posizioni giuridiche degli altri soggetti che richiedono un trasferimento vero e proprio.
Un’interpretazione diversa della normativa applicabile porterebbe a seri dubbi sulla sua legittimità costituzionale in relazione all’articolo 3, e sarebbe contrastante con il suo carattere eccezionale nel sistema, collegato unicamente alla finalità e durata del mandato elettorale.
Il ricorrente si sofferma sulla disparità di trattamento e sul cambiamento di linea da parte dell’amministrazione rispetto a quanto deciso in altre analoghe ipotesi in precedenza. A parte che in questa materia non è configurabile una disparità di trattamento, perchè eventuali illegittimità commesse o interpretazioni eccessivamente favorevoli della normativa effettuate nel passato non legittimano affatto un’ulteriore interpretazione non corretta della normativa, risulta evidente che un numero eccessivo di richieste di trasferimento, come quelle all’attenzione di questo tribunale in data odierna, provocherebbe un’alterazione dei meccanismi di trasferimento usuali nell’ambito della polizia di Stato.
In sostanza, è lo stesso elevato numero di dipendenti della polizia di Stato eletti nelle assemblee elettive che giustifica la modifica di linea seguita da parte dell’amministrazione.
In altri termini, gli interessi del ricorrente di poter svolgere in maniera corretta e piena il proprio mandato elettorale vanno contemperati con il canone di buona amministrazione che presiede anche e soprattutto alla polizia di Stato, che nello svolgimento dei propri delicati compiti istituzionali deve poter programmare e organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale.
Non è quindi configurabile alcuna contraddittorietà o illogicità della decisione dell’amministrazione, e ancor meno alcuna disparità di trattamento, anzi, la scelta effettuata appare in grado di contemperare in modo equilibrato le opposte esigenze in gioco.
Quanto al fatto che il ricorrente verrebbe privato della possibilità di crescita professionale, si tratta di una semplice illazione in quanto l’anzianità del ricorrente stesso continua a maturare come se stesse svolgendo servizio nell’originario ufficio o reparto di appartenenza. Quanto a eventuali corsi professionali, il ricorrente esprime solo un vago timore di non potervi accedere, laddove la questione non appare al momento di attualità .
Infine, al termine del mandato, nulla vieta al ricorrente di chiedere un vero proprio trasferimento che verrà valutato tenendo anche conto delle sue esigenze familiari, ivi comprese quelle maturate e manifestatesi durante il periodo di mandato elettorale, come del resto è previsto in via generale dall’articolo 55 del d.p.r. 335 del 1982.
Circa la presunta violazione dell’articolo 7 del d.p.r. 254 del 99, in quanto l’amministrazione avrebbe disposto un’assegnazione temporanea per più di 60 giorni, risulta agevole osservare come l’assegnazione in questione non è assimilabile alle usuali destinazioni temporanee, proprio perchè presenta la finalità di consentire all’interessato l’espletamento del mandato elettorale e quindi è destinata a prolungarsi per l’intera durata dello stesso.
Va infine osservato come il diritto – dovere (conseguente a una scelta libera e volontaria) del cittadino a svolgere un mandato elettivo comporta oneri e onori, ma non può costituire un grimaldello per ottenere privilegi rispetto agli altri cittadini, come sarebbe ove venisse accolta la tesi del ricorrente, per cui egli otterrebbe un trasferimento scavalcando altri soggetti che ne avrebbero maggior diritto.
In un Paese democratico, moderno ed europeo, non deve essere nemmeno ipotizzabile la possibilità di trasformare un essenziale servizio alla comunità , quale lo svolgimento di un mandato elettivo, in un sistema per eludere la normativa sui trasferimenti dei pubblici dipendenti” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 luglio 2011 n. 449).
Di conseguenza, il ricorso va rigettato.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)