Procedimento amministrativo – Provvedimento –  Pluralità  motivi autonomi – Legittimità  di uno degli stessi  – Sufficienza

Un atto amministrativo fondato su una pluralità  di motivi autonomi non è illegittimo allorchè almeno uno di essi sia idoneo a sostenerne la legittimità  (nella specie la ricorrente è stata esclusa  da una procedura per l’accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese, sul presupposto di non aver un numero di soci almeno pari alla soglia minima fissata dal bando, non impugnato sul punto).
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Vedi Cons. St., sez., ric. n. 8017 – 2013; sentenza 28 luglio 2015, n. 3702 – 2015

N. 00519/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Interfidi – Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Coda, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura regionale, lungomare Nazario Sauro, 31/33; 

nei confronti di
Artigianfidi Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto in Bari, via Egnatia n. 15; 

per l’annullamento
della determinazione del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività  della Regione Puglia n. 1053 emessa il 30 novembre 2009 (B.U.R.P. n. 203 del 17 dicembre 2009) unitamente agli allegati A e B, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale richiamato nella citata determinazione, ancorchè non conosciuto; in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse:
– della determinazione dirigenziale n. 150 del 26 marzo 2009 (B.U.R.P. n. 58 del 16 aprile 2009) con relativi allegati, compreso lo schema di domanda;
– della delibera di Giunta regionale n. 250 del 26 febbraio 2009 (B.U.R.P. n. 39 del 12 marzo 2009) e relativi allegati ed avviso;
– della delibera di Giunta regionale n. 440 del 24 marzo 2009;
– delle determinazioni dirigenziali n. 8 del 16 luglio 2009 e n. 17 del 25 settembre 2009.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Artigianfidi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Coda, avv. Marina Altamura e avv. Maria Goffredo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Interfidi di Taranto – Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi di II livello – presentava domanda per “l’accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese”, in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 250/2009 e alla determinazione dirigenziale n. 150 del 26 marzo 2009.
L’istanza veniva respinta con determinazione dirigenziale n. 1053 del 30 novembre 2009, avendo la Commissione giudicatrice ritenuto l’insussistenza sia del requisito del numero minimo di soci, sia del requisito relativo all’entità  delle operazioni di garanzia (impieghi in essere).
Il Consorzio impugnava allora gli atti della procedura, lamentando il difetto di motivazione e l’errata applicazione delle regole del bando, anche perchè la distinzione tra soci diretti e soci indiretti non era stata prevista.
Con motivi aggiunti contestava ulteriormente gli atti, sviluppando gli argomenti già  introdotti con il ricorso (in particolare, con riferimento alla documentazione prodotta riguardante le operazioni di garanzia) e formulando altresì una richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, nonchè la domanda risarcitoria.
Si costituivano la Regione Puglia e il controinteressato Artigianfidi soc.coop., che a loro volta concludevano per il rigetto del ricorso e delle censure aggiunte.
L’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza 18 giugno 2010 n. 438, poichè “ad un sommario esame proprio della fase cautelare non emerge ictu oculi la sussistenza in capo alla odierna ricorrente dei requisiti previsti dal bando (i.e. confidi di cui all’art. 13 decreto legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 costituiti da piccole e medie imprese che abbiano più di 3000 soci ovvero abbiano in corso operazioni di garanzia superiori a 10 milioni di euro) per poter accedere ai contributi a favore di cooperative di garanzie e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie”.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisone all’udienza del 14 febbraio 2013.
Innanzi tutto deve escludersi che la determinazione dirigenziale n. 1053 del 30 novembre 2009 sia carente nella motivazione che invece è espressamente e comprensibilmente espressa, laddove, richiamando il giudizio della Commissione, chiarisce “che le domande presentate dai Consorzi fidi Cooperativa Artigiana Mandamentale di Garanzia di Cerignola a.r.l., Mondial Fidi e Interfidi – Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi Taranto, presentano requisiti inferiori rispetto a quelli previsti dal punto 4.1 dell’Avviso per l’ammissibilità  alle agevolazioni che, dunque, tali consorzi devono ritenersi non ammissibili al finanziamento [¦]”.
Secondo il ricorrente, l’Interfidi sarebbe stato escluso illegittimamente in quanto erano da considerare nel numero dei soci (che doveva ammontare, in base all’avviso, a più di 3.000) anche quelli aderenti al Confidi di primo livello.
Al proposito occorre ricordare che, a norma dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono “«confidi», i consorzi con attività  esterna nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società  cooperative, le società  consortili per azioni, a responsabilità  limitata o cooperative, che svolgono l’attività  di garanzia collettiva dei fidi”, mentre si definiscono “«confidi di secondo grado», i consorzi con attività  esterna nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società  cooperative, le società  consortili per azioni, a responsabilità  limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese sulla confidi”.
Ancora si deve premettere che non sono state dedotte censure specificamente dirette a contestare la razionalità  e la coerenza degli atti regolativi della selezione e dei relativi criteri (laddove non sono state introdotte apposite modalità  di valutazione dei confidi di secondo grado). Comunque le doglianze avrebbe dovuto essere mosse tempestivamente poichè riguardavano clausole “escludenti”, che imponevano requisiti di partecipazione, i quali, come ha rivelato il prosieguo della procedura, Interfidi di Taranto non possedeva.
In mancanza di tali contestazioni, l’interpretazione data dall’Amministrazione, allora, più che integrare, come sostenuto ex parte actoris, “una non consentita nuova regola di gara”, si limita ad applicare la lex specialis, come effettivamente formulata, conteggiando per Interfidi solo i suoi soci diretti. La Regione giunge così ad un risultato ermeneutico del tutto logico, non discriminatorio e coerente con la finalità  della procedura. Infatti, se la Regione avesse acceduto alla tesi del ricorrente, calcolando tutte le 4325 imprese dichiarate da Interfidi, avrebbe considerato i 3692 soci del Consorzio Fidi società  di garanzia tra commercianti di Taranto (aderente appunto ad Interfidi), che a sua volta ha presentato domanda autonoma per beneficiare dei medesimi contributi, con il rischio di finanziare due volte gli stessi soggetti (ovvero le PMI cui è destinato l’aiuto de minimis sotto forma di garanzia).
Considerato che il provvedimento negativo si basa (legittimamente) sull’insufficiente numero di soci, risulta superflua la disamina delle contestazioni relative a quella parte dell’atto che si riferisce alla modesta entità  delle operazioni di garanzia. Ciò in conformità  a quella pacifica giurisprudenza che ha costantemente affermato il principio secondo cui dev’escludersi l’illegittimità  del provvedimento amministrativo, fondato su una pluralità  di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 69; 29 gennaio 1998, n. 102; 30 maggio 2005, n. 2767; 26 aprile 2006, n. 2307; 10 dicembre 2007, n. 6325; V Sez., 4 novembre 1997, n. 1230; 20 dicembre 2002, n. 7251; 27 settembre 2004 n. 6301; 18 gennaio 2006, n. 110; 28 dicembre 2007, n. 6732; VI Sez., 3 novembre 1997, n. 1569; 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010 n. 4243; C.G.A.S., Sez. giurisd., 12 febbraio 2004 n. 31; 13 febbraio 2012 n. 176).
Rigettata la domanda demolitoria, come sopramotivato, in mancanza di un danno qualificabile come ingiusto, deve ritenersi infondata anche la formulata richiesta risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con i motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna Interfidi al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia e della Artigianfidi, nella misura di € 4.000,00 per ciascuna parte, oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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